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La presunzione legale di autonomia del rapporto di lavoro


Le 24 ore delle cococo

Pubblichiamo la riflessione dell'amico Avv. Giorgio Sandulli sulla presunzione del riformato Art. 28 co, 2 lett.a) del D.lgs 36/2021 che, testualmente, recita:


2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:


a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; Ritengo sia fondamentale ricordarci sempre che la presunzione legale di autonomia del rapporto di lavoro costituisce una deroga (anche molto "forte") rispetto al principio generale della rilevanza in concreto del materiale atteggiarsi della prestazione ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro


Insomma, dal momento in cui è qualificato rapporto di lavoro (ancorché "speciale"/sportivo) non dovrebbe essere possibile qualificarlo come autonomo / Co.Co.Co. solo per la quantità di ore lavorate.


Ma la legge opera questa qualifica e con ciò fa un enorme "favore" al sistema sportivo (anche perché 24 ore settimanali, più le competizioni, sono tante!).


Ma non possiamo applicare questa deroga in maniera estensiva.


A mio avviso se EPS, DEA e FSN spingessero verso una applicazione estensiva questo principio delle 24 ore - quasi sperando che un'applicazione diffusa diventi essa stessa consuetudine - esporrebbero il sistema sportivo a un rischio futuro.


In termini di principio giuridico, con qualche fatica, si può superare il principio della "indisponibilità del tipo" (in base al quale neanche la legge può qualificare un rapporto diversamente da come questo si presenta nella realtà). Però restano almeno i principi di non discriminazione e di ragionevolezza.



Pertanto, se una prestazione nel professionismo è qualificata come subordinata e poi nell'area del dilettantismo si presenta una prestazione sostanzialmente identica (ma sotto le 24 ore) mi risulta difficile qualificarla in maniera differente. Ancor più se due prestazioni - entrambe nell'area del dilettantismo, prestate da due sportivi diversi e verso il medesimo committente - sono sostanzialmente identiche ma una sopra le 24 ore e una sotto, è ancora più difficile qualificarle in maniera differente.


Magari questi due sportivi fanno entrambi causa (o si attivano gli ispettori) e il medesimo giudice deve decidere diversamente solo in base al numero delle ore lavorate?


A me suona strano. Certo la legge dice così ma anche la legge ha il dovere di essere "ragionevole" e "non discriminatoria"


Infine, leggo spesso questo importante richiamo alla lettera a) delle 24 ore.


Più raramente leggo una spiegazione della lett. b), su cosa significhi esattamente che "risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo o in osservanza dei regolamenti".


Sicuramente è stata già data una lettura a questa norma e a me è sfuggita. Questo mi sembra un punto dirimente perchè "in osservanza" a me non sembra significare che FSN/EPS/DSA decidano arbitrariamente chi sia cococo e chi no, solo elencando le qualifiche.


Per questi dubbi, io resto dell'idea che non sia opportuno banalizzare il principio che "basta stare sotto le 24 ore per liberarsi dalla subordinazione".



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