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Nota dell'INL sull'erogazione mensile del TFR


TFR Lavoratore

A cura di Alessandra Bulgheroni 

 

L’anticipo del tfr ripartendo la sua corresponsione mese per mese è un argomento sempre molto dibattuto : da una parte prevede la possibilità del datore di lavoro di non doverlo versare in una unica soluzione nel caso di opzione da parte del dipendente di mantenerlo in azienda, dall’altra permette al lavoratore di avere mensilmente un importo maggiore netto in busta paga. 

Sono anni che si discute su questo argomento soprattutto nelle cooperative di produzione lavoro e ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 616/2025 ha fornito un parere rispetto alla legittimità o meno di anticiparlo mensilmente come rateo in busta paga.

 

Cosa dice la nota? 


Dichiara espressamente che non ritiene corretta la prassi di ripartizione del TFR su base mensile al di fuori del periodo in cui fu previsto con il regime sperimentale individuato dalla Legge 190/2014 e limitato ai periodi paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. 


Al di fuori di questo periodo tassativo l’anticipazione del TFR può essere erogata solo nei casi espressamente previsti dall’articolo 2120 c.c. il quale individua i criteri di calcolo e le condizoini in presenza delle quali , solo su richiesta del lavoratore, è consentita l’anticipazione in costanza del rapporto di lavoro .

 

Quali sono queste condizioni? 


  • Il lavoratore deve avere almeno 8 anni di servizio prezzo lo stesso datore di lavoro articolo (2120 c.c. comma 6);

  • l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (articolo 2020 c.c. comma 6);

  • l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 10 % dei richiedenti  aventi titolo e del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., c. 7); 

  • l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., c. 9). 

  • Devono esserci ragioni di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a) ;

  • Deve essere indirizzata all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b) ;


Al di fuori di questi casi specifici l’ anticipazione del TFR può essere concessa per far fronte a eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. 151/2001 e art. 7 Legge 53/2000). 


Ai sensi dell’art. 2120, comma 10 la contrattazione collettiva o le parti del contratto mediante patti individuali possono prevedere ulteriori condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.   

 

E se erogato in mancanza delle condizioni sopraindicate? 


L’erogazione sarà soggetta all’obbligo contributivo ( Corte di Cassazione ordinanza 4670 del 2021).

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