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  • Il "tariffario" sportivo non va bene !E viola la concorrenza ...

    A cura dell'Avvocato Paolo Rendina Torniamo su un tema oggetto di numerose pronunce giudiziali: Il “tariffario” spesso utilizzato dalle Associazioni sportive per "promuovere" le proprie attività. A dire il vero non è un problema solo degli enti sportivi (anche in forma societaria) in quanto anche il mondo del Terzo Settore non ne è esente. Ci è capitato tantissime volte (troppe a dire il vero) di vedere sui cartelloni pubblicitari delle città, siti internet e canali social veri e propri tariffari per promuovere questo o quel "pacchetto" di attività. Un volta, entrando per la prima volta in un centro sportivo, ci venne addirittura proposto un "servizio personalizzato", con sconti e gadgets a seconda delle attività selezionate. Tariffario si o no ? Veniamo al punto: un ente sportivo che adotta un “tariffario" per i servizi offerti può ancora definirsi ente non commerciale? Potrà ancora godere dei vantaggi fiscali ma, soprattutto, rimanere con certezza iscritto al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche? NO. E non siamo certo noi a dirlo e nemmeno la Riforma. Se però si vuole rimanere nel "perimetro" del non profit bisogna comprendere che con questa modalità operativa è prova che l'attività associativa viene svolta secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto. Orami è passato un anno dalla Sentenza della Corte di Giusitiza Tributaria di II Grado della Calabria la quale, ha ribadito, in maniera chiara e definitiva, quale sia l'orientamento dei Giudici nei confronti dei "tariffari". Nel caso oggetto di contenzioso è stato ribadito che le quote o somme variabili in base alle prestazioni richieste dagli associati, in virtù di un rapporto sinallagmatico tra l'ente e il socio, qualifica inequivocabilmente l'associazione sportiva come avente natura commerciale e, pertanto, soggetta all'applicazione del regime fiscale ordinario ex art. 80 del Tuir, in luogo di quello previsto dalla legge n. 398/1991 per gli enti sportivi non commerciali. In questo caso era stato rinvenuto un "tariffario piscina comunale", il quale indicava non solo i prezzi (che variavano a seconda delle discipline praticate) ma anche una "scontistica". Se una delle regole "auree" dell'associazionismo è quella che tutti i soci hanno parità di diritti una simile e decisiva circostanza, peraltro pacifica ed incontestata, secondo i Giudici era la prova che la gestione dell'attività associativa fosse stata impostata secondo una logica imprenditoriale con lo scopo di offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile, caso per caso, e secondo il tipo di prestazione e corso richiesto, con carattere di sistematicità ed organizzazione permanente, dotata di locali adeguati, apparecchiature e personale. Altro aspetto rilevato era rappresentato dalle quote sociali. Secondo i Giudici "tali quote assumono valenza commerciale quando sono versate in ragione del diverso utilizzo, da parte dei soci, dei servizi forniti dall'associazione, costituendo in tale ipotesi il sostanziale corrispettivo dovuto in base a un rapporto sinallagmatico che si instaura tra soci ed ente. Per non rientrare nell'ambito della commercialità, le quote associative non devono, quindi, essere versate al fine di ottenere prestazioni supplementari. " Continua la Corte "Nel caso di specie però, giova precisare che la presenza di un tariffario, vale a dire di un documento che prevede prezzi diversi in ragione dei servizi offerti, è prova inconfutabile di una logica commerciale che ispira e indirizza i rapporti tra il sodalizio e i suoi associati e non di una logica di promozione sportiva." Voi potreste ora obiettare: ma i "corrispettivi specifici" sono "de-commercializzati" (vedi art. 148 del TUIR)! Facciamo chiarezza. Qualora l’Ente Sportivo sia qualificato Ente Non Commerciale, bisogna far riferimento agli artt. 143 e 148 del T.U.I.R. L'articolo 143 dispone che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. “rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”. L'articolo 148 invece prevede il c.d. regime di favore per le sportive dilettantisctiche stabilendo una "decommercializzazione" specifica per le entrate derivanti dalle attività 1) Svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali 2) ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti (nonché verso i tesserati della medesima organizzazione locale o nazionale alla quale l’associazione è affiliata) qualora tali associazioni si conformino ad una serie di clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, tra cui quelle aventi ad oggetto il divieto di distribuzione di utili durante la vita dell’associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge), la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e la partecipazione effettiva degli associati alla vita dell’ente” Pertanto ben potrà un Ente rimanere NON Commerciale ma, constata la modalità con la quale opera, vedersi disconosciuto il particolare regime di favore (ai fini delle imposte dirette). E il divieto di concorrenza sleale cosa importa ? Sappiamo tutti che dal 2025 cambieranno tante cose anche in materia di IVA (ne abbiamo paralto anche qui - Cambia l'iva per lo sport). Tra le altre cose viene previsto (per legge) che le attività associative sportive potranno essere esenti dall'imposta, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza (cfr. Art. 132 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio come recepita dal nostro ordinamento). Un tariffario può "ledere" il principio di concorrenza? Facciamo un esempio. Nella stessa via operano l'Associazione Sportiva Alfa (regolarmente affiliata e iscritta al RNASD) e la Società Beta (società SRL non sportiva). Alfa e Beta offrono attività sportiva. La prima però, per il particolare regime di vantaggio, ha zero tassazione (Art. 148 Tuir) e non applica l'IVA. La seconda, invece, su ogni singolo incasso emette fattura, paga le tasse e richiede al consumatore finale l'IVA che poi andrà a versare allo Stato. Capite ora la differenza? Ecco perché lo Stato Italiano, adeguandosi alla normativa Europea, intende, esclusivamente, porre un "limite" a chi, mascherato da ente associativo, svolge in tutto e per tutto attività con modalità "imprenditoriali" andando, di fatto, a ledere la concorrenza. Per chiarire ancora meglio il concetto riportiamo la definizione offertaci dal Codice Francese (che di fatto ricalca le linee guida europee alle quali anche l'Italia dovrà adeguarsi dal 2025). I "cugini" d'oltralpe distinguono due casi a seconda che le entrate associative derivino da attività che : non compete con aziende dello stesso settore commerciale; compete con il settore commerciale. L’associazione è considerata non concorrente con il settore commerciale se sono soddisfatte le seguenti 4 condizioni: La sua attività deve mirare a soddisfare un bisogno di cui il mercato non tiene conto o che non lo è in modo insoddisfacente. Ad esempio: ristorazione per persone in difficoltà, vendita di prodotti alimentari per i poveri. La sua attività deve rivolgersi in primo luogo a coloro che giustificano l'assegnazione di particolari vantaggi in considerazione della loro situazione economica e sociale. Ad esempio: persone in cerca di lavoro, disabili. Deve applicare prezzi significativamente inferiori a quelli praticati dal settore commerciale per servizi o prodotti simili. Questa condizione può essere soddisfatta quando l'associazione pratica prezzi modulati in base alla situazione dei clienti. Le informazioni che diffonde al pubblico sui suoi servizi non devono assomigliare alla pubblicità commerciale. L'informazione deve utilizzare contenuti diversi dalla pubblicità tradizionale e basarsi su un mezzo che tenga conto del pubblico di destinazione. Inoltre, l'associazione deve utilizzare le eccedenze per progetti che rientrano nell'ambito del suo scopo senza scopo di lucro o per soddisfare esigenze future. Ciò significa che l'associazione non può distribuire o investire le proprie eccedenze. Nel secondo caso, ovvero se l'attività associativa compete con il settore commerciale, è necessario esaminare successivamente i seguenti 4 elementi (noto come metodo delle 4 P)  : Prodotto offerto dall'associazione Pubblico mirato Prezzi praticati Operazioni di comunicazione ( pubblicità ) effettuate Questi elementi non sono tutti ugualmente importanti. L'elenco sopra riportato li classifica in ordine decrescente di importanza, vale a dire che il prodotto e il pubblico a cui si rivolge hanno un'importanza preponderante nel determinare se l'associazione compete con il settore commerciale. Pertanto, il solo criterio pubblicitario non può consentire di concludere che un'associazione sia in concorrenza con il settore privato. Più o meno il principio che ritroviamo nelle LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n.117 (scarica qui) ma, soprattutto, nella tanto decantata CIRCOLARE 18/E del 2013 (scaricala qui). In tema di "concorrenza" (che ben potrebbe farci decadere dai benefici) Agenzia delle Entrate ha avuto modo di ribadire infatti che "l'effettività del rapporto associativo costituisce, infatti, presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa sopra richiamata, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali." Per concludere ... qualche consiglio L'adozione di tariffari non va bene e se lo fanno tutti non giustifica che sia una pratica corretta. Se poi ritenere corretto farlo perché "si è sempre fatto così" mi piace ricordarvi Charles F. Kettering (uno dei più prolifici inventori del XX secolo) e la sua celebre frase “Le persone sono assolutamente aperte nei confronti delle novità, la cosa importante è che le cose nuove siano assolutamente identiche a quelle vecchie“. Considerata la normativa, passata, e quella che verrà ... speriamo che siate voi i protagonisti del cambiamento. Alcuni consigli ? La normativa unionale e statale, la prassi amministrativa domestica e la consolidata giurisprudenza ci chiariscono che : dobbiamo comunicare secondo trasparenza, verità e correttezza; non possiamo comunicare come se stessimo rincorrendo un cliente; non possiamo fare concorrenza sleale vendendo con modalità commerciali. Tutto qui. Il presente contenuto, che non ha carattere di consulenza, è stato redatto nell'Aprile 2024 pertanto si è basato esclusivamente sulla normativa, prassi e giurisprudenza a disposizione dell'autore.

