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  • La Circolare di Aprile

    Con questa Circolare di Aprile riprendiamo il filo del discorso e facciamo il "riassunto" delle puntate precedenti o, meglio detto, di tutte le novità di queste ultime settmane Ecco cosa troverete in questa Circolare. LAVORO SPORTIVO: UNA GUIDA PRATICA PERSONALITA' GIURIDICA: IL NOTARIATO TORNA SUL PUNTO TERZO SETTORE E RENDICONTO PER CASSA TERZO SETTORE ED ENTI FILANTROPICI RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ULTERIORI MODIFICHE IN VISTA TERZO SETTORE: ARRIVA LA LEGGE PIEMONTESE SALA LETTURA ⬇️ se sei abbonato continua ⬇️ LAVORO SPORTIVO: UNA GUIDA PRATICA I punti cardine della riforma del lavoro sportivo è il documento realizzato e pubblicato dal Ministero per lo sport e i giovani insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono riassunti in questo documento molto semplice e chiaro per accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021. Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico. Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento. PERSONALITA' GIURIDICA: IL NOTARIATO TORNA SUL PUNTO Dopo le precedenti Circolari (Leggi anche "l'adeguamento degli statuti, il notariato prende posizione" ) il notariato torna ad affrontare il delicatissimo tema dell'acquisizione da parte delle sportive dilettantistiche della personalità giuridica. LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO TERZO SETTORE E RENDICONTO PER CASSA La Commissione di studio CNDCEC “ETS Enti del Terzo Settore” ha recentemente pubblicato un documento di ricerca utilissimo per tutti gli ETS che possono presentare un rendiconto per cassa. Ricordiamo solo che sono in discussione in questi giorni (leggi sotto) alcune modifiche al Codice del Terzo Settore che, fra le altre cose eleva da 220.000 a 300.000 euro il limite entro cui si può fare il rendiconto per cassa. Viene inoltre prevista la possibilità, per gli enti che incassano entro il limite dei 60.000 euro, di regidere un rendiconto per pura cassa in forma semplificata con entrate e uscite in forma aggregata. TERZO SETTORE ED ENTI FILANTROPICI La Commissione di studio CNDCEC “ETS Enti del Terzo Settore” ha recentemente pubblicato un altro documento interessantissimo sugli schemi di bilancio per gli enti del terzo settore soffermandosi, in particolare, sugli ENTI FILANTROPICI. RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ULTERIORI MODIFICHE IN VISTA E' ancora in discussione in Parlamento l'approvazione al disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, risultante dallo stralcio delle disposizioni contenute nel disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il testo, di soli 8 Articoli, all'art. 4 si propone di modificare in parte il  D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore). Dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati il testo è ora all'esame del Senato (CLICCA QUI PER SEGUIRE I LAVORI) Tantissime le novità che interessano il LAVORATORE nelle APS, le ATTIVITA' DIVERSE, se si è ente del terzo settore iscritto anche al RnAsd, passando per la possibilità di svolgere le ASSEMBLEE a distanza e, non ultimo, di DELEGARE l'iscrizione al RUNTS. CLICCA QUI PER RILEGGERE L'APPROFONDIMENTO TERZO SETTORE: ARRIVA LA LEGGE PIEMONTESE Volontariato e altri enti senza scopo di lucro: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore piemontese (Legge regionale n. 7 del 25 marzo 2024 - B.U. 25 marzo 2024, 4° suppl. al n. 12), presentata dalla prima firmataria Monica Canalis (Pd). La nuova norma prevede la possibilità che gli enti del Terzo settore possano essere coinvolti dagli Enti locali a coprogrammare e coprogettare interventi nell’ambito delle materie di competenza regionale e che possano sottoscrivere con convenzioni e patti di accreditamento a favore di terzi. Nell’illustrare il provvedimento, Canalis ha sottolineato come il Terzo settore rappresenti “un insieme variegato ed eterogeneo di realtà fondamentali per il vivere civile e sociale del Piemonte, capace di rafforzarne il senso di comunità, soprattutto in Piemonte, che fin dal 1800 ha visto l’opera dei santi sociali, delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative”. L’assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone, che per la Giunta ha proposto diversi emendamenti al testo, ha sottolineato che “il Terzo settore è un sistema irrinunciabile, una tradizione d’impegno che riveste un carattere della storia e delle radici che dobbiamo custodire e rilanciare