Le decisioni dei Giudici sportivi all'esame del Giudice nazionale
- Redazione

- 4 ago
- Tempo di lettura: 4 min

A cura dell'Avv. Giorgio Sandulli
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea “Seraing/FIFA C-600/23”, (qui il comunicato ufficiale e qui iter e Sentenza) pur essendo riferita al Tribunale Arbitrale Sportivo – TAS di Losanna potrà avere effetti dirompenti non solo sulla giustizia sportiva internazionale ma anche su quella nazionale.
La CGUE ha affermato che un giudizio arbitrale sportivo deve poter essere valutato da un giudice nazionale per verificare se i principi fondamentali dell’Unione Europea siano stati garantiti.
Pertanto, sportivi o società che ritengono che un giudizio sportivo abbia leso, ad esempio, la libertà di concorrenza o la libertà di circolazione dei lavoratori potranno andare davanti a un giudice nazionale per ottenere un provvedimento capace anche di annullare le decisioni delle Istituzioni sportive lesive dei loro diritti.
Premesso che in Italia, negli anni scorsi, questioni in parte simili erano state sottoposte per ben due volte alla Corte Costituzionale la quale però ha finora sempre detto che il potere del giudice nazionale (il TAR) non può arrivare ad annullare i provvedimenti bensì è limitato a riconoscere indennizzi per i danni subiti, e considerato che una riforma della giustizia sportiva è attesa da molti (costituende Commissioni CONI, Tavoli Ministeriali e Indagini conoscitive parlamentari), è evidente che quanto affermato dalla CGUE potrebbe essere rivoluzionario!
… e per chi volesse leggere qualche ulteriore rapida considerazione …
1. IL GIUDIZIO ARBITRALE SPORTIVO È LEGITTIMO, MA …
Proviamo a ricostruire in estrema sintesi la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La questione che ha dato luogo alla controversia riguarda una Società di calcio belga sanzionata nel 2015 dalla FIFA perché aveva sottoscritto con una società finanziaria accordi per il “controllo” sui trasferimenti dei calciatori e sui relativi diritti economici, così violando il divieto delle così dette Third-Party Ownership (fenomeno vietato perché capace di sottomettere il calcio a meri interessi finanziari ed extra-sportivi).
La sanzione FIFA era stata confermata dal TAS nel 2017 con un lodo che nel 2018 era stato giudicato non incompatibile con l’ordine pubblico svizzero dal Tribunale Federale Svizzero.
Cercando di semplificare il senso di questa ultima sentenza, va preliminarmente sottolineato che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea forniscono un’interpretazione del diritto UE che non è vincolante solo per il giudice remittente ma che obbliga tutti i giudici nazionali che si trovino in situazioni analoghe.
La CGUE ha chiarito che le regole poste con la sentenza in questione sono riferite a sport (a prescindere che siano professionistici o dilettantistici) caratterizzati da un rilievo economico all’interno dell’Unione Europea.
In particolare, con riferimento alla FIFA (ma vale per tutte le Federazioni sportive), la CGUE ha poi preso atto che società affiliate e sportivi tesserati devono obbligatoriamente assoggettarsi alle decisioni del TAS.
Di per se questo forzoso assoggettamento alla giurisdizione del TAS non viene considerato illecito; la CGUE (al punto 94 della decisione) afferma anzi che è “giustificato in linea di principio, tenuto conto dell’autonomia giuridica di cui dispongono le associazioni sportive internazionali e tenuto conto delle responsabilità che sono loro proprie” e vista l’esigenza di “garantire il trattamento uniforme delle controversie connesse alla disciplina sportiva”
2. ... L’AUTONOMIA DELL’ORDINAMENTO E DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA HA UN LIMITE
Ma la CGUE ha chiarito per l’ennesima volta che l’autonomia dell’Ordinamento sportivo non consente alle Istituzioni sportive di soffocare i diritti e le libertà che gli sportivi e le società hanno in quanto cittadini e operatori dell’Unione Europea.
Il primo diritto ribadito dalla CGUE con questa sentenza è quindi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; pur essendo legittimo il ricorso a una giustizia arbitrale, chi invoca diritti o libertà sanciti dal diritto UE deve poter accedere anche a un rimedio giurisdizionale.
Il che vuol dire che, all’interno della UE, un lodo del TAS, riferito a un’attività sportiva economicamente rilevante, non diventa “res giudicata” se non sia effettivamente sottoponibile al controllo di un giudice di uno Stato membro, giudice che deve poter valutare se siano stati rispettati principi e disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione.
3. I PRINCIPI FONDANTI UE E IL POTERE EFFETTIVO DEL GIUDICE NAZIONALE
Con riferimento allo sport, principi e disposizioni rilevanti per l’ordine pubblico UE riguardano in particolare: le pratiche che limitano la concorrenza (basti pensare all’atteggiamento monopolista delle Federazioni); i condizionamenti alla libera circolazione dei lavoratori (basti pensare alle regole dei tesseramenti e ai vincoli ai trasferimenti da una Società all’altra); la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali (basti pensare agli investimenti finanziari, mal visti se non addirittura proibiti come nel caso della FIFA e della vertenza sotto esame della CGUE).
In conclusione, nonostante la CGUE non abbia contestato la legittimità dell'arbitrato obbligatorio TAS, il risultato è che questa non sarà più l’ultimo grado di giudizio; gli sportivi potranno infatti andare davanti a un giudice nazionale che dovrà verificare se siano stati rispettati quei diritti UE sopra rapidamente richiamati.
E tale controllo del giudice nazionale non dovrà essere solo formale ma dovrà essere effettivo e quindi il giudice deve poter adottare provvedimenti con tutte le conseguenze giuridiche necessarie anche a far cessare le violazioni; e in caso dovrà poter concedere anche provvedimenti provvisori.
In linea di principio, come detto, una mezza rivoluzione … vedremo nella pratica.










Commenti