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Speciale legge di bilancio 2025: le Guide Alpine


legge di bilancio Guide Alpine

Normativa in tema di iva per le guide alpine contenute nella Legge di Bilancio 2025 - Legge 207/2024


A cura di Katia Arrighi e Paolo Rendina


L’articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 definisce guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

  1. accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

  2. accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

  3. insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.


Lo svolgimento a titolo professionale delle attività, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4 della medesima legge n. 6 del 1989, salvo quanto disposto dagli articoli 3 (che individua due gradi della professione di guida alpina, ossia l’aspirante guida e la guida alpina-maestro di alpinismo) e 21 (che disciplina la figura degli accompagnatori di media montagna)


Cosa prevede al riguardo la nuova legge di Bilancio?

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