  • No alla fattura dalle (già) collaborazioni sportive ...

    Il regime in p.iva forfetario è compatibile con un precedente rapporto di collaborazione sportiva ? Posso emettere fattura se percepivo compensi come collaboratore ? Ci chiarisce questa  delicatissima questione la Dott.ssa Katia Arrighi. ⬇️ se sei abbonato continua ⬇️ Cosa dice la Legge (in neretto la parte che ci interessa) (ESTRATTO art. 57 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Articolo 1, comma 57) 1. Non possono avvalersi del regime forfetario: e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; f) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 61 e 62, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Specifichiamo che alla lett. a) il medesimo articolo recita: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; E' stato chiesto al Dipartimento dello Sport se il particolare regime riservato ai lavoratori sportivi sia compatibile o meno con il c.d. regime iva forfetario. Il Dipartimento ha pubblicato della FAQ (19 Marzo 2024) tra le quali spicca la n.35 35) Allenatore di basket nell’area del dilettantismo che potrebbe optare per svolgere l’attività di lavoro autonomo mediante l’apertura di una posizione iva avendo in essere una pluralità di rapporti e in possesso dei i requisiti per accedere al regime forfettario: la non imponibilità dei 15.000 dei compensi varrebbe sempre? In caso di risposta affermativa, quindi la deduzione tipica del forfettario (sulla base del codice ateco scelto) si andrebbe ad applicare sul totale dei compensi al netto della fascia di esenzione di 15.000? Per quanto concerne la non imponibilità di euro 15.000 per i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, si consiglia di attendere circolare Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione. Pertanto, anche noi, sul punto aspettiamo chiarimenti nonostante sia già Ringraziamo per il Jingle Giorgia Graziano: Attrice, ricercatrice, autrice e formatrice teatrale con laurea Dams a Bologna ha diverse esperienze lavorative all'estero. Educatrice, attualmente iscritta alla laurea magistrale in scienze pedagogiche, è impegnata in percorsi di studi perfezionamento nell'ambito corpo - danza (laban bartenieff). Vive felice in provincia di Como. Contatto : giorgiagraziano@hotmail.com Podcast dell’Accademia dello Sport e del Terzo Settore. Vietata ogni riproduzione non autorizzata.

  • Garante della Privacy: note sull’uso del riconoscimento facciale per controllo presenze sul lavoro

    A cura di Antonello Calabrese È possibile l’uso del riconoscimento facciale quale strumento atto a controllare le presenze sul posto di lavoro e a prevenire l’assenteismo ingiustificato? La domanda trova risposta in una nota pubblicata nella newsletter del sito del Garante della privacy nella quale si esplicita il risultato di cinque provvedimenti del Garante in materia di controllo delle presenze tramite riconoscimento di dati biometrici, che hanno comportato onerose sanzioni per altrettante ditte che se ne servivano in modo improprio. Il denominatore comune dei provvedimenti consiste in una semplice conclusione: il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Il Garante specifica che non esiste, al momento, alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Leggendo i provvedimenti se ne evince che sono due le cause delle sanzioni: l’illiceità dell’uso dello strumento la cattiva applicazione delle norme in materia di Privacy. Per meglio chiarire il concetto. Con riguardo al punto della illeceità ci sono procedure che non si giustificano, essendo sostituibili da altre procedure di minore rischio e invasività per i soggetti coinvolti (al rilevamento di dati biometrici si può sostituire un controllo tramite firme, badge, controlli random della presenza del personale etc.); Con riguardo alla cattiva applicazione, si è rilevato che i soggetti coinvolti non hanno ricevuto adeguata informativa, che i dati raccolti non sono stati opportunamente conservati, che le chiavi di accesso ai dati non sono state opportunamente ruotate, che persone non autorizzate potevano accedere ai dati raccolti, insomma che non sono state osservate le consuete norme prescritte per la tutela di qualsiasi dato, come da normativa. L’intervento ispettivo del Garante, coordinato con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, è avvenuto in seguito alla segnalazione dei dipendenti delle stesse ditte interessate e ha prodotto sanzioni che sono arrivate fino a 70.000 Euro nel caso più grave. Il Garante ha altresì disposta la cancellazione dei dati raccolti in maniera illecita e il ripristino di procedure atte a tutelare la privacy dei dipendenti.

  • E' importante controllare l'ente al quale ci si afifilia?

    di Alessandra Bulgheroni - Consulente del lavoro specializzata in associazioni non profit, Consulente dello sport Capita non di raro che un centro sportivo dica “Io sono affiliato con …” indicando il nome di un Ente che non corrisponde a nessuna Federazione, nessuna disciplina sportiva associata, nessun ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI e CIP. Possono esistere? Possono affiliare? Possono vendere tessere? Per esistere, ci mancherebbe altro. Viviamo in un Paese libero e la libertà di associazionismo è costituzionalmente garantita. Possono anche affiliare e vendere tessere. Ma se ci chiedete se è tramite loro che potete entrare nel "mondo sportivo", qualificarvi sportive (riconosciute) e, per l'effetto, godere anche dei vantaggi fiscali e giuslavoristici (solo per citarne alcuni) riservati agli Enti Sportivi la risposta è semplicemente NO. Ma, in realtà, lo fanno in tanti. Differenti sono le reti associative del Terzo settore, ma sul punto torneremo con una successiva riflessione. Prestate quindi attenzione all’Ente al quale vi siete affiliati o intendiate affiliarvi: il loro elenco è visibile senza problemi su: www.coni.it www.comitatoparalimpico.it Cosa dice il Regolamento del REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISCHE (RAS) ? Tra i requisiti di iscrizione qui segnalo che all'Art. 5 co. 1 lett. b) viene espressamente chiarito che l'Ente deve aver instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo, precisandoci poi, nel successivo Art. 6 che "La domanda di iscrizione al Registro e' inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione". Ma. per quel che qui interessa, è da precisare che non tutti gli Enti possono iscriversi al Registro e tra questi, certamente, rientrano quelli che vengono definiti Enti di Secondo Livello. Cosa sono per l'Ordinamento questi Enti? Di cosa si occupano? Ce lo dice il Regolamento all'Art. 5 co.1 Lett.c): svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione. Dal tenore letterale dell’articolo 5 del Regolamento, lettera c), si desume pertanto che, esattamente come succedeva nel registro del CONI, anche nel registro RAS non possono essere iscritte le associazioni denominate “di secondo livello”. Cosa succede in concreto all'associazione che si iscrive/affilia a una di queste realtà di secondo livello? Può organizzare e promuovere attività sportiva? Può, soprattutto, godere dei vantaggi in termini fiscali e giuslavoristici e tutti le altre agevolazioni riservate alle sportive dilettantistiche? All'ultima domanda rispondiamo, come detto: No. Quindi consigliamo, al momento dell’affiliazione, di controllare se a monte dell’associazione che vi sta proponendo (e vendendo) tessere vi sia una realtà riconosciuta ai fini della iscrizione nel Registro Attività sportive (RAS). Se non dovesse essere cosi? Potreste continuare tranquillamente a lavorare ma smettendo di avere, ad esempio, benefici fiscali e contributivi legati allo sport oppure i vantaggi per la destinazione d'uso dei locali (solo per citare alcune agevolazioni riservate al mondo sportivo iscritto al RAS). E, quindi, sempre per proseguire nel nostro esempio: i collaboratori andrebbero pagati a contributi pieni e tassazione piena. Dovreste chiedere al Comune il cambio di destinazione d'uso e, se possibile, versare i relativi oneri ... e così via. Vale la pena controllare a chi ci si affilia? Non è uno spot pubblicitario. Perché noi abbiamo scelto anni fa di non lavorare con i tesseramenti di nessun ente e chi viene da noi lo sa perché diciamo sempre: "scegli la Federazione, la Disciplina associata o l’ente sportivo che vuoi, ma sceglilo fra quelli riconosciuti o potresti avere problemi".