per consentirgli di affrontare le sfide del presente e del futuro”. “Questa nuova legge, frutto di un lungo lavoro di mediazione con la maggioranza e con gli assessori Chiara Caucino e Marrone – ha aggiunto Canalis – propone un’amministrazione condivisa tra enti locali e Terzo settore, nella convinzione che tali realtà possano agire in sinergia e cooperazione, piuttosto che in spirito di competizione o subordinazione, concorrendo al bene comune”. Tra le novità previste, l’istituzione della Consulta regionale del Terzo settore, nominata dal presidente della Giunta e presieduta dall’assessore alle Politiche sociali o da un suo delegato, composta in rappresentanza di tutte le parti interessate. Il suo compito è esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale in materia di Terzo settore, promuovere iniziative di sensibilizzazione e altro. Si definiscono le modalità di coprogettazione e coprogrammazione. Viene istituita la Giornata regionale del volontariato, da celebrare il 5 dicembre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale. Si prevede poi la possibilità – per la Regione, le aziende sanitarie e gli enti locali – di utilizzare a titolo non oneroso beni mobili e immobili degli enti del Terzo settore per manifestazioni e iniziative temporanee e di concedere in comodato d’uso beni immobili e mobili pubblici, non utilizzati per fini istituzionali, per un massimo di trent’anni. Per incentivare le varie forme di amministrazione condivisa – inoltre – nel concedere patrocini, finanziamenti, beni e vantaggi economici per le attività di interesse pubblico, la Regione può, in sede di bando, assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgano gli enti del Terzo settore. Nel corso delle dichiarazioni il consigliere Maurizio Marello (Pd) ha evidenziato “l’importanza di un provvedimento che mira a un riconoscimento del mondo del Terzo settore e del sociale che da decenni svolge funzioni sociali importantissime, un mondo che si colloca tra il pubblico e il privato e svolge una serie di attività fondamentali”. Il capogruppo della Lega Alberto Preioni, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo ha precisato che “il Piemonte è tra le regioni italiane che vantano più associazioni del Terzo settore. La proposta di legge dell’opposizione mira a ordinarne la disciplina e la Lega non ha problemi a votare leggi proposte dalla minoranza quando sono buone”. SALA LETTURA GEOPOLIQUE DELL'OLYMPISME Si parla già molto della cerimonia di apertura che avrà luogo il 26 luglio 2024 a Parigi. Come, 100 anni dopo aver ospitato i Giochi Olimpici, Parigi e la Francia hanno scelto di mostrarsi al mondo durante questo evento? La risposta è “in grande stile”, per non dire “grandioso”. Potrebbe essere altrimenti nella patria di Pierre de Coubertin, al quale dobbiamo i Giochi Olimpici moderni? Tra Pax Olimpica, Geopolitica, Islamismo la rivista Herodote (COLLEGATI QUI) si supera con questo numero imperdibile per ogni appassionato di diritti e di sport. LA PALESTRA DI PLATONE - FILOSOFIA COME ALLENAMENTO di Simone Regazzoni Per troppo tempo la filosofia è stata ridotta a mero discorso teorico disincarnato per pensatori da tavolino. È arrivato il momento di cambiare postura e rimettere in gioco il corpo in filosofia. È arrivato il momento di tornare alla palestra di Platone, il gymnasion a nord ovest di Atene in cui Platone e i suoi allievi praticavano con la stessa serietà il dialogo e la lotta. Si tratta di rileggere in modo inedito la filosofia platonica come cura e allenamento del plesso mente-corpo e di proporre una filosofia incarnata per l'oggi. È il compito che si prefigge Simone Regazzoni: rimettere il filosofo in piedi, abbandonare l'archeologia del sapere e iniziare a pensare a partire dal e attraverso il corpo. La filosofia torna così a essere un'arte del corpo vivente attraverso cui fare esperienza dei propri limiti e del loro superamento, della paura, della fatica, del dolore, della gioia, della propria potenza di esistenza, della possibilità di sottrarsi a dispositivi di potere e di elevarsi. Passando per Thoreau, Nietzsche, Foucault, Shusterman si arriva al culturismo di Schwarzenegger, ai pugni di Muhammad Ali, alle Mixed Martial Arts, agli allenamenti di Bruce Lee e all'Arte marziale del Hwa Rang Do praticata da Simone Regazzoni. Egli stesso filosofo atleta che si muove nell'orizzonte della filosofia incarnata per provare ogni giorno a essere migliori di ciò che si è. E con questa lettura capirete perchè ci chiamiamo ACCADEMIA ...

