A cura di Celestino Bottoni, Presidente nazionale ANCOT
Ultime novità in tema di lavoro sportivo
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio , con decorrenza dal 1 giugno 2024, il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico2024/2025 e in materia di università e ricerca “ .
Oggetto di questo primo approfondimento, in attesa della conversione del decreto medesimo, è il solo art. 3 , rubricato “Misure in materia di lavoro sportivo”, di cui analizzeremo i tre punti salienti.
Pubblici dipendenti - possibilità di lavoro sportivo fino a € 5.000
Come si ricorderà , in passato non si rilevavano problemi per le attività svolte dai dipendenti pubblici nell’ambito sportivo, in quanto i relativi compensi erano inquadrati nell’ambito dei redditi diversi, e precisamente normati all’art. 67, lett. m) del DPR 917/86 e s.s.i..
Con il primo varo della riforma sportiva ad opera del D.lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36, in vigore dal 1 luglio 2023, quest’ultimo articolo è stato abrogato e le relative prestazioni sono state normate nell’ambito del “lavoro”.
In virtù di un principio generale, che fa divieto di svolgere un ulteriore lavoro oltre all’impiego pubblico, per i full-time, sono nate diverse problematiche, nelle quali il legislatore è intervenuto più volte.
Con il presente decreto legge, il legislatore è intervenuto nuovamente, prevedendo con il provvedimento in oggetto di autorizzare i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, con orario pieno, full-time, previa comunicazione preventiva, a poter svolgere “lavoro sportivo” con compensi annui fino ad € 5.000.
Abrogazione delle prestazioni sportive dai redditi di lavoro autonomo
Il legislatore era già intervenuto nel d.lgs. 36/21 , all’art. 51, comma 2, lett. b) novellando l’art. 53 del TUIR al secondo comma , lett. a) prevedendo che “ i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.
Tale disposizione, con una tecnica legislativa discutibile, viene abrogata con il presente decreto.
Volontari, rimborsi ad euro 400, ma solo per manifestazioni sportive
I rimborsi forfettari mensili, in oggetto, solo elevati da € 150 a € 400, ma solo con riguardo nell’ambito “dello svolgimento dell’attività sportiva”, “in occasione di manifestazioni sportive ed eventi sportivi, riconosciuti” dalle FSN, EPS, DSA, Coni, Cip e Sport e Salute spa. Inoltre, viene riconfermata la necessità di una delibera che autorizzi detti rimborsi e viene introdotta una comunicazione apposita sul portale del RAS , entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre.
Inoltre, la norma introduce una novità, tali rimborsi forfetari ora diventano base imponibile al fine della determinazione della soglia di esenzione dei primi € 5.000 ai fini INPS e IRPEF.
NON VI E’ NESSUNA DISPSOZIONE IN MERITO ALLA PROROGA DEGLI STATUTI.
Il termine ultimo per l’adeguamento è confermato al 30 giugno 2024. In fine, il decreto attuativo sulle attività secondarie, art. 9, “attività secondaria e strumentale” del d.lgs. 36/21 non è stato ancora pubblicato.
*Celestino Bottoni: Presidente A.N.CO.T., Membro dell'Osservatorio sul lavoro sportivo Min. sport.
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