A cura di Karia Arrighi L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a un quesito relativo alla possibilità di considerare le spese sostenute dai dipendenti per attività praticata dai figli rimborsabili.
Da anni si sente parlare di welfare aziendale e molte aziende hanno scelto la possibilità di inserire come benefici per i propri dipendenti anche la pratica sportiva.
Per potere porre in essere piani di welfare aziendale è necessaria una consultazione sindacale e la sottoscrizione di un accordo sindacale concedendo, in luogo al premio sul risultato, la possibilità ai propri dipendenti di usufruire di taluni servizi previsti dal piano, fra i quali lo sport.
Normalmente un dipendente accede a una piattaforma web per l’erogazione di beni e servizi e sceglie fra un paniere variegato di offerte.
Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate una società, nella propria offerta sul portale aveva proposto di:
"rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici" precisando che "soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l'associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale)".
"La documentazione richiesta al dipendente sarebbe la ricevuta dell'associazione sportiva intestat al figlio del dipendente unitamente con lo stato di famiglia aggiornato".
Il quesito posto all'Agenzia era dunque se tali somme potessero o meno rientrare fra le iniziative del welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera fbis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal Tuir (D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917) quale prestazione di educazione e istruzione.
La conclusione proposta dall'Istante, anche e soprattutto a seguito del riconoscimento costituzionale del valore educativo delle attività sportive, era che le spese per attività sportive dei figli dei dipendenti fossero da includere tra quelle ammesse a fruire del regime di esenzione dall'Irpef previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del Tuir.
Quale è il parere dell’Agenzia delle Entrate?
Con il Parere 144/2024 del 3 Luglio 2024 l'Agenzia ritiene che tali somme non vi rientrino.
E le argomentazioni a supporto della ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:
Per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'articolo 12 del Tuir nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di "Telefisco" del 30 gennaio 2020, è stato chiarito dall'Amministrazione Finanziaria che detti rimborsi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 1, comma 2 lett. f bis) del Tuir in quanto tale disposizione, come precisato nella Circolare n.28/E del 2016, condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di "educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"
Sono rimborsabili solo i servizi di educazione e istruzione nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi "servizi integrativi". Le spese per l'attività praticata dai familiari, solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica"possono rientrare nell'esclusione prevista dell'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del Tuir. Ne consegue che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta scolastica" possono rientrare nell'esclusione prevista dell'articolo 51, comma 2, lettera fbis), del Tuir.
Trattandosi il caso sottoposto all'Ufficio di attività sportiva svolta al di fuori di "iniziative incluse nei piani di offerta scolastica", le somme rimborsate dal datore di lavoro non saranno esenti e dovranno essere assoggettate a tassazione ai sensi e per gli effetti dell'Articolo51, comma 1, del Tuir.
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