A cura di Katia Arrighi consulente del lavoro in Como e Andrea Mancino dottore commercialista in Napoli
I rapporti di lavoro nel settore dilettantistico sono stati, in questi anni, gestiti applicando l’art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, considerando i compensi erogati come redditi diversi e non come redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Tale comportamento stigmatizzato da molteplici sentenze della Corte di Cassazione, ha indotto il legislatore a regolare tali rapporti definendo le mansioni e le tipologie di contratti che potevano essere applicati.
Con il D. Lgs. 36/21, infatti, il lavoro sportivo dal 1° luglio 2023 potrà essere oggetto di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa si sensi dell’art. 409 cpc., con soglie di esenzione previdenziale e fiscale.
In particolare, per le collaborazioni coordinate e continuative, è stata prevista una presunzione semplice per la qualificazione del rapporto, nonché aliquote previdenziali ridotte (12% o 12,5%) fino al 31.12.2027.
Dal 1° luglio sarà quindi necessario iscrivere i collaboratori alla Gestione Separata INPS, con conseguenti obblighi di versamento dei contributi previdenziali.
Chi versa i contributi e in che percentuale?
La Gestione separata è regolata attualmente dalla Circolare Inps n. 12 del 01 febbraio 2023 che stabilisce che la ripartizione dell’onere contributivo fra il collaboratore e il committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi con obbligo del versamento in capo all’azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24 telematico per i datori privati.
A quanto ammontano le aliquote di versamento?
La gestione separata, per i settori diversi dallo sport dilettantistico, prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia di inquadramento del soggetto, che variano dal 35,03% per gli amministratori di società, associazioni o enti con o senza personalità giuridica ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative , al 33.72 % per i rapporti occasionali autonomi.
Nel settore dello sport dilettantistico invece le aliquote ordinarie da applicare sono:
collaboratori coordinati CO.CO.CO | 27,03% |
lavoratori autonomi con P.IVA. | 26,23% |
Lavoratori pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale | 24% |
Per i collaboratori amministrativo gestionali invece le aliquote ordinarie sono pari al 35,03%, mentre nello sport dilettantistico si applicano le medesime aliquote previste per i collaboratori sportivi.
Su che imponibile vengono calcolati i contributi?
I contributi si calcolano sull’effettivo corrisposto e hanno per il 2023 un massimale e minimale individuati in:
massimale per l’anno 2023 Euro 113.520,00 per cui le aliquote si calcolano fino al raggiungimento di tale importo.
minimale per l’accredito contributivo individuato per il 2023 in Euro 17.504,00, conseguentemente gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di Euro 4.200,96 mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
€ 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
€ 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
€ 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
Per il settore sportivo dilettantistico, non essendo previsto il minimale, è ipotizzabile che ai fini della determinazione degli anni pensionistici sarà necessaria una riparametrizzazione in base agli importi effettivamente versati.
Va opportunamente sottolineato l’aspetto più rilevante della riforma ovvero, che , anche ai lavoratori sportivi, l’iscrizione alla Gestione separata da diritto a coperture per assenze di malattia e maternità.
Gestione della malattia.
Durante le assenze dovute a stati patologici derivanti da malattia accertata con certificato medico rilasciato dal proprio medico curante gli iscritti alla gestione separata hanno diritto a un’indennità economica di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ovvero per i non titolari di pensione.
La durata della indennità spetta in ogni anno solare per un massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque almeno per 20 giorni, con esclusione degli eventi di durata inferiore ai 4 giorni.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate, o comunque retribuite, nell'ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.
Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
La indennità effettiva viene calcolata con una percentuale che varia dall’8%, al 12% e al 16% sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l’8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).
Le percentuali aumentano nel caso di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% previste dall’articolo 8, comma 10, della legge 81/2017: 16%, 24% o 32% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di degenza sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti per il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).
