Intelligenza artificiale e sport: cosa cambiano i decreti attuativi della legge 132/2025
- 16 giu
- Tempo di lettura: 7 min

A cura dell'Avv. De Leo Emanuela
Dalla formazione dei tecnici alla tutela degli atleti: il pacchetto nazionale sull'IA apre una nuova fase anche per federazioni, società sportive e professionisti dello sport
I decreti attuativi della legge n. 132 del 2025 in materia di intelligenza artificiale, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026, non sono decreti sportivi in senso stretto. Non intervengono direttamente sull'ordinamento sportivo, sulle federazioni, sui campionati o sulla giustizia sportiva. Tuttavia, il loro impatto potenziale sul sistema sportivo è rilevante, perché incidono su settori che nello sport sono ormai centrali: formazione, lavoro, professioni, tutela dei minori, sanità, uso dei dati, responsabilità, sicurezza e governance dei sistemi tecnologici.
Il punto di partenza è l'impostazione antropocentrica già posta dalla legge 132/2025 e confermata dal pacchetto attuativo: l'intelligenza artificiale può supportare l'attività umana, ma non può sostituire la responsabilità della persona. Nel mondo sportivo questo principio assume un valore particolare, perché l'atleta non è soltanto un soggetto che produce una prestazione, ma una persona inserita in un percorso educativo, tecnico, medico, relazionale e, spesso, anche minorile.
Formazione
La prima ricaduta riguarda la formazione. I decreti rafforzano l'alfabetizzazione sull'IA nei percorsi scolastici, universitari, professionali e pubblici. Per lo sport questo significa che tecnici, dirigenti, preparatori, giudici, manager sportivi, medici, fisioterapisti, psicologi, procuratori, consulenti e professionisti che operano nel settore dovranno progressivamente acquisire competenze minime sull'utilizzo consapevole dei sistemi intelligenti. Non basterà saper usare un software: occorrerà comprendere come vengono prodotti gli output, quali dati vengono utilizzati, quali errori possono verificarsi, quali bias possono incidere sulle valutazioni e quali responsabilità restano in capo all'operatore umano.
Nel settore sportivo l'IA è già impiegata, o può esserlo, per l'analisi della performance, il monitoraggio dei carichi di allenamento, la prevenzione degli infortuni, la selezione dei talenti, la gestione video, la valutazione tattica, l'organizzazione delle competizioni, la biglietteria, la sicurezza degli impianti, il marketing, la profilazione degli utenti e la produzione di contenuti. I decreti attuativi non disciplinano singolarmente ciascuno di questi usi, ma rafforzano il principio secondo cui ogni utilizzo deve essere comprensibile, proporzionato, verificabile e presidiato da responsabilità umana.
Un primo effetto concreto riguarderà le federazioni sportive, gli enti di promozione, le discipline sportive associate, le leghe e le società sportive che intendano adottare sistemi di IA nei propri processi organizzativi. Questi soggetti dovranno porsi almeno tre domande preliminari: quale sistema viene utilizzato, per quale finalità e con quale livello di rischio. Un conto è utilizzare uno strumento di supporto per organizzare calendari, comunicazioni o contenuti promozionali; altro è impiegare un algoritmo per selezionare atleti, valutare prestazioni, prevenire infortuni, incidere su convocazioni, assegnare punteggi, gestire dati sanitari o orientare decisioni disciplinari.
Tutela degli atleti e dei minori
Il secondo profilo riguarda la tutela degli atleti, in particolare dei minori. Lo sport dilettantistico e giovanile è uno dei luoghi in cui l'uso inconsapevole dell'IA può produrre effetti delicati: raccolta di dati biometrici, videoanalisi, app di monitoraggio, piattaforme di allenamento, sistemi di ranking, strumenti predittivi sul talento o sul rischio di infortunio. In questi casi la società sportiva non può considerare la tecnologia come un mero accessorio. Deve verificare quali dati vengono trattati, chi vi accede, per quanto tempo sono conservati, se esiste una base giuridica adeguata, se i genitori sono correttamente informati quando si tratta di minori e se l'atleta può comprendere, almeno nei limiti del possibile, l'uso che viene fatto delle informazioni che lo riguardano.
Questo punto è particolarmente importante perché il comunicato del Governo insiste sulla prevenzione dei rischi digitali per i minori, sull'abuso di piattaforme e strumenti tecnologici e sul coinvolgimento delle famiglie. Anche nello sport, soprattutto nelle ASD e SSD che lavorano con bambini e adolescenti, l'IA dovrà essere ricondotta a una logica educativa e non meramente prestazionale. L'algoritmo non può diventare lo strumento attraverso cui etichettare precocemente un ragazzo come talento, non talento, a rischio, non idoneo, poco promettente o sacrificabile.
Lavoro sportivo
Il terzo profilo riguarda il lavoro sportivo. I decreti affermano il principio per cui le decisioni che incidono sulla costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. Nel mondo sportivo questa regola può assumere rilievo per collaboratori sportivi, tecnici, preparatori, dipendenti amministrativi, dirigenti, scout, operatori degli impianti e, nei contesti professionistici, anche per atleti e staff contrattualizzati.
In termini pratici, una società sportiva potrà utilizzare strumenti di IA per analizzare performance, presenze, dati organizzativi o indicatori di efficienza, ma non potrà fondare esclusivamente su un output algoritmico una decisione di mancato rinnovo, esclusione, modifica dell'incarico, sanzione disciplinare o licenziamento. La decisione finale dovrà restare umana, motivata, intelligibile e imputabile a una persona fisica dotata di effettivi poteri decisionali.
Professioni sportive e para-sportive
Il quarto profilo riguarda le professioni sportive e para-sportive. Medici sportivi, fisioterapisti, nutrizionisti, psicologi, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, procuratori e manager sportivi potranno servirsi dell'IA come supporto, ma non potranno trasferire alla macchina la responsabilità professionale. Questo vale, ad esempio, per un piano di recupero post-infortunio generato con strumenti predittivi, per una valutazione medico-sportiva assistita da software, per un parere legale costruito anche con sistemi generativi, o per una strategia contrattuale elaborata con strumenti di analisi dati.
Il decreto sulla formazione professionale assume qui un rilievo diretto: gli ordini e le categorie professionali dovranno integrare l'alfabetizzazione sull'IA nella formazione iniziale e continua. Per chi opera nello sport, ciò significa che l'uso della tecnologia dovrà essere accompagnato da competenze specifiche, anche deontologiche. Il professionista dovrà sapere quando può usare l'IA, quando deve dichiararne l'impiego, quando deve verificarne gli output e quando, invece, il rischio di errore o di opacità impone un controllo rafforzato o il mancato utilizzo dello strumento.
Responsabilità civile
Il quinto profilo riguarda la responsabilità civile. I decreti attuativi — allo stato noti solo attraverso il comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri, in attesa della pubblicazione del testo degli schemi — intendono rafforzare la tutela del danneggiato nei casi di danno causato da sistemi di IA. La disciplina specifica, compresa la definizione dei criteri di imputazione della responsabilità tra fornitore, integratore e utilizzatore e l'eventuale riequilibrio dell'onere probatorio, potrà essere valutata compiutamente solo all'uscita dei testi definitivi. Per lo sport, tuttavia, il principio di fondo è già chiaro: l'IA non può diventare uno schermo dietro cui nascondere la responsabilità organizzativa, tecnica, medica o dirigenziale.
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