I segni distintivi
- Redazione
- 11 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 17 feb

A cura di Lorenzo Gatti
ABSTRACT: La differenza tra marchio e logo visti come segni distintivi e indentificanti i prodotti o i servizi di una azienda. Una analisi normativa con una riflessione per quanto riguarda i segni distintivi del Comitato Italiano Olimpico e del Comitato Italiano Paralimpico.
Nel mondo del branding è fondamentale comprendere la distinzione tra i termini "marchio" e "logo".
Sebbene spesso vengano utilizzati in modo intercambiabile indicano concetti distinti e differenti con ripercussioni anche da un punto di vista giuridico e normativo .
Il marchio non è un semplice logo ma la rappresentazione di un insieme di elementi che identificano un'azienda e ne proteggono l'identità, mentre il logo ne è la componente visiva.
In entrambi i casi la loro registrazione implica aspetti legali derivanti dalla possibilità o meno del loro uso al fine di salvaguardare il loro valore e il valore di un brand commerciale o meno .
La caratteristica di un marchio è quella di identificare i prodotti o i servizi di un'azienda rispetto a quelli di altre aziende e subito, vedendolo, la nostra mente pensa a un prodotto rispetto a un altro.
Può essere composto da parole, lettere, numeri, immagini, suoni o una combinazione di questi elementi. La sua registrazione avviene presso un ente competente al fine di garantirne la protezione legale contro usi non autorizzati perché a tutti gli effetti esso rappresenta l'identità dell'azienda.
Il logo, invece, è la parte grafica del marchio, progettata per essere facilmente riconoscibile. Si tratta di una combinazione di forme, colori e caratteri che rappresentano visivamente l'azienda. Anche se il logo può far parte del marchio.
L’ente preposto per il territorio italiano all’accoglimento della istanza di registrazione è l’Uffficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con una validità di protezione limitata al territorio italiano.
A livello Europeo vi è invece l’ European Union Intellectual Property Office (EUIPO) con validità di registrazione all’interno del territorio europeo senza la necessità di fare una registrazione separata in ogni singolo stato, mentre a livello mondiale vi sono l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) se la protezione è per gli Stati Uniti d'America e la World Intellectual Property Organization (WIPO) – per una protezione internazionale tramite il sistema del Protocollo di Madrid.
La durata della validità della protezione coincide in 10 anni al cui scadere è necessaria una domanda di rinnovo.
La registrazione di un marchio generalmente dura 10 anni e allo scadere di questi 10 anni è possibile un rinnovo. La registrazione di un marchio è fondamentale per proteggere il brand da usi esterni ai soggetti autorizzati e questo aspetto ha una importanza fondamentale anche nel mondo dello sport con la protezione dei segni distintivi del Comitato Italiano Olimpico e del Comitato Italiano Paralimpico
Interessante la differenza principale tra marchio visivo e marchio nominale che riede negli elementi che compongono i segni distintivi.
Il marchio visivo si basa su elementi grafici come logo, simboli, colori e forme, ed è facilmente riconoscibile grazie alla sua componente estetica. Marchi visivi sono ad esempio quelli appena riportati .
Il marchio nominale si basa invece su un nome o una parola, senza elementi grafici distintivi. Si identifica tramite una parola o una sequenza di parole. Un esempio di marchio nominale sono CONI, per il Comitato Italiano Olimpico e CIP, per il Comitato Italiano Paralimpico.
I loghi del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sono marchi protetti dalla legge e non possono essere usati senza autorizzazione.
Per la loro autorizzazione è necessario ottenere un consenso autorizzativo diretto diretta da questi enti. Se li usi senza il loro consenso, potresti incorrere in sanzioni legali, azioni legali con possibili multe o danni reputazionali. Inoltre, l'uso non autorizzato potrebbe creare confusione, facendo credere che ci sia una collaborazione ufficiale che in realtà non esiste.
Altri esempi possono essere , sempre nello sport, i loghi di Milano Cortina 2026
La proprietà dei loghi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è detenuta dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Questa fondazione è responsabile dell'organizzazione dell'evento e della tutela della proprietà intellettuale associata, inclusi i marchi, i design, i brevetti e i diritti d'autore relativi ai loghi

Comments