Il tecnico con partita IVA nella società sportiva:quando la “falsa autonomia” può costare cara
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A cura dell'Avv. Patrizia Tamburrano
Una situazione diffusissima — e spesso rischiosa
Nella palestra, nel circolo tennistico, nell’associazione di nuoto o nella squadra di calcio dilettantistico, la scena si ripete continuamente: l’istruttore che lavora tutte le settimane dell’anno, il preparatore atletico sempre presente agli allenamenti, l’allenatore che segue la squadra da anni. Tutti con partita IVA, tutti a emettere fattura a fine mese. Una soluzione comoda per la società, apparentemente vantaggiosa anche per il tecnico. Ma è davvero così?
Non sempre. Anzi, sempre più spesso questa impostazione nasconde un rischio concreto, sia per chi lavora sia per chi gestisce la società o l’associazione sportiva. La riforma del lavoro sportivo, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha cambiato profondamente le regole del gioco. Ignorarle può portare a contenziosi, sanzioni e recuperi contributivi.
Tre figure, tre destini diversi
Per capire il problema bisogna partire da una distinzione fondamentale. Nel mondo del lavoro esistono tre figure molto diverse tra loro.
Il lavoratore dipendente lavora alle dipendenze e sotto la direzione della società, che decide orari, metodi, compiti. È la figura più protetta: accede alle tutele del codice del lavoro in materia di malattia, maternità, ferie, trattamento di fine rapporto e alle protezioni contro il licenziamento illegittimo, il cui regime varia a seconda delle dimensioni aziendali e della tipologia contrattuale applicabile.
Il collaboratore coordinato e continuativo (in gergo: co.co.co.) è una figura intermedia. Lavora in autonomia, organizza da solo il proprio lavoro, ma lo fa in modo stabile e coordinato con la società committente. Non subisce ordini diretti, ma è inserito strutturalmente nell’organizzazione. Gode, al ricorrere dei presupposti di legge, di tutele significative: contribuzione previdenziale con i due terzi a carico della società, e — qualora siano integrati i requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente — di tutele in materia di malattia, maternità e disoccupazione. Le controversie rientrano nella competenza del giudice del lavoro, con un rito più rapido e favorevole rispetto al giudice civile ordinario.
Il prestatore d’opera con partita IVA (art. 2222 del codice civile) è il professionista autonomo classico: esegue una prestazione puntuale, in piena indipendenza, senza inserimento stabile nell’organizzazione altrui. Versa i contributi previdenziali autonomamente attraverso la propria cassa di riferimento, non accede alle tutele assistenziali dei collaboratori coordinati, e in caso di controversia si rivolge al giudice civile ordinario.
La differenza tra la seconda e la terza figura, in termini di tutele concrete, è significativa. Ed è proprio su questa differenza che si gioca oggi una parte rilevante del contenzioso lavoristico nel settore sportivo.
Cosa dice la riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021)
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