  • I MOG sportivi e il Safeguarding: questi sconosciuti

    A cura di Francesco Stasio Le riflessioni di un non esperto, ma appassionato di sport e praticante da più di mezzo secolo. Qualche anno fa, agli inizi dell’attuazione della Riforma dello Sport, non si percepiva ancora l’importanza di alcune sue normative innovative che sarebbero state introdotte quali i Modelli Organizzativi Gestionali e il Safeguarding. Avendo conosciuto un po’ gli effetti della legge 231\01 e dei suoi aggiornamenti nelle aziende, ove ho prestato la mia attività lavorativa, gestendone parte degli impatti, ho cercato di approfondirne la tipicità riferita allo sport e di comprenderne, da non esperto, gli importanti e delicati riflessi nell’organizzazione ed operatività delle società sportive dilettantistiche. Seppur abbia sempre sottolineato durante i miei vari interventi scritti in particolare sui social che ho fondato e nei convegni a cui ho assistito i loro potenziali, notevoli ed epocali impatti, fino a ieri, nel mondo sportivo dilettantistico si faceva fatica a comprenderne la rilevanza, forse anche perché travolti dalla necessità di dare immediatezza e concretezza alle nuove regole e adempimenti avviati con il Lavoro Sportivo, i nuovi Mansionari e la rielaborazione degli Statuti dei sodalizi. Ora però, giustamente, molte Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, dietro anche l’esortazione di CONI e CIP, e non ultime le iniziative di associazioni private non sportive, se ne sta sviluppando l’ informazione e la formazione affinché’ coloro che vi dovranno operare sappiano quali adempimenti attuare e come comportarsi a partire dalla maggior tutela verso i minorenni che le disposizioni in argomento prevedono. Non desidero entrare nei tecnicismi, lasciando ben volentieri la “parola” a chi ne sa più di me. Certamente per i sodalizi sportivi qualche maggiore onere, anche di tipo economico, lo comporteranno, ma vi assicuro saranno ben spesi. Lo sostengo perché parliamo di tutela dei ns figli che crescono in ambienti molto diversi dal passato, ove anche io come tutti voi, che avrete l’occasione di leggere queste due righe di un allenatore della FIP ancora genitore di una minorenne, siete cresciuti. A prescindere da una facile retorica, lo sport, dopo la famiglia e la scuola, è concretamente l’ambiente ove le\i ragazze\i crescono, si confrontano agonisticamente in squadra e\o individualmente, si formano e si abituano alle regole ed oggi, ancora più di ieri, c'è necessità che queste vengano aggiornate e applicate per intercettare i nuovi potenziali eventi rischiosi e potenzialmente dannosi per la crescita, anche culturale, delle\dei ns ragazze\i che saranno il futuro di una Società, che si evolve continuamente proponendo “pericoli” che bisogna saper affrontare. Non sempre l’esperienza e la competenza tecnica, acquisita nel tempo, anche attraverso corsi, aiuta a capire, gestire e superare i nuovi eventi potenzialmente pericolosi oltre che criminosi. Per tali motivi e dopo aver letto un report “scioccante” sulla casistica degli abusi sessuali nello sport, da privato volontario dello sport e come fondatore di una chat che oggi annovera circa 300 qualificati operatori del settore provenienti da tutta Italia e nella quale vi sono anche esperti del diritto sportivo, ho organizzato, un call conference, grazie al supporto dei miei “chattisti” e all’apporto di alcuni di loro che si sono resi disponibili anche perché consci dell’importanza degli argomenti che andavamo a trattare, che ho intitolato “I MOG sportivi e il Safeguarding questi sconosciuti”. Il confronto che ne è seguito, anche molto partecipato, è stato interessante, utile ed istruttivo, nella speranza che si possano sviluppare altri momenti similari per far crescere la consapevolezza che ciò che ci circonda necessita di un continuo presidio e che l’introduzione di nuovi meccanismi di tutela avvengano attraverso soluzioni morbide e coerenti con le varie tipologie e caratteristiche dei sodalizi sportivi, e con la giusta assistenza di chi poi avrà l’onere della verifica e “controllo” della loro applicazione. Ritengo che l’obiettivo da raggiungere è che non rimangano atti formali ma rappresentino concrete azioni di prevenzione. Bisognerà esser capaci di rendere tali adempimenti snelli e meno burocratici affinché non costituiscano un vincolo (o un costo) ma bensì una concreta opportunità che possa tradursi per alcune realtà del settore anche in una valorizzazione delle migliori modalità’ (ossia più tutelanti) della disciplina sportiva proposta (quasi come se fosse una certificazione), alla luce della sempre più marcata e crescente competitività tra i sodalizi sportivi, che peraltro nel breve futuro potrà accentuarsi ancor di più per alcune discipline con l’ingresso del nuovo istituto del vincolo sportivo. Mi rendo conto che non sarà facile per molte ASD\SSD che insistono in alcuni difficili territori metropolitani, ma spero e auspico, che siano proprio queste realtà ad esser maggiormente assistite dagli Organismi Preposti che, dalle prime note ufficiali che stanno pubblicando nei loro siti, si stanno organizzando per fornire adeguato supporto. Il suggerimento e l’esortazione che un non esperto come il sottoscritto può fornire è che si inizi ad individuare il “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nell’attività sportiva”, avendo ancora un po’ di tempo a disposizione (1 luglio 2024), e poi  a formalizzarne la nomina attraverso gli organi societari preposti ( es. Consiglio Direttivo) e diffonderla attraverso social e bacheche della società sportiva. Per i MOG seguire quanto le proprie Federazioni, gli Enti Promozione Sportiva ed anche altre  associazioni di professionisti privati non prettamente sportive  stanno iniziando a realizzare in termini di convegni, webinar,  formazione ed informazione seguendole con attenzione. Ma il vero consiglio, fornitomi peraltro da un professionista esperto della materia, che vi giro  è stato : “è meglio adottare inizialmente un MOG semplice, sintetico, chiaro e ben diffuso e conosciuto da tutti gli operatori della società sportiva e quindi concretamente applicato, piuttosto che un ‘MOG con i ricami’  ma che rimane lettera morta e tenuto in un cassetto” ricordandovi che col tempo potrà esser successivamente integrato e\o modificato. E' evidente che l’argomento trattato, seppur nella sua iniziale e apparente complessità, ha una significativa rilevanza sociale e culturale per il mondo sportivo. Le normative che dovranno esser recepite per i principi e le finalità che vogliono  perseguire  oggi rappresentano punti  fondamentali per una sempre più corretta e tutelata  partecipazione di tutti i minorenni, e non  solo loro,  allo sport,  parte dei quali recentemente contemplati anche nella nostra Carta Costituzionale. Questa a mio avviso sarà una vera sfida che lo Sport dovrà e saprà affrontare.