  • Riconoscimento della personalità giuridica di una ASD: il notariato chiarisce

    A cura di Paolo Rendina - avvocato Dopo le precedenti Circolari (Leggi anche "l'adeguamento degli statuti, il notariato prende posizione" ) il notariato torna ad affrontare il delicatissimo tema dell'acquisizione da parte delle sportive dilettantistiche della personalità giuridica. ⬇️ se sei abbonato continua ⬇️ La riforma dello sport, tra le altre novità, è stata introdotta dall'Art. 14 D.lgs 39/2021 la possibilità per gli enti associativi sportivi di acquisire la personalità giuridica mediante una procedura semplificata. Novità pienamente operativa dallo scorso 29 Gennaio 2024 in forza della pubblicazione del Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) Il Notariato, con lo Studio n. 2-2024/CTS, ha recentemente affrontato alcuni aspetti ancora non del tutto chiariti tra cui spicca quello relativo alla modalità di attestazione della sussistenza del patrimonio minimo (fissato per gli enti sportivi in Euro10.000,00) qualora quest’ultimo sia costituito da solo denaro. Ricordiamo che l'art. 14 comma 3-ter, per effetto della modifica introdotta dal Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. 120/2023), ha specificato che “si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”. In questo secondo caso (ovvero se mettiamo a disposizione somme di denaro) il Notariato ritiene debba applicarsi quanto già previsto dal Codice del Terzo Settore (art 22, c. 4, D.lgs. 117/2017) e che pertanto sia sufficiente presentare un apposito documento rilasciato dalla banca attestante l’ammontare del saldo. Sul punto un inciso sul quale avremo modo di ritornare: le associazioni, per mantenere il regime agevolativo loro riconosciuto, devono avere una documentazione attendibile che non lasci dubbi su uscite e movimenti bancari. Ma torniamo al caso oggetto del parere del norariato. Se a richiedere la personalità giurdica fosse un'associazione già costituita basterebbe l'attestazione bancaria? In questo caso bisognerà capire se sia o meno necessaria anche una perizia asseverata da parte di un revisore legale attraverso cui: – attestare la situazione debitoria del sodalizio; – garantire che, ove presenti, l’ammontare dei debiti non provochino una riduzione del patrimonio in denaro apportato al di sotto del minimo legale previsto (euro 10.000,00) per ottenere il riconoscimento. Ad avvalorare questa impostazione è anche un altro parere del Notariato e, in particolare, la Massima n.17 (Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l'iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro) del Consiglio Notarile di Milano. Nella Massima si ritiene infatti che la certificazione bancaria che attesta il deposito della somma di euro 10.000 presso un c/c intestato all’associazione (o da deposito presso il conto dedicato del notaio) non sia sufficiente, ritenendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l’esistenza e, pertanto, che si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell’ente quale risulta dalle sue scritture contabili aggiornata a non oltre 120 giorni dall’atto costitutivo o dal verbale di assemblea. Ad ogni modo si consiglia - sempre - di ponderare attentamente con i Professionisti di riferimento ogni singolo aspetto ricordandosi, soprattutto, che il patrimonio minimo per il riconoscimento dovrà rimanere vincolato e che, ai sensi dell'art. 14 co. 3 quater del D.lgs 39/2021 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

  • Il lavoratore sportivo e il codice degli appalti

    A cura della Avvocata Stefania Pensa, esperta in codice di appalti. In materia di lavoro sportivo, il D.lgs. n. 36/21, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Delega n. 86/2019, ha determinato il riordino delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di Lavoro Sportivo, portando ad un punto di svolta il mondo sportivo nazionale. In riferimento a questo nuovo inquadramento, si porrebbe la questione (qualora sussista) relativa alla figura del lavoratore sportivo nei confronti del nuovo Codice degli Appalti. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.lgs. n. 36/2021 è considerato lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. L’art. 25 del D. Lgs 36/2021 prevede, altresì, che il lavoro sportivo possa essere svolto o dal lavoratore subordinato oppure da chi esercita l’attività sportiva autonomamente, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR. L’attività autonoma del lavoratore sportivo, in virtù della normativa vigente e delle considerazioni portate avanti, sarebbe da considerare estranea dall’ambito di applicazione del Codice degli Appalti e della normativa sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari. L’attività sportiva, dunque, è un rapporto giuslavoristico nel quale il suddetto si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. In luce a quanto detto, il lavoratore sportivo con Partita IVA rientra nel contesto del lavoro autonomo. Siamo, dunque, a sostenere la posizione dei lavoratori sportivi ex art. 25 d.lgs. 36/2021 nei confronti della normativa sulla tracciabilità (ex articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3), che - a parere della scrivente - ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice civile, svolgono prestazioni d'opera di lavoro autonomo (non potendo esser identificati quali.." appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici..,"); pertanto - indipendentemente dall'importo del compenso — non è configurabile un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto, da cui risulterebbero inapplicabili le regole sulla tracciabilità.

