Rimborsi in ambito sportivo: le tabelle ACI 2023 per auto e motohttps://static.wixstatic.com/media/769ba3_1960e69620ca42099e63af676ddf38e0~mv2.png/v1/fill/w_1000,h_563,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/769ba3_1960e69620ca42099e63af676ddf38e0~mv2.png
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Rimborsi in ambito sportivo: le tabelle ACI 2023 per auto e moto



Tra i rimborsi che non sono stati esclusi dalla Riforma dello Sport ci sono sicuramente quelli analitici (anche detti a "a piè di lista") e chilometrici. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E, ribadendo che le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio, legittima quindi i costi sostenuti dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività sportivo dilettantistica mediante un proprio mezzo di trasporto.

 
 

Ricordiamo insieme le caratteristiche di dette indennità:

  • Non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate (specificando anche la causale della trasferta) e sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto percipiente l’indennità chilometrica. Non assume, invece, rilievo, a tal fine, la sede dell’ente erogatore l’indennità;

  • per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie e frutto di un soggettivo accordo fra le parti, ma devono essere quantificate sulla scorta del veicolo utilizzato dal percettore ed alla distanza percorsa, utilizzando le tabelle elaborate dall’ACI.

In assenza di idonea documentazione comprovante l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo, la causa inerente all'attività sportiva, la spesa effettivamente sostenuto, l’importo sarà considerato reddito imponibile non potendo più per i collaboratori di a.s.d./s.s.d, in ragione della riforma dello sport, essere imputato al compenso/rimborso forfettario ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. (tacitamente abrogto).

 

Oggi più che mai si ritiene scongliata la pratica frequente di riconoscere a tutti i collaboratori lo stesso importo a chilometro, prescindendo dalle Tabelle ACI e pertanto dalla tipologia di veicolo utilizzato seppur gli importi siano inferiori alle Tabelle ACI.

 

Queste tabelle sono necessarie per la determinazione dei fringe benefits, ossia delle retribuzioni in natura derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali, che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private e utili anche per la determinazione dei rimborsi analitici in capo agli istruttori o allenatori in ambito sportivo che utilizzano le loro autovetture private per potere effettuare attività istituzionali inerenti all'associazione.

 

Oggi più che mai si ritiene opportuno che l’ente sportivo provveda a elaborare una sorta di “regolamento di trasferta” o, più semplicemente, a deliberare la disciplina dei rimborsi spese e dei parametri in base ai quali saranno riconosciuti i rimborsi ad atleti e collaboratori sportivi.

 

Sono importanti soprattutto in relazione ai volontari che non possono percepire, come è noto, nessun tipo di compenso, ma solo di rimborso. L'uso della loro autovettura può essere rimborsato con gli importi indicati proprio in queste tabelle.


Per la consultazione delle tabelle del 2023:

 

Gli importi relativi ai fringe benefit 2023 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28/12/2022. I fringe benefit sono elaborati dall’Area Professionale Statistica, alla quale si può fare riferimento, tramite il seguente link, per ulteriori informazioni o chiarimenti. Se questo contenuto ti è piaciuto o ritieni possa essere utile anche ai tuoi colleghi condividilo e faccelo sapere. Se non lo hai ancora fatto unisciti al canale telegram!

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