  • Le comunicazioni obbligatorie in tema di lavoro sportivo e le nuove (pesantissime) sanzioni.

    A cura di Katia Arrighi Sono obbligato a comunicare i nomi di chi collabora nello sport ? E' una domanda a cui segue, normalmente, la considerazione che tale adempimento sia vissuto come una sorta di “attacco“ al mondo sportivo, quasi un tentativo di una entità superiore di arrecare danno al mondo dello sport costringendolo in adempimenti inutili e dispendiosi quando in realtà, leggendo la normativa del lavoro generale nel nostro paese, ci si rende conto che non è così. Di recente ho assistito a un incontro di un personaggio legato al mondo sportivo che dichiarava “la Riforma dello sport serve solo a commercialisti e consulenti per ingrassare le loro tasche”. Sinceramente non comprendo queste considerazioni. Ragionando così dovremmo affermare che le norme sulla tutela del patrimonio immobiliare sono fatte solo per ingrassare i costruttori edili, l’obbligo di evitare che i rami secchi delle piante dei giardini cadano sulla strada ferendo le persone è fatto per ingrassare i giardinieri, le norme sulla tutela della salute idrica sono fatte solo per ingrassare i chimici. Sono considerazioni esternate senza valutare che anche lo sport fa parte di un tessuto sociale composto da legalità e sicurezza: avere qualcuno all’interno delle proprie strutture privo di tutela assicurativa non è un vantaggio per lo sport ma è un esporre a un rischio il soggetto stesso e il presidente. Le comunicazioni in ambito di lavoro servono da sempre, e non solo nel mondo sportivo, per una corretta regolamentazione dei rapporti fra datore di lavoro e collaboratore e non sono una invenzione del mondo sportivo. Cosa succede se non si pongono in essere gli adempimenti in tema di semplice comunicazione di coloro i quali collaborano nelle realtà produttive del nostro Paese? Nulla se nessuno se ne accorge; molto se, invece, qualcuno se ne accorge o si fa male. Dal 2 marzo le sanzioni per il lavoro nero sono aumentate arrivando fino a 46.800 euro per ogni soggetto non regolarizzato. Cosa significa? Che chiunque può assumersi il rischio di collaborare con personale non “in regola” ma se lo fa e subisce un controllo può arrivare a pagare fino a 46.800 euro per ogni soggetto non regolarizzato. Non conosco la dichiarazione dei redditi di ogni persona che mi legge ma a me 46.800 euro di sanzione darebbero non pochi problemi. Come fare per evitarlo? Semplicemente comunicando l’esistenza del soggetto nei luoghi di lavoro. Non è un adempimento complicato, né impossibile da fare e nel mondo non sportivo esiste da decenni. Perché pretendiamo il rispetto delle regole in ambito non sportivo e invece in ambito sportivo diciamo di no adducendo motivazioni spesso dettate da sentimento e cuore più che da logica e diritto? Non è ignota la circostanza che molte associazioni diano realmente “lavoro“ a decine di migliaia di atleti o allenatori o istruttori e non v’è in questo nulla di male. Che male c’è ad ammettere che accanto ai volontari vi sono anche soggetti che vivono con dignità attraverso e per il tramite dello sport? Dal 2 marzo 2024 con il D.l 19/2024 (artt. 29,30,31) la maxisanzione colpisce anche le realtà non costituite sotto forma di impresa e ha cifre di considerevole interesse: da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni effettivi (in caso di recidiva 2.400-14.400); da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni effettivi (in caso di recidiva 4.800-28.800); da 7.800 a 46.800 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni effettivi (in caso di recidiva 9.600-57.600) Come potere effettuare queste comunicazioni c.d. obbligatorie? Semplicemente per il tramite del RAS sul portale del Registro. Strumento questo messo a disposizione proprio per agevolare (e non poco) il mondo sportivo. Dopo le prime potenti polemiche stanno ormai entrando nel tessuto di ogni associazione a dimostrazione che una semplice comunicazione non comporta grandi problemi, né ingrassa commercialisti e consulenti che, ad onore del vero, vivono dignitosamente attraverso il loro lavoro esattamente come tutti gli altri.

  • Normativa e prassi in tema di lavoro sportivo aggiornata a Marzo 2024

    Riforma dello sport e lavoro sportivo: a che punto siamo? Di seguito Vi riproponiamo le norme e i documenti di prassi amministrativa pubblicati e in vigore ad oggi per la gestione dei "lavoratori sportivi". Legge 8 agosto 2019, n. 86 «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione». Per la sua attuazione sono stati emanati 5 decreti Legislativi: D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 Il D.Lgs. n. 36/2021, ha subito le seguenti modifiche: D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla Legge 69/2021; D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021; D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 primo decreto correttivo; D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/2023 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2023”); D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 decreto correttivo-bis; D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla Legge 191/2023; D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2024 Sono stati inoltre emanati documenti di prassi: Inl, circolare 25 ottobre 2023, n. 2 Inl, note 26 ottobre 2023, nn. 459 e 460 D.P.C.M. 27 ottobre 2023 Inail, Delibera 10 ottobre 2022, n. 250 D.M. 21 novembre 2022 (MLPS e MEF) Inail, circolare 27 ottobre 2023, n. 46 Inps, circolare 31 ottobre 2023, n. 88 Inps, circolare 10 novembre 2023, n. 91 Inps, messaggio 14 novembre 2023, n. 4012 Inps, messaggio 24 novembre 2023, n. 4182 Inps, messaggio 29 novembre 2023, n. 4268 Agenzia delle Entrate, risposta interpello 11 dicembre 2023, n. 474 D.I. 10 novembre 2023 Inl, circolare 30 gennaio 2024, n. 1 CONI, comunicato 1° febbraio 2024 Circolare numero 50 del 25-03-2024 Per il Terzo Settore abbiamo pubblicato QUI una raccolta aggiornata di Circolari, Note e Quesiti SE HAI TROVATO UTILE QUESTA PAGINA CONDIVIDILA SUI SOCIAL !