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  • Consulenti dello Sport e del nonprofit

    IN EVIDENZA 4 giorni fa Il "tariffario" sportivo non va bene !E viola la concorrenza ... Certe cose non te le dicono nei webinar anche se ... dovrebbero. 5 giorni fa No alla fattura dalle (già) collaborazioni sportive ... Il regime in p.iva forfetario è compatibile con un precedente rapporto di collaborazione sportiva ? 9 apr Garante della Privacy: note sull’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze sul lavoro Le nuove tecnologie e la loro applicazione nel rispetto delle regole. COSA STAI CERCANDO? CHIEDI A NOI SE NON TROVI QUELLO CHE CERCHI LE ULTIME NEWS DALL'ACCADEMIA Paolo Réndina 4 giorni fa 6 min SPORT Il "tariffario" sportivo non va bene !E viola la concorrenza ... antonellocalabrese 9 apr 2 min ARTICOLI Garante della Privacy: note sull’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze sul lavoro Alessandra Bulgheroni 8 apr 3 min SPORT E' importante controllare l'ente al quale ci si afifilia? Redazione 8 apr 4 min ARTICOLI I MOG sportivi e il Safeguarding: questi sconosciuti ENTRA NELL'ARCHIVIO UTILITA' E CORSISITICA ... COME FARE PER 2024 Vista rapida Modello di ricevuta asd / ssd Prezzo € 1,50 IVA esclusa Nuovo Vista rapida Autocertificazione dei redditi sportivi (editabile) Prezzo € 1,50 IVA esclusa La gestione degli istruttori sportivi Guarda Anteprima € Acquista da 8 € La fatturazione elettronica Guarda Anteprima € Acquista da 10 € ESPORTS: cosa sono e come stanno evolvendo Guarda Anteprima € Acquista da 10 € Lavoro accessorio e collaborazioni Guarda Anteprima € Acquista da 10 € Regime forfettario e dbn 2023 Guarda Anteprima € Acquista da 2 € La protezione dei dati: l'informativa Guarda Anteprima € Acquista da 2 € Il Registro dei Volontari Guarda Anteprima € Acquista da 2 € Guarda Anteprima € Iscriviti Guarda Anteprima € Acquista da 10 € Condividi Intero canale Questo video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copia il Link Link copiato Condividi Info canale Iscriviti € Accedi Chiudi Riproduci Video Riproduci Video Consulenti dello sport e del terzo settore TV All'assemblea non solo per il catering Aprile (2024) tempo di assemblee associative (obbligatorie). La Dott.ssa Katia Arrighi, con esempi pratici, ci chiarisce perché sono importanti le assemblee e perché è fondamentale andarci. Riproduci Video Riproduci Video Consulenti dello sport e del terzo settore TV Posso pagare i custodi e i massaggiatori con i compensi sportivi? Continuano le pillole sulla riforma dello sport e del lavoro sportivo con la Dott.ssa Katia Arrighi.... chi può essere considerato lavoratore sportivo ? I vantaggi del Dlgs 36/2021 chi li può sfruttare? Per informazioni, aggiornamenti, letture sulle tematiche relative alla gestione delle associazioni sportive e le associazioni del terzo settore abbiamo creato già da tempo il sito : www.consulentidellosport.info Per maggiore velocità di ricerca direttamente dal cellulare https://linktr.ee/consulentists Per maggiori informazioni potete scrivere a segreteria@consulentidellosport.it Riproduci Video Riproduci Video Consulenti dello sport e del terzo settore TV 5x1000 e sport dilettantistico Fino al 10 aprile 2024 anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2024. Nessun adempimento è richiesto alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). La Dott.ssa Katia Arrighi ci spiega di cosa si tratta. Segui le nostre pillole ! metti un mi piace e spunta la campanella ! www.consulentidellosport.info Carica altro I CONTENUTI MULTIMEDIALI PRONTI ALL'USO FORMAZIONE, WEBINAR, EVENTI Redazione 8 gen 1 min ARTICOLI L'Avv. De Leo formatrice Olimpica Redazione 23 nov 2023 1 min SPORT Quanto ne sai di lavoro sportivo? Il test di autovalutazione e le slides sulla riforma Redazione 22 nov 2023 1 min SPORT I cavalli e lo sport Redazione 20 nov 2023 1 min EVENTI L'adeguamento degli statuti, le assemblee e il voto elettronico: il webinar che mancava.

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