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Lo Ius Soli sportivo


IUS SOLI

Di Katia Arrighi e Stella Frascà


DI cosa si tratta e perché se ne sta parlando cosi tanto in questo periodo?

Lo ius soli sportivo può essere definito il diritto di acquisire la propria cittadinanza in base al paese in cui si nasce; se sono nata sul territorio italiano sono automaticamente cittadina italiana, indipendentemente dalla cittadinanza dei miei genitori.

Viene contrapposto allo Ius sanguinis che invece mi permette di acquistare la cittadinanza per diritto di sangue; i miei genitori sono cittadini italiani quindi automaticamente io sono cittadina italiana.


Come si acquista la cittadinanza nel nostro paese?

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.


Cosa è lo ius soli sportivo?

Lo ius soli sportivo è legge dal 2016. Come spiega il Comitato olimpico (CONI), nello specifico prevede la possibilità per i minori stranieri regolarmente residenti in Italia «almeno dal compimento del decimo anno di età» di essere tesserati presso le federazioni sportive «con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani»


Quando è stato istituito lo Ius soli sportivo nel nostro paese?

Lo Ius soli sportivo è stato istituito con la Legge 20 gennaio 2016 n. 12 recante disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle Federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.


Cosa prevedeva la Legge?

Composta da un articolo solo che indicava che i minori, regolarmente residenti nel nostro paese almeno dal compimento del 10 anni di età, possono essere tesserati presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.


Cosa è successo con la Riforma dello sport al riguardo?

La riforma dello sport, in particolare l’art. 16 del D. lgs. N. 36/2021, ha parzialmente modificato la norma sullo ius soli sportivo. Così, a decorrere dal 1 luglio 2023, i minori di anni diciotto che non siano cittadini italiani possono essere tesserati per società affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva anche paralimpici con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani anche qualora non siano in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, purché siano iscritti da almeno un anno a qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano.


Questa norma, di fatto, non solo richiama lo ius soli sportivo introdotto nel 2016, ma semplifica il procedimento di tesseramento dei minori stranieri che non siano in regola con le norme sull’ingresso nel territorio italiano.


Il regolamento FIGC prevede che i minori stranieri dai 10 ai 17 anni possano tesserarsi secondo le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori introdotto dalla FIFA per tutelare i minori stranieri, impedendo il più possibile che potessero essere sradicati dalla loro vita familiare solo al fine di “farli giocare a calcio”.



Per esercitare tale tutela la norma vieta sia il trasferimento internazionale di calciatori minorenni sia il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non è cittadino. Prevede poi delle eccezioni solo in caso di primo tesseramento quando:



a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio

b) il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni

c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

d) il calciatore ha lasciato il suo paese per motivi umanitari

e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco


Vi è un’ulteriore eccezione denominata “Regola dei 5 anni” per la cui applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato, eccezione che si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.


Alla luce di questo è evidente come la riforma dello sport in materia di tesseramenti dei minori stranieri, prevalente sulla disciplina FIFA in quanto norma dello Stato, abbia di fatto semplificato la procedura.


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