  • Una nuova Circolare INPS sul lavoro sportivo

    Lo scorso 25/03/24 INPS ha pubblicato la CIRCOLARE n.50 avente ad oggetto: Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Dopo un primemessa sul quadro normativo di riferimento l'Istituto fornisce le istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità. Vediamo nel dettaglio cosa dice la Circolare. L’Inps entra nel merito del regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del  massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia e dell’assicurazione economica di maternità, degli assegni per il nucleo familiare e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), elencate rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021, con riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato fornendo anche indicazioni sul riconoscimento delle prestazioni economiche  di malattia e maternità. Con la riforma del lavoro sportivo hanno trovato applicazione anche le tutele di malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità oltre che le tutele contro la disoccupazione involontaria. L’articolo 33 comma secondo del D.lgs 36/2021 indica: in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela dalla malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la norma giuridica del rapporto di lavoro. Da una analisi dell’articolo si comprende la portata esaustiva dello stesso nell’esatto momento in cui viene utilizzata la locuzione “in mancanza di disposizioni speciali”, dimostrando che lo sport non ha una legislazione speciale ma deve sottacere a quelle che sono le disposizioni generali dell’ordinamento lavoristico italiano, seppure con agevolazioni fiscali o contributive in taluni casi. Ai successivi commi tre, quattro e cinque, sempre del citato articolo 33, si fa specifico riferimento ai lavoratori sportivi subordinati che hanno diritto a tutele come la malattia e la maternità mentre le aliquote contributive previste per i datori di lavoro sono le medesime fissate per il settore spettacolo nella tabella G della Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In tema di assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, i datori di lavoro applicano le medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al FPLD. Relativamente alla NASPI la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento di cui, rispettivamente, ai commi 28 e 31 del medesimo articolo 2. Questo aspetto merita particolare attenzione. Al di fuori del mondo sportivo in caso di licenziamento operato nei confronti d’un dipendente è dovuto dal datore di lavoro il versamento del cd ticket di licenziamento escluso invece nel mondo sportivo. Il ticket di licenziamento consiste in un importo a carico del datore di lavoro corrispondente a una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni. L’ultimo aggiornamento in tal senso è contenuto nel messaggio del 7 febbraio 2024 n. 531 che fornisce indicazioni in merito all’importo di licenziamento al quale si applicano le regole richiamate dalla circolare INPS 17 settembre 2021 n. 137  stabilendo che per l’anno 2024 tale importo è determinato in Euro 1.550,42 euro . I lavoratori subordinati sportivi sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva per tanto dal luglio 2023 sono state estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo Ivs dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi con una differenziazione fra: nuovi iscritti vecchi iscritti relativamente alla anzianità contributiva o meno al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie. Per i lavoratori nuovi iscritti il contributo di malattia pari allo 2,22 per cento, il contributo di maternità pari a 0,46%, il contributo ex Cuaf pari allo 0,68 per cento e il contributo Naspi pari all’1,61% sono calcolati su base giornaliera entro il limite del massimale annuo che per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro. Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro. Pertanto, per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia per i lavoratori “vecchi iscritti” che per quelli “nuovi iscritti”, si terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia312 giorni) determinando così un massimale giornaliero pari per l’anno 2024 a 383,00 euro. Resta fermo l’obbligo di versamento in capo al datore di lavoro anche con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo: della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile; della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento,

  • La Circolare di Marzo

    Innazitutto vogliamo augurarVi una serena Pasqua. Con questa circolare riprendiamo il filo del discorso e facciamo il "riassunto" delle puntate precedenti o, meglio detto, di tutte le novità di queste ultime settmane Ecco cosa troverete in questa Circolare. LE COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO IL MANSIONARIO SPORTIVO LA GESTIONE DEI PREMI SPORTIVI LA DOTT.SSA ARRIGHI NELL'OSSERVATORIO DEL MINISTERO NUOVI IMPIANTI PER TUTTI, NEGLI IMPIANTI MILITARI RIFORMA DELLO SPORT E GRUPPI SPORTIVI MILITARI 5x1000 : E' ORA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ULTERIORI MODIFICHE IN VISTA ⬇️ se sei abbonato continua ⬇️ LE COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO Dal 21 marzo, per gli Organismi Sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati sarà possibile effettuare attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), le comunicazioni al centro per l'impiego (di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608), relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara, come disposto dall’art.25 co. 6 ter del d. lgs n. 36/2021. Le comunicazioni in oggetto devono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Per quanto concerne le comunicazioni relative alle attività svolte nell’anno 2023, la scadenza dell’invio è il 31 marzo p.v.. IL MANSIONARIO SPORTIVO Una delle novità sicuramente più impattanti dall'inzio dell'anno per il mondo sportivo è rappresentata dalla pubblicazione del c.d. mansionario spotivo (ai sensi di quanto disposto dalll’articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) e come recpecito ma, soprattutto, approvato dal Dipartimento per lo sport. Con l'Avv. Giorgio Sandulli abbiamo pubblicato un video pratico per spiegarci di cosa si tratta, i suoi limiti e le sue potenzialità (GUARDA QUI) LA GESTIONE DEI PREMI NELLO SPORT E IL MILLEPROROGHE E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Dl. n. 215/2023, sulla proroga di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe) con cui vengono apportati alcuni importanti "aggiustamenti" per il mondo sportivo. Di cosa stiamo parlando? Nello sport i premi sono una componente importantissima. D’altronde, se ci pensiamo, non c’è sport senza competizione e, se si compete, c’è una classifica. Diversamente stiamo parlando di “movimento” o di “attività ludico-sportiva” o, ancora, di allenamento … tutte attività assolutamente meritevoli ma per le quali il "premio" non è previsto. Nel nostro ordinamento è previsto che per i premi si applichi una “tassazione” agevolata (più o meno come quella prevista per la lotteria, gratta e vinci etc. ma con ulteriori vantaggi). Per lo sport il Milleproporghe ha previsto un ulteriore “incentivo” sino al 1 Gennaio 2025. Fino al 31/12/2024 non si applica la ritenuta del 20% ai premi sportivi erogati al tesserati, in qualita o atleti e tecnici in caso di superamento del citato limite, l'applicazione della ritenuta scatta per l'intero importo. Ecco cosa dice il nuovo comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Le versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. " Abbiamo scritto un approfondimento (LEGGI QUI) su tutte le nuove misure del Decreto MIlleproroghe. NUOVI IMPIANTI PER TUTTI, NEGLI IMPIANTI MILITARI (da SPORT E SALUTE) Valorizzare aree militari ad uso duale per realizzare impianti sportivi fruibili da tutti. È questo uno dei punti del protocollo d’intesa siglato questo venerdì tra Sport e Salute S.p.A. e Difesa Servizi S.p.A. Il documento, sottoscritto dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e dall’Amministratore Delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, alla presenza anche dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, avvia ufficialmente un rapporto che vedrà la società del Ministero della Difesa valorizzare aree militari ad uso duale (militare-civile) destinate alla realizzazione di impianti sportivi, nonché strutture già esistenti su tutto il territorio nazionale.Scopo del protocollo è quello di avvicinare i giovani allo sport e di ampliare la fruibilità e la disponibilità dell’impiantistica sportiva militare, anche a favore del personale militare, dato il comune interesse alla diffusione della cultura dello sport il cui patrimonio valoriale è elemento intrinseco del Ministero della Difesa. Sarà Sport e Salute, con le sue competenze in materia di impiantistica sportiva, a progettare la nascita di nuove strutture sulle aree militari individuate da Difesa Servizi per rispondere alla sempre maggiore esigenza di impianti. Inoltre, saranno anche previste iniziative ed interventi che permettano la fruizione delle strutture sportive già esistenti, con il supporto degli operatori delle Forze Armate, migliorando ed ampliando l’offerta in tutto il Paese. Le strutture potranno anche ospitare eventi agonistici sia nazionali che internazionali. “Con la firma di questo protocollo – ha dichiarato il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma – prosegue l’azione della nostra società nel “fare squadra” con le diverse realtà pubbliche del nostro Paese, per migliorare l’offerta sportiva sia in termini di impianti che di risorse. Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze in materia sportiva, per valorizzare insieme le aree e le risorse immobiliari di Difesa Servizi, con la quale condividiamo l’obiettivo di promuovere e diffondere la pratica sportiva ed il suo patrimonio di valori in tutto il territorio nazionale”. “Sport e Forze Armate sono da sempre un connubio imprescindibile, condividono infatti gli stessi valori quali lealtà, abnegazione, disciplina, spirito di sacrificio e di squadra. Questo protocollo con Sport e Salute - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli - conferirà a questi valori un’ulteriore spinta nella direzione della formazione e della crescita delle nuove generazioni. Insieme - ha aggiunto - metteremo a disposizione le reciproche competenze e conoscenze, per valorizzare, anche in chiave sportiva, parte dell’importante patrimonio immobiliare della Difesa nel solco delle linee programmatiche del Ministro della Difesa Guido Crosetto” LA DOTT.SSA ARRIGHI NELL'OSSERVATORIO DEL MINISTERO Siamo felicissimi di comunicare che, ai sensi e per gli effeti dell'Art. 50 bis del D.lgs 36/2021, è stato recentemente costituito l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo e che tra i suoi 14 membri c'è anche la nostra Katia Arrighi! L'Osservatorio, composto da 14 membri, si occuperà di promuovere iniziative coordinate per migliorare la conoscenza e l'applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo, effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della predetta normativa, esaminare le eventuali problematiche emerse all'esito dell'entrata in vigore della Riforma e proporre al Dipartimento per lo Sport materiale per la pubblicazione di un rapporto annuale sulla situazione a livello nazionale del lavoro sportivo. L'Organo testimonia la volontà di un processo partecipato dove alle riunioni possono prendere parte, in relazione alla trattazione di specifiche tematiche, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo, interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione. A sette mesi dall'entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, l'Osservatorio sarà un altro strumento per monitorare gli impatti della riforma e proporre eventuali e ulteriori modifiche che ne migliorino l'efficacia e la sostenibilità. Katia Arrighi, è membro del Consiglio nazionale del Comitato Paralimpico Italiano dove ricoprire l'incarico di Rappresentante Strutture Territoriali Provinciali - Area Nord ed è stato proprio il Cip a fare il suo nome per l'Osservatorio. Oltre ad Arrighi il nuovo organo è così composto: Massimiliano Atelli, presidente, designato dal Ministro per lo sport e i giovani; Antonello Orlando, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Maria Teresa Monteduro, designato dal Ministro dell'economia e finanze; Celestino Bottoni, designato dal Ministro della salute; Paolo Vicchiarello, designato dal Ministro per la pubblica amministrazione; Flavio Siniscalchi, designato dal Dipartimento per lo sport; Andrea Mancino, designato dal Consiglio Nazionale del Coni; Rubens Gaspardo, designato dalla Conferenza Unificata; Emilio Minunzio, designato dal Cnel; Marco Perciballi, designato da Sport e salute S.p.a.; Danilo Papa, designato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Gianfranco Santoro, designato dall'Inps; Gabriella Marra, designato dall'Inail. RIFORMA DELLO SPORT E GRUPPI SPORTIVI MILITARI Segnaliamo la pubblicazione sul n.4 Anno LXX - ottobre / dicembre 2023 della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri un contributo a firma della Dott.ssa Katia Arrighi e dell'Avv. Paolo Rendina sulla riforma dello sport e i gruppi sportivi militari. Puoi leggere on line o scaricare la Rassegna QUI 5x1000 : E' ORA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Per le ASD c’è tempo fino al 10 aprile per presentare la domanda per accedere ai benefici del 5 per mille per l’anno 2024, a meno che non siano già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Tutte le ASD che non si fossero già iscritte nel 2023, quelle appena costituite o quelle che nel 2023 non possedevano ancora i requisiti richiesti, possono presentare telematicamente la domanda di accreditamento inviando la richiesta tramite il sito del CONI, collegato con il sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso una ASD non presentasse domanda entro il termine previsto del 10 Aprile prossimo (avendo però maturato i requisiti richiesti entro quella data) potrà accreditarsi inviando la domanda entro il 30 settembre 2024, col pagamento di una mora pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115). Entro il 20 aprile 2024 il Coni pubblicherà gli elenchi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse a usufruire del beneficio. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2024 dal rappresentante legale dell’ASD o da un suo delegato, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del CONI territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2024 saranno pubblicati gli elenchi definitivi. RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ULTERIORI MODIFICHE IN VISTA E' in questi giorni all'esame in sede referente da parte della XII Commissione (Affari sociali) della Camera il progetto di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, risultante dallo stralcio delle disposizioni contenute nel disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il testo, di soli 8 Articoli, all'art. 4 si propone di modificare in parte il  D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore). Tantissime le novità che interessano il LAVORATORE nelle APS, le ATTIVITA' DIVERSE, se si è ente del terzo settore iscritto anche al RnAsd, passando per la possibilità di svolgere le ASSEMBLEE a distanza e, non ultimo, di DELEGARE l'iscrizione al RUNTS. CLICCA QUI PER RILEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI SEGUITO IL SERVIZIO SULLA NOSTRA PRESENZA IN QUALITA' DI RELATORI AL CONVEGNO DI LECCE OTTIMAMENTE CONDOTTO DALL'AVV. EMANUELA MIRELLA DE LEO O.C. CONSULENTI DELLO SPORT BUONA PASQUA A TUTTI E TUTTE !

