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Prime riflessioni sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (sportivo) siglato da CGIL CISL UIL e Confcommercio



CCNL SPORT  CONSULENTI DELLO SPORT



CCNL e lavoro sportivo




A cura di Katia Arrighi e Giorgio Sandulli


Come devo inquadrare i collaboratori nel mondo sportivo?

Sono "libero" di considerarli co.co.co. o ci sono dei vincoli legali?


Ecco solo alcune delle domande che ci hanno spinto a fare queste prime riflessioni sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (sportivo) )siglato da CGIL CISL UIL e Confcommercio


Il mondo dello sport, anche rispetto all’area del dilettantismo, non è più un territorio considerabile estraneo alle regole dei diritto del lavoro; per quarant’anni le parti private, le Società, le Federazioni sportive si sono comportate come se fossero libere di scegliere quali regole applicare.


Lo sport si è sviluppato ed è cresciuto ma nel contempo qualche diritto fondamentale si è perso per strada.


Il rapporto che legava fino ad oggi atleti, istruttori e tecnici con i rispettivi sodalizi sportivi - anche quando era caratterizzato da compensi non irrisori e da impegni reciproci – sembrava dover essere esente dalle più comuni regole del diritto: la passione che caratterizza questa attività e, da un punto di vista giuridico, la “causa associativa” sembrava giustificare ogni deroga.


E se l’impegno assunto in cambio di denaro non qualificava quella prestazione sportiva come lavoro (disapplicando le regole fiscali, previdenziali, della sicurezza e di altre fondamentali tutele costituzionali), allora a maggior ragione le regole del mondo sindacale e della contrattazione del lavoro - che da oltre un secolo vedono datori di lavoro e lavoratori confrontarsi sia individualmente e sia collettivamente - non avevano proprio alcun rilievo!


Una riforma particolarmente lenta ad entrare pienamente in vigore (la legge delega è del 2019 e il decreto legislativo base fu adottato dal Consiglio dei Ministri a fine 2020) ha però ormai rivoluzionato questo panorama.


Anche il polemico rifiuto di molti presidenti di associazioni a considerarsi a tutti gli effetti dei datori di lavoro è ormai solo un problema culturale in via di superamento.


Tutto era condizionato da un equivoco di fondo: il volontariato!


La condivisione delle emozioni nello scendere in pista, la gratificazione nell’organizzare competizioni e tornei, il sentirsi parte di una comunità al contempo locale e globale … la passione per lo sport che innegabilmente spinge la gran parte degli attori nello sport sembrava quasi superare la presenza di veri e propri compensi, troppo spesso camuffati da rimborsi spese.


Ma organizzare in maniera strutturata l’attività di alcuni collaboratori (spesso alcune decine) e compensare il tempo che questi dedicano a favore di un progetto comune crea un rapporto di lavoro. Salvo che non si tratti di veri volontari – e ce ne sono - che offrono gratuitamente il proprio tempo e le proprie capacità senza ricevere in cambio denaro.


Ma la lamentela che ha echeggiato per mesi “io ho solo volontari e la riforma mi ha rovinato” era una obiezione infondata perché la riforma non stravolge le regole per le associazioni che operano tramite veri volontari che non percepiscono compensi ma solo (reali) rimborsi.


La riforma incide su coloro che erogano compensi o retribuzioni e su coloro che le ricevono perché costoro non sono volontari e quindi non possono non applicarsi le regole del lavoro (anche se molto molto “addolcite”).


Certo se il tecnico che impegna il proprio tempo e le proprie competenze professionali in cambio di denaro è (ormai) senza alcun dubbio un lavoratore, è anche vero che il Presidente di una media ASD che organizza le attività altrui è un datore di lavoro atipico perché (forse) non agisce nel proprio interesse bensì a favore di un progetto collettivo e (talvolta solo) nell’interesse altrui.


La stessa lamentela ripetuta, anche se con altre parole, era “ma noi siamo una associazione e non lavoriamo” ma la risposta è la stessa: è lavoratore una persona che presta la propria attività in cambio della corresponsione di denaro; che sia dipendente o autonomo resta sempre un lavoratore con i suoi obblighi e soprattutto i suoi diritti; altrimenti si sfocia nel vero e proprio “lavoro nero”, con le relative sanzioni che troppe ASD si sono viste applicare in maniera anche pesante in questi ultimi due anni.


Questo preambolo apparentemente scontato serve a introdurre quel che è successo il 12 gennaio 2024.


Quattro associazioni sindacali (apparentemente estranee al mondo dello sport praticato, quali Confederazione italiana dello sport - Confcommercio da un lato e SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL) hanno rinnovato il CCNL per i lavoratori dello sport adeguando alla riforma il precedente (e ormai vecchio) CCNL dell’ormai lontano 2015. Apparentemente niente di straordinario, da oltre un secolo esistono in Italia i contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano i rapporti fra “chi da lavoro” e “chi lo presta”, cioè fra datori di lavoro e lavoratori. E lo stesso mondo sportivo dilettantistico ne conta già diversi altri sottoscritti da altri sindacati (meno rappresentativi) e organizzazioni datoriali insieme ad alcune Federazioni ed Enti di promozione sportiva. L’elenco di questi contratti collettivi nazionali di lavoro è depositato presso il Cnel ed è visibile a tutti (www.cnel.it).