L’indennità spetta solo se risultano accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno 1 mese di contribuzione piena alla Gestione separata e il reddito nell'anno solare che precede quello dell'evento non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. È necessario il rilascio del certifica di malattia del medico curante mediante l’invio dello stesso in forma telematica, esonerando in tal modo il lavoratore dall’obbligo di consegna dello stesso entro due giorni, come avveniva un tempo.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tale caso, egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura INPS territorialmente competente e l'attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Per il riconoscimento dell’indennità di malattia d cui all’art. 8, comma 10, della legge 81/2017, il lavoratore, oltre a farsi rilasciare dal medico curante il certificato telematico di malattia, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (modello SR06), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Istituto. Inoltre, per consentire agli Uffici medico legali dell’INPS la verifica del requisito sanitario, deve consegnare la documentazione medica, comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Le assenze durante le visite di controllo:
È obbligo da parte del lavoratore essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite di controllo e in caso di assenza la stessa comporta automaticamente l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia: per un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
per il totale dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo al committente con le modalità contrattualmente previste e all’INPS utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto - Sezione "Servizi Online" - "Sportello al cittadino per le VMC".
E se ci si ammala all’estero?
Malattia insorta in paese europeo | Malattia insorta in paese extraeuropeo |
I regolamenti comunitari vigenti prevedono l'applicazione della legislazione del paese dove risiede l'assicurato. Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia all'INPS e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio. Diversamente, può rivolgersi all'autorità locale competente che procede all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all'istituzione competente. | Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e inoltrata alle sedi competenti, anche dopo il rientro. La sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione", la quale prevede l'attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo le disposizioni locali |
Come avviene l’erogazione della indennità?
I lavoratori iscritti alla Gestione separata, per ottenere il pagamento della indennità, devono presentare la domanda di prestazione, in maniera telematica attraverso il servizio dedicato e collegandosi ai servizi web CLICCA QUI
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Differente è l’indennità per degenza ospedaliera che spetta per tutte le giornate di ricovero, compresi i giorni di day hospital, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare con una percentuale variabile dal 16% al 24% al 32% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).
La maternità
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto a una indennità economica durante le assenze di gravidanza e puerperio, a prescindere dall’effettiva astensione dell’attività lavorativa. La tutela è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che siano in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge.
Requisiti necessari:
Per potere usufruire del diritto alla indennità di maternità è necessario avere maturato nei 12 mesi antecedenti il periodo di maternità / paternità almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena versata alla gestione separata a norma articolo 2, comma 26, legge 335/1995 e in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, l’indennità di maternità o paternità è garantita alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati anche in caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente (articolo 64-ter, d.lgs.151/2001).
Il periodo di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva del parto.
Il periodo indennizzabile può essere superiore ai cinque mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:
la data del parto effettiva è successiva alla data presunta del parto.
I giorni intercorrenti tra le due date sono indennizzati in aggiunta;
la data del parto è antecedente alla data presunta del parto.
I giorni non goduti prima della data presunta si aggiungono dopo i tre mesi di post partum, anche nel caso in cui il parto avvenga prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità.
Le lavoratrici gestanti hanno la facoltà di rinviare l’inizio del periodo di maternità:
al mese prima della data presunta del parto (cd. flessibilità), se la prosecuzione dell’attività lavorativa all’ottavo mese di gestazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art. 20 del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2.2. della circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109);
alla data effettiva del parto (o alla data presunta del parto) per fruire dei cinque mesi di maternità dopo la data del parto (o dopo la data presunta del parto), se la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice o del nascituro (cfr. art.16, comma 1.1. del d.lgs. 151/2001 e paragrafo 2. della circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).
È ammessa anche nella gestione separata la possibilità di una interdizione anticipata o prorogata dell’attività lavorativa che possono riguardare:
periodi di gestazione antecedenti l’inizio del periodo di maternità nel caso l'Azienda Sanitaria Locale disponga (con provvedimento amministrativo e non con certificazione medica) l’interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio (cfr. art.17, comma 2, lettera a) del d.lgs. 151/2001);
periodi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o periodi successivi al periodo indennizzabile di maternità (fino al settimo mese di vita del minore), nel caso l’Ispettorato territoriale del lavoro disponga l’interdizione anticipata/prorogata dal lavoro per mansioni incompatibili con la gravidanza (art.17, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.151/2001).
