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Quando i fatti parlano, le dimissioni seguono: una Storia di conclusioni inevitabili


Dimissioni per fatti concludenti


STORIA DI UN DIPENDENTE CHE NON SI PRESENTA PIU’ SUL POSTO DI LAVORO


A cura di Katia Arrighi e Alessandra Bulgheroni


Chi come noi fa il consulente del lavoro sa per esperienza che una delle domande più “ gettonate” è sempre stata “ il lavoratore non viene più al lavoro ma non vuole presentare dimissioni . Come facciamo ? “

Accade tantissime volte in settori molto particolari come le cooperative e non raramente in edilizia.

Anche nel mondo sportivo non è mai stato un fatto sporadico: un collaboratore decide un giorno di non venire più al lavoro e , semplicemente, non si presenta.

Cosa succede nel caso di dimissioni “ di fatto “ da parte del lavoratore?

Per tantissimi anni la procedura corretta fu quella di inviare una lettera formale al dipendente, attendere spiegazioni, attendere………… spesso con attese invase e raccomandate non ricevute per cambi indirizzo o rifiuto a riceverle.

Procedere con il licenziamento non è mai stato facile e ci siamo sempre chieste in realtà perché: se io ti offro un posto di lavoro e tu non lo vuoi, per motivazioni tue personali, e non vieni più al lavoro non ho bisogno di una formale comunicazione: non ti presenti e basta.

In realtà questo potrebbe accadere fra gentiliuomini ma non sempre accade.

E’ pur vero che possono esistere datori di lavoro pronti ad usare questa procedura per “ liberarsi “ di lavoratori sgraditi ma è pur vero che esistono molti lavoratori che, semplicemente, “ non si presentano più al lavoro”. Ne abbiamo avuti molto nel corso dei lunghi anni di attività.

Non è un argomento facile; non lo è mai stato.

Per tentare di ovviare a questo problema , e per capire esattamente cosa fare, l’articolo 19 della Legge 203/2024 prevede una nuova procedura di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata da parte del lavoratore.


Quando si manifesta una assenza ingiustificata?

Quando un lavoratore non si presenta al lavoro e non avvisa, non chiama, non da giustificazioni.


Cosa prevede l’articolo 19 della Legge 203/2024?

Prevede che se l’assenza ingiustificata si protrae oltre i termini previsti dal CCNL ( in caso di sua mancanza oltre i 15 giorni di calendario), il datore di lavoro può interrompere il rapporto per “ dimissioni volontarie del lavoratore “ fatta eccezione nei casi di :

  • periodo di gravidanza;

  • primi tre anni di vita del bambino ovvero primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.


Quale procedura porre in essere da parte del datore di lavoro ? ( facendo attenzione alle dichiarazioni non veritiere)

Il datore di lavoro dovrà comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro e inviare una comunicazione al lavoratore per consentirgli di esercitare il diritto di difesa.

Se il lavoratore da prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza, ovvero qualora l’Ispettorato accerti autonoma mente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non troverà applicazione la risoluzione del rapporto di lavoro .

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