top of page

Nota sulla giustizia ordinaria (del lavoro) di rilevo sportivo.

Sandulli



Sentenza

a cura dell'Avv. Giorgio Sandulli


Il Tribunale di Roma disconosce la pretesa di subordinazione in capo a un istruttore 


Un istruttore impegnato presso una SSD dal 2001 - per oltre vent’anni con rapporti di collaborazione sportiva ex art. 67, c. 1 TUIR (ai fini fiscali e conseguentemente anche contributivi e sostanziali) e da ultimo nel 2024/25 per 19 mesi come lavoratore sportivo ex d.lgs. n. 36/2021 nella forma della collaborazione coordinata e continuativa – ricorre al Tribunale per chiedere il riconoscimento della qualifica di lavoratore subordinato e conseguentemente, differenze retributive, contributi previdenziali e continuità del rapporto (contestando che l’intervenuta interruzione del rapporto di lavoro configurerebbe licenziamento orale, ritorsivo e quindi nullo).


Il Tribunale decide per il rigetto del ricorso e quindi per il mancato riconoscimento della subordinazione.


Dalla lettura delle motivazioni emergono alcune considerazioni che meritano di essere sottolineate: “in ambito sportivo un coordinamento logistico, in funzione della disponibilità degli impianti o dell’organizzazione generale dell’attività, è fisiologico”  … conseguentemente di per sé “non implica alcuna subordinazione”. “Indicazioni organizzative minime e funzionali al corretto svolgimento delle attività sportive (sono)  pienamente compatibili con l’autonomia del collaboratore e tipiche del contesto associativo-dilettantistico”.

Visto che lo stesso Tribunale ricorda che è possibile svolgere l’attività di istruttore sportivo sia con vincolo di subordinazione sia in materia autonoma, dalla decisione emerge che ai fini qualificatori (e fermo restando un qualche rilievo alla volontà qualificatoria manifestata dalle parti) potrebbero rilevare aspetti che nella vertenza in questione il Giudice non ha però riscontrato, quali:

  • la prova di condotte concretamente idonee a rappresentare l’esercizio continuo di direttive in merito allo svolgimento dell’attività;

  • l’evidenziazione puntuale di specifici atti di controllo, richiami formali o provvedimenti sanzionatori;

  • un regime che non lasci l’istruttore libero di assentarsi liberamente e senza autorizzazione.


Il Tribunale sancisce che è onere dell’istruttore, il quale ricorre per vedersi riconosciuta la qualifica di lavoratore subordinato, provare la sussistenza di questi indicatori allegando la relativa documentazione.


l potere disciplinare, anche potenziale; le “punizioni” delle ASD a carico dei tesserati


Resta rilevante, ai fini del riconoscimento della subordinazione, l’assoggettamento al potere disciplinare. L’esercizio del potere disciplinare finisce per essere l’elemento principi idoneo a caratterizzare l’atteggiamento tra le parti e a qualificare il rapporto di lavoro.


Con l’attenzione al fatto che tipica del lavoro subordinato non è solo l’effettiva materiale irrogazione di sanzioni, quanto anche un assoggettamento al potere disciplinare solo potenziale, seppure mai esercitato in concreto.


Nella quotidiana gestione delle ASD e dei numerosi collaboratori, nella elaborazione dei regolamenti interni e nella definizione dei modelli di governance il tema del potere disciplinare / sanzionatorio e delle “punizioni” a carico dei tesserati ad opera delle ASD (da tenere distinto dalla funzione disciplinare degli organi di giustizia sportiva) è quindi da trattare con la massima cautela.

Commenti


Logo CDS
© Consulenti dello Sport

P.iva  IT03879050130 -  Via  Innocenzo XI, n.19 - 22100 - Como (CO)

Professione DBN
OINP ETS APS
Logo Be.TV
bottom of page