  • Come gestire una raccolta fondi di beneficenza

    di Dottoressa Claudia Cardamone, OC di Consulenti dello Sport Beneficus – Beneficentia, fare del bene attraverso la donazione di beni, denaro, o altro (come il proprio tempo) a titolo gratuito. Il dono è senza dubbio un atto di generosità, un modo per sentirsi parte attiva della società. Possiamo farci promotori di una raccolta fondi a titolo personale, i modi sono tanti anche grazie alla tecnologia che ci consente di creare raccolte attraverso facebook, Instagram, piattaforme di crowdfunding, ecc. La raccolta fondi può essere promossa da enti non commerciali con la finalità di finanziare uno specifico progetto e/o la loro attività istituzionale nel complesso. Anche in questo caso i modi possono essere tanti. A titolo puramente esemplificativo: cene solidali, lotterie, banchetti nelle piazze con o senza vendita di beni di modico valore, pesca di beneficenza, ricorso alle piattaforme digitali. In tutti i casi è importante individuare e rendere facilmente individuabile un obiettivo concreto e descrivere con chiarezza il progetto. Focalizzandoci sugli Enti non commerciali, questi hanno sempre avuto la possibilità di ricercare finanziamenti attraverso l’organizzazione di eventi per la raccolta fondi: direttamente, facendosi aiutare dai propri aderenti - volontari o dipendenti; commissionando l’organizzazione ad un’agenzia esterna; attraverso terzi, persone che organizzano spontaneamente la raccolta da devolvere all’associazione. Possibilità agevolata anche dal fisco (attraverso la non imponibilità), proprio perché, a parer mio, la raccolta fondi è un’attività che richiama i principi costituzionali del dovere di solidarietà sociale, nonché, di libertà di associazione da cui discende anche la totale libertà nella ricerca di sostenitori. E allora, per comprendere la natura fiscale delle raccolte fondi, pur cercando di non essere eccessivamente tecnici, dobbiamo richiamare il D.lgs. 460/97, l’art. 143 comma 3 lettera A del TUIR; la legge 133/1999 art. 25 comma 2. L’articolo 2 del D.lgs. 460/97, oltre a stabilire nell’art. 2 comma 2 l’esclusione dal campo Iva, aveva modificato l’art. 108 TUIR inserendo il comma 2-bis: “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Questo articolo è poi defluito nell’art. 143 comma 3 lettera A) [si ricorda che per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS i riferimenti legislativi saranno: art. 79 comma 4 lettera a); art. 87 comma 6; art. 89 comma 18 CTS quando sarà pienamente operativa la parte fiscale di cui al Titolo X del D.lgs. 117/2017]. La Legge n. 133 del 13/05/1999, invece, all’articolo 25 detta disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche e, al comma 2, estende la non concorrenza alla determinazione del reddito anche alle raccolte fondi effettuate in conformità a quanto prescritto dall’art. 143 c.3 lett. a), dalle associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16/12/1991 n. 398, e successive modificazioni. Questa non imponibilità ha dei limiti: l’organizzazione di massimo 2 eventi nell’anno e l’importo che non deve essere superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali (attualmente 51.645,00 euro). Da quanto sin qui richiamato, emergono le caratteristiche richieste a una raccolta fondi per essere non imponibile sia ai fini IVA che delle imposte dirette: PUBBLICA, ossia, devono poter contribuire tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza non solo i soci; OCCASIONALE, ossia, non deve essere l’attività principale dell’ente, bensì temporanea e episodica; CONTESTUALIZZATA, ossia, organizzata in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.  Inoltre, è possibile abbinare alla raccolta anche la vendita di beni o servizi di modico valore, magari cedendoli ad un prezzo superiore al valore intrinseco del bene/ servizio stesso. Della nostra raccolta fondi, dal punto di vista contabile, dobbiamo dare riscontro attraverso la redazione di un apposito rendiconto con annessa relazione dove si dia risalto, in maniera chiara e trasparente, alle entrate e alle uscite, queste minori delle prime. A questo sintetico quadro normativo aggiungo l’art. 7 Raccolta Fondi del D.Lgs. 117/2017 il quale, innanzitutto, definisce la raccolta come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. E fin qua nulla di nuovo. Nuova è la previsione della possibilità di organizzare l’attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa. Richiama, l’art. 7, i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico e la necessità di conformarsi alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore. Le linee guide sono state adottate con decreto del 9 giugno 2022 (GU n. 170 del 22/07/2022) a cui si rimanda - Di seguito le linee guida in formato PDF - CLICCA QUI

