Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni sportive dopo la sentenza C-424/24 e C-425/24: il tramonto della tutela meramente risarcitoria
- 35 minuti fa
- Tempo di lettura: 13 min

Avv. Carlotta Tosca
Commento a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24
SOMMARIO: 1. La questione pregiudiziale e il quadro normativo interno. — 2. L'architrave normativa: gli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 220/2003. — 3. La giurisprudenza costituzionale: le sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019. — 4. L'elaborazione delle Sezioni Unite: il sindacato incidentale e indiretto. — 5. I principi affermati dalla Corte di Giustizia. — 6. Il nodo dell'indipendenza degli organi di giustizia sportiva. — 7. L'impatto sul sistema italiano: disapplicazione o interpretazione conforme? — 8. Oltre il caso concreto: la sentenza nel solco della giurisprudenza europea. — 9. Conclusioni.
1. La questione pregiudiziale e il quadro fattuale
Con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sottoposto alla Corte di Giustizia una questione di diritto che, per quanto originata da una vicenda concreta — le inibizioni temporanee comminate dagli organi di giustizia sportiva della FIGC a carico di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene — trascende il caso particolare e investe l'architettura stessa dei rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale.
La domanda pregiudiziale, nella sua essenza, chiedeva se l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in combinato disposto con gli artt. 45, 49 e 56 TFUE in materia di libertà di circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, osti a una normativa nazionale — quale quella italiana — che, a fronte di sanzioni disciplinari sportive produttive di effetti restrittivi sull'esercizio di un'attività professionale nell'intero territorio dell'Unione, limita il controllo giurisdizionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, precludendo al giudice statale il potere di annullamento del provvedimento sanzionatorio e di adozione di misure cautelari.
La Corte ha risposto con la sentenza in commento, destinata a costituire un leading case nella materia.
2. L'architrave normativa: gli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 220/2003
Per cogliere la portata della pronuncia è indispensabile collocarla nel quadro normativo di riferimento.
L'art. 1 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni nella l. 17 ottobre 2003, n. 280, enuncia il principio-cardine: «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale», aggiungendo che «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».
L'art. 2, comma 1, opera la riserva: è attribuita all'ordinamento sportivo la disciplina «a) dell'osservanza e dell'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive». Il comma 2 pone in capo a società, associazioni, affiliati e tesserati l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
L'art. 3, comma 1, completa il sistema prevedendo che, «esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo».
Il combinato disposto delle tre disposizioni delinea un sistema a tre livelli: (i) riserva assoluta alla giustizia sportiva per le questioni disciplinari, con preclusione del sindacato demolitorio del giudice statale; (ii) giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; (iii) giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie residuali aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., il quale devolve a tale giurisdizione «le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti».
È all'interno di questa terza categoria che si colloca la tutela risarcitoria per equivalente: il giudice amministrativo, pur non potendo annullare la sanzione disciplinare — riservata agli organi di giustizia sportiva — può conoscerne in via incidentale ai fini del risarcimento del danno.
3. La giurisprudenza costituzionale: le sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019
Questo assetto è stato scrutinato due volte dalla Corte Costituzionale, che lo ha ritenuto compatibile con i parametri costituzionali interni.
Con la sentenza n. 49 del 2011, la Consulta ha escluso che la riserva a favore della giustizia sportiva violi gli artt. 24, 103 e 113 Cost., offrendo un'interpretazione costituzionalmente orientata in forza della quale «laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, possa (e debba) essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». Il bilanciamento tra autonomia dell'ordinamento sportivo — fondata sugli artt. 2 e 18 Cost., in quanto lo sport costituisce «formazione sociale dove l'uomo svolge la sua personalità» — e principio di effettività della tutela giurisdizionale fu ritenuto non irragionevole.
Con la sentenza n. 160 del 2019, la Corte ha ribadito e sviluppato tale impostazione, affermando che «la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa non armoniche». La Consulta ha dunque confermato che il carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria non esiste, e che il legislatore ben può limitare la tutela giurisdizionale al risarcimento per equivalente.
Queste pronunce costituiscono, a tutt'oggi, il quadro di costituzionalità interno del sistema, e rappresentano il termine di paragone rispetto al quale misurare l'impatto della sentenza della Corte di Giustizia.
Vuoi saperne di più?
Iscriviti a consulentidellosport.info per continuare a leggere questi post esclusivi.



