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Le assunzioni nel mondo sportivo e gli sgravi per le donne vittime di violenza


co.co.co.CDS

Nel mondo sportivo è possibile avere persone che lavorano nell’ambito ma non sono a tutti gli effetti lavoratori sportivi, e fra questi rientra sicuramente il social media manager.

Come posso allora retribuire il soggetto? Mi è precluso pagarlo?  Non posso pagarlo? Ci sono sgravi, incentivi, agevolazioni anche se non solo un lavoratore sportivo?


 

Partiamo subito chiarendo un equivoco: non è vero che prima della riforma si poteva solo applicare l’articolo 67 TUIR e che ora si può solo inquadrare un collaboratore come co.co.co.

 

Nel corso degli anni si è creduto, erroneamente, che l’unica forma di assunzione possibile nel mondo sportivo fosse inquadrare i collaboratori con i cd redditi diversi, da lì lo scempio perpetrato per anni di collaboratori non sportivi inquadrati come sportivi, scempio che continua tutt’ora, nonostante il pezzo sia in scrittura agli inizi del 2024.

 

Durante una recente consulenza per una realtà sportiva è emerso che custodi e social media manager fossero inquadrati come co.co.co e alla obiezione del “non è corretto” la risposta è stata “è un consiglio del nostro presidente provinciale dell’ente a cui apparteniamo. In questo modo se li tesseriamo tutti non ci sono problemi”.

 

Al di là del fatto che la consulenza è, o perlomeno dovrebbe, essere appannaggio delle figure professionali idonee a svolgere fra le quali non rientrano i “presidenti degli enti provinciali“ se non per questioni personali (e non era questo il caso)  va da se che il considerare un tesserato come lavoratore sportivo qualche problema in caso di controllo può ben darlo. Oppure no?

 

Seguendo la logica e non le informazioni frammentarie ricavate dai social o da presidenti provinciali di enti, (bontà loro bravissimi nel loro lavoro ma non nella possibilità di svolgere consulenza non perché lo diciamo noi ma perché lo dice la legge) sorge spontanea più di una domanda:


  • E' possibile inquadrare un soggetto che svolge attività di social media manager, lavoro che va per la maggiore al giorno d’oggi, e retribuirlo con i compensi sportivi?

  • Solo perché è stato detto “tesseralo e si a posto, la risposta è si ? o dovrebbe sorgere un rigoroso dubbio ?

Nel mondo sportivo è possibile avere persone che lavorano nell’ambito ma non sono a tutti gli effetti lavoratori sportivi, e fra questi rientra sicuramente il social media manager.


Toriamo alle domande iniziali.


Come posso allora retribuire il soggetto? Mi è precluso pagarlo?  Non posso pagarlo? Ci sono sgravi, incentivi, agevolazioni anche se non solo un lavoratore sportivo?

Il lavoro va retribuito sempre perché è dal proprio lavoro che un soggetto trae sostentamento e vita e la vecchia storia del “nel mondo sportivo non ti posso pagare se non cosi” non regge ...

 

I lavoratori “non sportivi”, cioè coloro i quali non svolgono funzioni rientranti nell’alveo prettamente sportivo (vedi uno dei tanti nostri focus sul lavoratore sportivo) ma svolgono funzioni nel mondo dello sport in misura corollaria (ad esempio proprio il social media manager) possono essere tranquillamente e beatamente retribuiti senza grandi problemi, applicando loro le ordinarie regole del diritto del lavoro puntualmente disciplinate nel nostro Paese (circostanza che non piace e da cui si cerca di fuggire).

 

Ci sono vari modi di retribuire un soggetto non lavoratore o lavoratrice sportiva e, badate bene, anche per loro ci sono benefici fiscali e contributivi previsti dalla normativa. E siamo pronti a confrontarci con chi sostiene che non è vero e che non esistono.

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