  • Le circolari sul terzo settore

    Questo contenuto è e sarà in continuo aggiornamento (dal sito del Min. Lavoro e delle Politiche sociali, Notariato, CNDCEC e Avvocatura) In questa prima pubblicazione indichiamo le CIRCOLARI E NOTE e le RISPOSTE AI QUESITI emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a chiarimento del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e delle norme che reggono l'impresa sociale (D.lgs 112/2017). Pur di rango normativo secondario rispetto ai Codici risultano essere indicazioni indispensabili utili per l'operatività degli Enti la cui conoscenza risulta imprescindibile. Pertanto ne consigliamo anche noi vivamente non solamente la lettura ma, soprattutto, l'applicazione. CIRCOLARI E NOTE Nota direttoriale n. 14432 del 22 dicembre 2023 Artt. 30 e 31 Codice del Terzo Settore. Attivazione obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale. Ulteriori chiarimenti. Nota direttoriale n. 4581 del 6 aprile 2023 (file pdf) Articoli 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore. Coerenza e ragionevolezza nei riferimenti all'ispirazione confessionale degli Enti del Terzo Settore. Nota direttoriale n. 18655 del 2 dicembre 2022 (file pdf) Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica. Iscrizione al RUNTS per silenzio assenso. Nota direttoriale n. 17146 del 15 novembre 2022 (file pdf) Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore. Nota direttoriale n. 11379 del 4 agosto 2022 (file pdf) Articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore). Nozione di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale". Nota direttoriale n. 9663 del 30 giugno 2022 (file pdf) Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed Enti di Protezione Civile. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS. Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 (file pdf) Articolo 54 del Codice del Terzo Settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS. Nota direttoriale n. 5941 del 5 aprile 2022 (file pdf) Ordinamento contabile degli Enti del Terzo Settore. Articolo 13 del D.lgs. n.117/2017. Chiarimenti. Nota direttoriale n. 19740 del 29 dicembre 2021 (file pdf) Articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle ONLUS. Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 (file pdf) Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore. Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 (file pdf) Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità (aggiornamento circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019). Circolare n. 2 del 5 marzo 2021 (file pdf) Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali. Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020 (file pdf) Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo Settore. Chiarimenti. Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni. Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 (file pdf) Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori chiarimenti. Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019 (file pdf) Costituzione di associazioni ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 (file pdf), Legge 4 agosto n. 124 - articolo 1, commi 125-129, adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari. Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni. RISPOSTE AI QUESTITI Nota n. 10376 del 20 settembre 2023 Enti religiosi civilmente riconosciuti. Ramo ETS. Denominazione. Nota n. 8017 del 3 luglio 2023 Enti filantropici – obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS. Nota n. 2904 del 3 marzo 2023 (file pdf) Articolo 56 del Codice del Terzo settore. Convenzioni con APS e ODV. Nota n. 17314 del 17 novembre 2022 (file pdf) Richiesta di chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 71 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS). Nota n. 12675 del 14 settembre 2022 (file pdf) Quesito relativo alla legittimazione dei segretari comunali all'esercizio dell'attività di vidimazione del registro dei volontari. Nota n. 10358 del 14 luglio 2022 (file pdf) D.M. n. 39/2020 - Modello D - Rendiconto per cassa. Saldo iniziale disponibilità liquide. Nota n. 9184 del 16 giugno 2022 (file pdf) Circolare n.9 del 21/04/2022 - Validità temporale della documentazione contabile ai fini dell'attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica. Nota n. 4011 del 10 marzo 2022 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Articolo 17, comma 5. Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro. Nota n. 11029 del 3 agosto 2021 (file pdf) Approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS. Nota n. 7551 del 7 giugno 2021 (file pdf) Chiarimenti in merito all'organo legittimato a nominare il Presidente all'interno degli Enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore. Richiesta parere. Nota n. 7180 del 28 maggio 2021 (file pdf) Vidimazione registro dei Volontari. Nota n. 7073 del 26 maggio 2021 (file pdf) Proroga per l'approvazione del bilancio sociale 2020 da parte degli enti gestori dei Centri di servizio per il volontariato (CSV). Estensione alla generalità degli enti. Nota n. 3877 del 19 marzo 2021 (file pdf) Art. 101 comma 2 D.lgs. n. 117/2017. Differenziazione dei quorum assembleari e verifiche da parte degli Uffici del RUNTS. Nota n. 293 del 12 gennaio 2021 (file pdf) Articolo 14, comma 2, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Nota n. 12411 del 16 novembre 2020 (file pdf) SOMS, artt. 42 e 43 del D.Lgs. 117/2017. Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 (file pdf) Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017. Nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. Decorrenza obbligo. Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020 (file pdf) Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 "C.T.S." di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico. Nota n. 9313 del 16 settembre 2020 (file pdf) Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all'interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Nota n. 6214 del 9 luglio 2020 (file pdf) Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell'organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l'approvazione delle modifiche statutarie. Nota n. 4477 del 22 maggio 2020 (file pdf) Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale. Nota n. 4313 del 18 maggio 2020 (file pdf) D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo Settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS. Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020 (file pdf) Relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore. Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020 (file pdf) In merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore. Nota n. 5093 del 30 maggio 2019 (file pdf) Articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato. Nota n. 4787 del 22 maggio 2019 (file pdf) In materia di ONG, relativamente all'applicazione dell'art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall'art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017. Nota n. 3734 del 15 aprile 2019 (file pdf) D.lgs. 117/2017. Attività di culto. Nota n. 3650 del 12 aprile 2019 (file pdf) Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4 comma 1, 5 comma 1 e 21 del D.lgs. 117/2017. Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019 (file pdf) Art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Nota n.14899 del 13 dicembre 2018 (file pdf) Art. 99 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti "medio tempore". Nota n. 13982 del 30 novembre 2018 (file pdf) Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 - correttivo D.lgs. 105/2018. Nota n. 8756 del 7 agosto 2018 (file pdf) Quesiti in merito all'applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo. Nota n. 5686 del 15 maggio 2018 (file pdf) Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

  • Accertamenti fiscali: vantaggi inaspettati dalla 398 e dai pagamenti tracciabili