Ecco, i Presidenti delle ASD e SSD che vogliono organizzare il lavoro compensato di atleti, tecnici e dirigenti si troveranno di fronte a scelte che non potranno più allontanare da sé come un po’ superficialmente è stato fatto per quarant’anni: assumerli come lavoratori subordinati o impegnarli come collaboratori autonomi, decidere quale CCNL applicare e seguire le regole (pure in parte allegerite) del diritto del lavoro.


Scelte che presuppongono competenze e professionalità “non sportive”, che richiedono di studiare prima di affidarsi in maniera consapevole a dei bravi consulenti.


Al Master Sapienza in Diritto e Sport (https://web.uniroma1.it/masterdirittosport/come-iscriversi) offriamo un’opportunità formativa universitaria ma al contempo anche molto pratica.


Ma ancora più nello specifico il 16 e il 17 febbraio parleremo dei CCNL, delle opportunità e delle problematiche in due incontri:


  • il 16 febbraio nel pomeriggio al Cnel alla presenza di alcuni rappresentanti del mondo datoriale sportivo e del mondo sindacale maggiormente rappresentativo;

  • il 17 febbraio continueremo in Sapienza con altri esperti e studiosi;

Non abbiamo l’ambizione di rispondere a ogni dubbio né potremo coinvolgere in questa prima occasione tutti i firmatari di tutti i CCNL né tutte le parti in causa.


Per ovvie ragioni organizzative avvieremo l’esame che proseguiremo nel corso dell’anno e nelle successive lezioni dedicate agli allievi del Master.


Fra i diversi CCNL depositati al Cnel, quello maggiormente rappresentativo (seppur ancora con numeri contenuti) è il contratto prima citato e appena sottoscritto. Ed è da questa ultima novità che partiremo con la nostra analisi per parlare della rivoluzione in corso e dell’applicazione anche nel mondo sportivo di parametri, regole e diritti disposti per il mondo del lavoro.


Prima lettura delle modifiche del CCNL Impianti sportivi e palestre rinnovato il 12 gennaio a Roma


Diversi gli aspetti di interesse di questo innovato CCNL che è rivolto non solo a chi organizza lo sport federale ma anche a chi gestisce il tempo libero; al mondo profit e no profit; a chi pratica Yoga, trekking e attività di volo , solo per citare alcuni esempi.


È un CCNL che si rivolge ai lavoratori subordinati ma anche ai collaboratori autonomi chiarendo che costoro mantengono la propria autonomia anche se “le modalità di esecuzione dell’incarico” e le “indicazioni di massima” sono definite dal committente per “garantire un collegamento funzionale con le necessità organizzative” e anche se la strumentazione è messa a disposizione dal committente in fasce orarie da questi determinate.


Ma nel contempo al collaboratore vengono garantiti alcuni diritti: dalla forma scritta fino ad alcuni fondamentali diritti sindacali, dal diritto a un corrispettivo minimo fino alla proroga del rapporto in caso di gravidanza (seppure senza mantenimento del compenso per il periodo di gravidanza).


Malattia e infortunio non potranno portare all’interruzione unilaterale del rapporto che viene solo sospeso (non prorogato), per quanto sempre senza mantenimento del compenso per il periodo sospeso.


Il CCNL guiderà poi le parti che dovranno indicare nel contratto di lavoro autonomo alcuni elementi essenziali quali: l’identità delle parti; il tipo e la durata dell’attività richiesta; luogo di svolgimento; forme e modalità di coordinamento anche temporale. Inoltre andranno indicate: le fasce orarie entro cui il Collaboratore deve svolgere l'attività pattuita; il corrispettivo dovuto; l’eventuale disciplina dei rimborsi spesa; soprattutto cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto.


Anche il tema della sicurezza ha uno spazio dedicato nel CCNL, ma soprattutto nella legge perché tra le altre importanti novità della riforma vi è che le ASD / SSD oltre a garantire la sicurezza dei propri collaboratori devono informarli e formarli adeguatamente.


Importanti rinvii vengono infine fatti dal CCNL al fondamentale tema della formazione, delle assicurazioni e dei diritti alla riservatezza.


Proprio con riferimento al tema della riservatezza, va sottolineato che proprio il trattamento dei dati personali è una questione che il d.lgs. n. 36/2021 rimette alle parti sociali.


Ma l’aspetto di prima analisi che siamo certi interesserà maggiormente i lettori riguarda i cd compensi per i collaboratori per rispondere alla domanda: quali sono le retribuzioni corrette da corrispondere a un collaboratore sportivo?


Possono essere o non essere corrisposti compensi orari su libera scelta delle parti?



Estratto del ccnl in tema di corrispettivo spettante al collaboratore


Il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente.


Le Parti individuano i valori dei compensi minimi lordi secondo la progressione indicata nella tabella sottostante. I compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.


Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale o individuale.


La natura della prestazione non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente CCNL o dal contratto individuale. Al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali, indicati nella tabella sottostante, è applicata una maggiorazione del 25% a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.


Tabella compensi CCNL Consulenti dello Sport

E’ un aspetto che verrà evidenziato durante il Master di Diritto sportivo alla Sapienza e su webinar dedicati come @consulentidellosport.info .


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