Ecco cosa abbiamo trovato per te
438 risultati trovati con una ricerca vuota
- Bandi aperti nello sport
Una selezione dei bandi attivi in questo periodo.
- Le comunicazioni obbligatorie in tema di lavoro sportivo e le nuove (pesantissime) sanzioni.
A cura di Katia Arrighi Sono obbligato a comunicare i nomi di chi collabora nello sport ? E' una domanda a cui segue, normalmente, la considerazione che tale adempimento sia vissuto come una sorta di “attacco“ al mondo sportivo, quasi un tentativo di una entità superiore di arrecare danno al mondo dello sport costringendolo in adempimenti inutili e dispendiosi quando in realtà, leggendo la normativa del lavoro generale nel nostro paese, ci si rende conto che non è così. Di recente ho assistito a un incontro di un personaggio legato al mondo sportivo che dichiarava “l a Riforma dello sport serve solo a commercialisti e consulenti per ingrassare le loro tasche ”. Sinceramente non comprendo queste considerazioni.
- Speciale legge di bilancio 2025 per il terzo settore
A cura dell'Avv. Francesca Solinas La Legge di Bilancio 2025 ha dedicato poche disposizioni al Terzo settore. Vediamo quali sono le novità presenti che vanno ad impattare sulle dinamiche che muovono questo articolato mondo.
- Rimborsi spese e legge di Bilancio 2025: cosa cambia per il mondo sportivo?
In questo podcast facciamo il punto sulla novità intervenuta con la Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n.207 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024) in materia di rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. La Legge di bilancio ha modificato gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi (TUIR) prevedendo che, dal 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese documentate (con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, non concorrono a formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo se sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili. Cosa cambia per il mondo sportivo? Ascolta il podcast a cura dell'Avv. Paolo Rendina ⬇️ se sei abbonato continua ⬇️
- Speciale legge di bilancio 2025: rimborsi e trasferte sportive
Modalità tracciata per i rimborsi analitici ai collaboratori (e volontari sportivi) A cura di Katia Arrighi e Paolo Rendina I commi 81 e 84 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 intervengono anche sui rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi anando così a modificare gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi (TUIR). D al 1° gennaio 2025, i rimborsi delle spese c.d. analitici (e documentati pertanto con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, continueranno a non formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo e se sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, app, bancomat etc...). Per le spese effetuate per il trasporto pubblico di linea (treni, aerei, tram, traghetti etc) le stesse potranno continuare ad essere pagate in contanti ma sempre che poi si sia in grado di produrre il titolo di viaggio (inerente e coerente) per il quale si richiede il rimborso. Il mondo sportivo in queste ore si sta ponendo alcune domande: questa normativa interessa anche il mondo sportivo dei collaboratori sportivi e amm. gentionali e dei volontari? questa novità come incide sul rimborso c.d. forfetario dei volontari? cosa succede se rimborso il collaboratore per una spesa c.d. analitica sostenuta in contanti? Lo abbiamo chiesto all'Avv. Paolo Rendina che, per gli abbonati dell'Accademia, fa il punto prendendo in esame non solo il TUIR ma, soprattutto, le regole dettaate dalla Riforma dello Sport (D.lgs 36/2021) e, infine, consigliando quale possa essere l'approccio corretto da tenere per non subire l'imposizione fiscale e contributiva nel caso di controlli.
- Le collaborazioni coordinate e continuative: la nuova circolare dell'INPS
A cura di Katia Arrighi Con la Circolare n. 27/2025 del 30 Gennaio 2025 L'INPS ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 . Già con la Circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 sono state illustrate le novità legislative e le modalità operative per la determinazione della contribuzione dovuta e la relativa esposizione sul flusso Uniemens, nonché le modalità di pagamento tramite il modello F24. (CONTINUA SE SEI ABBONATO ALL'ACCADEMIA)
- