NON ESISTE PIU’ IL LIMITE DEL 40% PER COLLABORATORI E PARTITE IVA
A cura di @Katiaarrighi
Fino a pochissime settimane fa succedeva qualcosa che, ad onor del vero, non ho mai pienamente compreso.
L’articolo 8 del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del terzo settore) recitava, al comma 2:
è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
mentre il comma 3 recitava:
si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), g) o h)
In pratica, secondo un ragionamento che non ho mai compreso, prima di corrispondere compensi a un collaboratore coordinato e continuativo o a un lavoratore autonomo dovevo prendere in considerazione la retribuzione corrisposta per le medesime qualifiche a un dipendente nei contratti collettivi.
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