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Come gestire una raccolta fondi di beneficenza


beneficenza CDS

di Dottoressa Claudia Cardamone, OC di Consulenti dello Sport


Beneficus Beneficentia, fare del bene attraverso la donazione di beni, denaro, o altro (come il proprio tempo) a titolo gratuito. Il dono è senza dubbio un atto di generosità, un modo per sentirsi parte attiva della società.

 

Possiamo farci promotori di una raccolta fondi a titolo personale, i modi sono tanti anche grazie alla tecnologia che ci consente di creare raccolte attraverso facebook, Instagram, piattaforme di crowdfunding, ecc. La raccolta fondi può essere promossa da enti non commerciali con la finalità di finanziare uno specifico progetto e/o la loro attività istituzionale nel complesso. Anche in questo caso i modi possono essere tanti.

 

A titolo puramente esemplificativo: cene solidali, lotterie, banchetti nelle piazze con o senza vendita di beni di modico valore, pesca di beneficenza, ricorso alle piattaforme digitali. In tutti i casi è importante individuare e rendere facilmente individuabile un obiettivo concreto e descrivere con chiarezza il progetto.


Focalizzandoci sugli Enti non commerciali, questi hanno sempre avuto la possibilità di ricercare finanziamenti attraverso l’organizzazione di eventi per la raccolta fondi: direttamente, facendosi aiutare dai propri aderenti - volontari o dipendenti; commissionando l’organizzazione ad un’agenzia esterna; attraverso terzi, persone che organizzano spontaneamente la raccolta da devolvere all’associazione.

Possibilità agevolata anche dal fisco (attraverso la non imponibilità), proprio perché, a parer mio, la raccolta fondi è un’attività che richiama i principi costituzionali del dovere di solidarietà sociale, nonché, di libertà di associazione da cui discende anche la totale libertà nella ricerca di sostenitori. E allora, per comprendere la natura fiscale delle raccolte fondi, pur cercando di non essere eccessivamente tecnici, dobbiamo richiamare il D.lgs. 460/97, l’art. 143 comma 3 lettera A del TUIR; la legge 133/1999 art. 25 comma 2.

L’articolo 2 del D.lgs. 460/97, oltre a stabilire nell’art. 2 comma 2 l’esclusione dal campo Iva, aveva modificato l’art. 108 TUIR inserendo il comma 2-bis: “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. 

Questo articolo è poi defluito nell’art. 143 comma 3 lettera A) [si ricorda che per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS i riferimenti legislativi saranno: art. 79 comma 4 lettera a); art. 87 comma 6; art. 89 comma 18 CTS quando sarà pienamente operativa la parte fiscale di cui al Titolo X del D.lgs. 117/2017].

La Legge n. 133 del 13/05/1999, invece, all’articolo 25 detta disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche e, al comma 2, estende la non concorrenza alla determinazione del reddito anche alle raccolte fondi effettuate in conformità a quanto prescritto dall’art. 143 c.3 lett. a), dalle associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16/12/1991 n. 398, e successive modificazioni.

Questa non imponibilità ha dei limiti: l’organizzazione di massimo 2 eventi nell’anno e l’importo che non deve essere superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali (attualmente 51.645,00 euro).

 

Da quanto sin qui richiamato, emergono le caratteristiche richieste a una raccolta fondi per essere non imponibile sia ai fini IVA che delle imposte dirette: PUBBLICA, ossia, devono poter contribuire tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza non solo i soci; OCCASIONALE, ossia, non deve essere l’attività principale dell’ente, bensì temporanea e episodica; CONTESTUALIZZATA, ossia, organizzata in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.  Inoltre, è possibile abbinare alla raccolta anche la vendita di beni o servizi di modico valore, magari cedendoli ad un prezzo superiore al valore intrinseco del bene/ servizio stesso.

 

Della nostra raccolta fondi, dal punto di vista contabile, dobbiamo dare riscontro attraverso la redazione di un apposito rendiconto con annessa relazione dove si dia risalto, in maniera chiara e trasparente, alle entrate e alle uscite, queste minori delle prime.

 

A questo sintetico quadro normativo aggiungo l’art. 7 Raccolta Fondi del D.Lgs. 117/2017 il quale, innanzitutto, definisce la raccolta come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

 

E fin qua nulla di nuovo. Nuova è la previsione della possibilità di organizzare l’attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa.

 

Richiama, l’art. 7, i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico e la necessità di conformarsi alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

 

Le linee guide sono state adottate con decreto del 9 giugno 2022 (GU n. 170 del 22/07/2022) a cui si rimanda - Di seguito le linee guida in formato PDF - CLICCA QUI

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