    A cura dell'Avv. Paolo Rendina Vi siete mai chiesti quale sia il termine entro cui gli Organi accertatori possono contestare l'attività associativa ? E, ancora: cosa succede se l'Associazione ha opzionato per il regime di vantaggio della Legge 398/91? E se avesse optato per la tracciabilità dei pagamenti? PREMESSA Oggi vi parliamo di prescrizione dell'azione accertativa ad opera degli Uffici che hanno il compito di verificare il corretto pagamento dei tributi (imposte, tasse e contributi) da parte dei contribuenti. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ACCERTATIVA IN GENERALE I termini di accertamento fiscale, ovvero il tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per verificare un Ente Sportivo è disciplinato, ai fini IRES dall’art. 43 del DPR n. 600/73 e, ai fini IVA, dall'art. 57 del DPR n. 633/72. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, in caso di corretta presentazione della dichiarazione dei redditi o Iva da parte del contribuente; Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla, da parte del contribuente. Schematizzando, rispetto agli anni d'imposta vi indichiamo i rispettivi termini per la notifica dell'accertamento in caso di dichiarazione omessa o nulla. Di seguito, invece, i rispettivi termini per la notifica dell'accertamento in caso di dichiarazione presentata. LA PROROGA COVID Come detto l’art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/20 (decreto Cura Italia) ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo slittamento in avanti delle scadenze di accertamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione. In pratica, per effetto di questa disposizione, tutte le annualità fino al 2018 le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno il 31 dicembre dei vari anni. Per queste annualità, quindi, diventa il 26 marzo. Quindi, il 26 marzo 2023 per l’annualità 2016 e così via. Sul punto vedasi la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 e le circolari n. 11/E/2020 (§ 5.9), n. 25/E/2020 (§ 3.10.4). TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E BENEFICIO IN TERMINI DI PRESCRIZIONE Dall’anno di imposta 2019, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 ed ora estesa a tutti i soggetti compresi gli enti associativi), coloro i quali garantivano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro potevano fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Occorreva però, secondo il DM 4.8.2016, che il possesso dei relativi requisiti fosse indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio (si veda il relativo prospetto di nuova introduzione del quadro RS, denominato “Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016“). Per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72, la riduzione si applica a condizione che gli stessi abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015. Il D.M. è stato emesso in attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ACCERTATIVA PER LE ASD IN 398 Dopo queste premesse eccoci ad un aspetto peculiare molto poco trattato se non, addirittura, completamente ignorato, della tanto "amata" Legge 398/91 ovvero di quel regime di "vantaggio" che garantisce all'Ente che lo ha opzionato minori adempimenti e un minor carico fiscale. Anche per questo, evidentemente, gli Uffici accertatori sono particolarmente sensibili a verificare che: il soggetto che ne usufruisce sia una vera realtà sportiva dilettantistica; sussitano in concreto i requisiti per mantenere il regime; non sussistano, anche per il passato, cause di esclusione; Cosa comporta l'uscita dal Regime lo sappiamo bene: decadenza dal beneficio; recupero a tassazione tanto ai fini IRES che IVA delle somme gestite con il regime; applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione (ma non solo). Secondo lo schema di cui sopra per un Ente privo di p.iva o che, pur svolgendo attività commerciale, si è avvalso del regime ordinario o di quello forfetario per gli enti non commerciali (previsto e disciplinato dall'Art. 145 T.U.I.R.), i termini di accertamento sono chiari. Ma lo stesso vale anche per gli Enti in Regime 398 ? La Legge 398/91 all'Art. 2 comma 2 ci dice che: 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. Al successivo comma 3 specifica che: 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quello che dice la norma è dunque chiaro: qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale dev'essere annotato; per i proventi soggetti ad IVA continua ad applicarsi l'imposta con le modalità dell'art. 74 comma 6 del D.p.r 633/72 Vediamo cosa dice quest'ultimo articolo al comma 6 (come modificato dalla Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1): 6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. Ragioniamo insieme: La forfetizzazione dell'IVA si applica a tutte le attività commerciali e non solo ai giochi, intrattenimenti e alle altre attività della tariffa allegata. Ciò in quanto l'art. 2 della Legge 398/91 al comma 3 ci dice chiaramente che per l'IVA delle attività commerciali delle sportive (tutte e, quindi, comprese le attività di sponsorizzazione) "l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui  (...)". Se, quindi, per i proventi commerciali trova applicazione l'art. 74 del D.p.r. 633/72 ci viene da chiederci: cosa significa quando il citato Art. 74 dispone che per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti ? La normativa di riferimento è contenuta nel D.p.r. 640/72 (imposta sugli intrattenimenti) il cui comma 1 dell'Art. 40, dedicato a Termini di decadenza - Rimborsi, testualmente recita: 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. in quanto l'Art.. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, prevede che «L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione». Si può qundi ritenere che per gli Enti che hanno opzionato per il regime forfetario di vantaggio di cui alla Legge 398/91 il termine per accertamento non coinciderebbe con quello previsto per chi non ha presentato la dichiarazione o l'ha presentata in altro regime (ordinario o forfetario ex Art. 145 T.u.i.r. fra tutti). L'Art.. 40 DPR 26 ottobre 1972, n. 640, espressamente prevede che, per i soggetti per i quali si applica l'Art. 74 "L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione". Secondo questo schema: In pratica gli Uffici avrebbero un anno in meno per la notifica dell'accertamento. PROBLEMI INTERPRETATIVI Molti Uffici (e anche Voi) potreste obiettare: In 398 non ho l'obbligo di dichiarazione IVA (ma delle imposte sui redditi certamente si); Il richiamo all'art. 74 è solo limitato alle modalità con le quali si deve "trattare" l'IVA (Oltre ad una interpretazione logica e sistematica esiste nel nostro sistema anche la c.d. interpetazione dottrinale da parte di giuristi e "cultori della materia". Ad ogni modo, se proprio non vi convince, ti chiediamo di darci una tua opinione sul punto COMMENTANDO QUI SOTTO); La contestazione della 398/91 andrebbe ad annullare i benefici anche ai fini prescrittivi (Ciò non è possibile e sarebbe contra legem) COSA DICE LA GIURISPRUDENZA ? (Qui una carrellata di sentenze) Di sequito trascriviamo uno stralcio da un paio di pronunce con la precisazione che, per quanto ci siamo sforzati nella ricerca, non abbiamo trovato precedenti che vedessero protagonisti enti sportivi dilettantistici. L'inoltro di un avviso di accertamento, anziché della cartella discendente da controllo automatico, non è conforme alla disciplina: posto che, se l'I.V.A. accertata in base alle stesse regole previste per l'i.s.i. ed è determinata in via forfetaria, e se, per il contenzioso I.V.A. in materia, si applica la disciplina del contenzioso i.s.i., l'Ufficio, qualora abbia ritardato ad effettuare il controllo e non abbia emesso la cartella nei termini, non può disapplicare la predetta regola adottando un avviso non previsto e non necessario (Corte di Cassazione - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1166) Va invece escluso che la fattispecie sia sussumibile nell'alveo dell'art. 40 d.P.R. n. 640 del 1972 (che prevede il termine di cinque anni dal giorno della violazione). È chiaro, infatti, che, qualora l'Iva sia stata determinata in via forfetizzata, la ripresa deve necessariamente essere operata con l'osservanza del meccanismo previsto dagli artt. 14 ter e quater cit., irrilevante e irrituale l'adozione di un avviso di accertamento, che resta inidoneo, per diversità di adempimenti e termini, a determinare un diverso esito. Qualora, invece, ricorrano i presupposti e le condizioni per l'adozione di un avviso di accertamento, lo stesso resterà soggetto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. (Corte di Cassazione - Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29180) (LEGGI QUI LA SENTENZA) IN CONCLUSIONE Pagamenti tracciabili e Regime 398/91 sono due variabili che possono sottrarre l'Ente Sportivo ai termini ordinari previsti dall'articolo 43 del DPR n. 600/73? A nostro avviso si. Termini certamente "più favorevoli" per il contribuente ma di cui, incredibilmente, si sente parlare poco o pochissimo. Il nostro ragionamento è del tutto errato? Il nostro ragionamento è del tutto corretto? Nel primo caso, poco male. Sarà comunque un motivo di difesa. Nel secondo caso, invece, sarà un motivo di difesa forte che, sin nella fase preliminare, vi permetterà di difendervi. Ad ogni modo le vicende associative sono tutte tremendamente diverse - le une dalle altre - come diverse le interpretazioni anche dei Giudici chiamati a decidere. A questo punto ci viene solo da pensare che se una riforma dello sport era necessaria, quella tributaria sarebbe dir poco fondamentale. SCRIVI QUI SOTTO I TUOI COMMENTI O CONTRIBUISCI AL CONTENUTO SE HAI TROVATO GIURISPRUDENZA ATTINENTE AL CASO

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