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Antidoping e privacy: la Corte di Giustizia UE fissa i limiti alla pubblicazione dei dati degli atleti sanzionati

  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 5 min


Con la sentenza del 14.07.2026 –causa C-474/24, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunale Amministrativo Federale austriaco nell’ambito di un giudizio incardinato da quattro atleti avverso un provvedimento dell’Autorità austriaca per la protezione dei dati personali.

Questo l’antefatto: gli atleti erano stati sanzionati per aver violato la normativa antidoping con l’interdizione dalla partecipazione a competizioni, chi per un periodo determinato e chi a vita. In ottemperanza alla legislazione di settore austriaca, la Nazionale Antidoping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) e la Commissione giuridica austriaca (ÖADR) avevano pubblicato sui rispettivi siti internet nome e cognome degli interessati, disciplina sportiva di afferenza, violazione delle norme antidoping commessa, sanzione comminata, data e fine della stessa.

Gli atleti avevano chiesto ad entrambi gli Organismi la cancellazione dei propri nomi e degli sport praticati, ma invano, perciò avevano adito l’Autorità per la protezione dei dati personali, sostenendo che i dati in questione, essendo relativi alla salute, rientrassero nella categoria dei dati particolari (art.9, p.1, GDPR), che fossero dati giudiziari (art. 10 GDPR) e che la loro pubblicazione fosse illegittima in quanto non necessaria né proporzionata.

Il reclamo di tre atleti era stato respinto con la motivazione che la pubblicazione fosse giustificata dall’obbligo legale imposto dalla normativa nazionale antidoping; quello del quarto era stato respinto perché i suoi dati di fatto non erano stati ancora pubblicati.

I reclamanti avevano adito a quel punto il Tribunale Amministrativo Federale.

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