L’interdizione non è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata.
in caso di interruzione di gravidanza, la lavoratrice iscritta alla Gestione Separata ha diritto all’indennità:
dal 180° giorno dall'inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita;
durante il periodo indennizzabile di maternità.
Adozione:
In caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, l’indennità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo indennizzabile può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore.
La tutela della maternità in caso di affidamento non preadottivo non spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Congedo di paternità:
Il congedo di paternità è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:
A) morte o grave infermità della madre.
Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, dovrà:
indicare gli estremi della madre;
indicare la data del decesso;
presentare la certificazione sanitaria di grave infermità in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
B) abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
C) affidamento esclusivo del figlio al padre, che dovrà comunicare gli elementi identificativi del provvedimento:
il tipo e numero di provvedimento emesso dal Tribunale dei minori;
l’autorità giudiziaria;
la sezione;
la data di deposito in cancelleria;
ogni documento utile all’individuazione degli elementi elencati;
D) adozione o affidamento preadottivo di minori, a seguito di rinuncia totale o parziale della madre (iscritta alla Gestione Separata) al periodo di maternità.
La rinuncia va comunicata attraverso la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo indennizzabile di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità termina dopo tre mesi dal parto.
Anche per il padre iscritto alla Gestione separata è prevista la possibilità di sospensione e rinvio della paternità per ricovero del bambino.
Ammontare indennità:
Nei confronti della lavoratrice in maternità viene erogata una indennità pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da indennità di collaborazione coordinata e continuativa con riferimento al reddito di 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti alla lavoratrice interessata sulla base della dichiarazione del committente.
Un esempio nel mondo sportivo.
Lavoratrice con data presunta parto mese di dicembre 2023
Versamenti effettuati fino a giugno 2023: pari a zero
Versamenti effettuati da luglio a ottobre 2023
| | imponibile | aliquota 27,03 | importo 1/365 |
luglio | 800,00 € | 400,00 € | 92,12 € | |
agosto | -€ | | | |
settembre | 800,00 € | 400,00 € | 92,12 € | |
ottobre | 800,00 € | 400,00 € | 92,12 € | |
| 2.400,00 € | 1.200,00 € | | |
| 1/365 | 6,58 € | | |
| | 5,26 € | indennità complessiva a favore della lavoratrice | |
Secondo le indicazioni contenute nella Circolare Inps 26 maggio 2003 n. 93 con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi e necessario operare una differenziazione a seconda che si tratti di rapporti che comportano una anzianità superiore a 12 mesi ovvero inferiore.
Se l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi, il reddito totale è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento che va diviso per 365.
In relazione allo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa, invece, laddove l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi, anche qualora l’iscrizione cada nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento e l’anzianità assicurativa decorra successivamente al mese di gennaio, il reddito totale è quello effettivamente percepito nel periodo di riferimento, che va poi diviso per 365.
Nel caso invece di una anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi il numero dei mesi viene individuato , a norma della interpretazione estensiva dell’articolo 4 comma 4 DM 4/4/2002 tenendo conto dei mesi e/o giorni compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento.
Chi paga l’indennità:
L’indennità è pagata direttamente dall’Inps con bonifico postale o con accredito sul conto corrente o postale.
Ne hanno diritto anche le lavoratrici e i lavoratori in mancanza di effettivo versamento da parte del committente , secondo quanto indicato nella circolare Inps 26 febbraio 2016 n. 42 che indica espressamente che in caso di mancato versamento da parte dei committenti a norma dell’articolo 64 ter del TU maternità / paternità i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto alla indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua invece ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
I decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007 subordinano l’erogazione delle indennità economiche di maternità/paternità in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, all’accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità. A tali fini, l’aliquota richiesta è quella maggiorata per le prestazioni di maternità, ed è attualmente pari allo 0,72%.
Quando fare domanda
La domanda va inoltrata:
prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto;
mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.
Prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità, la lavoratrice dovrà:
far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato), che provvederà all’invio telematico dello stesso;
comunicare entro 30 giorni dal parto la data di nascita e le generalità del figlio.
Come fare la domanda
La domanda deve essere presentata online accedendo al servizio con le proprie credenziali collegandosi ai servizi web CLICCA QUI
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Enti di patronato.
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