Modello EAS: dal 2008 fondamentale per il mondo sportivo
- Redazione
- 1 apr
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A cura di Katia Arrighi Il modello Eas, istituito con D.L 185/2008 è sempre stato uno di quegli adempimenti macchinosi che gravavano nel mondo associativo senza una reale utilità pratica eppure ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nello sport e nell’associativismo in generale.
E’ un modello che comunica all’Agenzia delle Entrate molti dati già in loro possesso o variazioni a quei dati con possibilità di comunicazioni in forma agevolata.
Il mancato invio entro il termine di 60 gg dalla data di costituzione come anche specificato nella circolare Agenzia Entrate 45/E /2009 ha comportato per anni problemi in ordine alla tenuta della effettiva possibilità in capo alle associazioni di mantenere i benefici fiscali riconosciuti di vantaggio.
Abolito l'adempimento nel mondo sportivo con l'art. 6, comma 6-bis del D.Lgs 39/21 che così, testualmente, recita:
Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.
La trasmissione del Modello EAS non è più obbligatorio nemmeno per gli enti del terzo settore in forza dell'articolo 94 comma 4 D.lgs 117/2017 che recita:
Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.
Interessante, inoltre, la recente sentenza della CGT LOMBARDIA numero 667/17/2025 che, sull'onda di altre pronunce favoreli sul punto al Contribuente, prevede che non vi sia decadenza dai benefici fiscali in caso di mancato invio se, a livello sostanziale, gli organi accertatori rivelano la sussistenza di tutti i requisiti necessari per potersi dichiarare ente non profit.
Cosa significa?
Facciamo un esempio pratico:
costituzione della asd
invio nei termini del modello Eas
rispettata la forma
al momento del controllo si rivela, ad esempio, che la associazione è gestita da un presidente contemporaneamente unico istruttore, unica sua fonte di lavoro, assenza di soci a parte lui, la moglie e il padre, mancanza di convocazioni di assemblee, prelievi dal conto corrente della associazione per questioni personali.
In un caso del genere non è l’invio del modello Eas a salvare da contestazioni né tantomeno il mancato invio a essere causa di contestazioni: è la sussistenza di una situazione tale da fare perlomeno presupporre non si possa parlare di una associazione sportiva vera quanto piu di una forma di impresa familiare a tutti gli effetti.
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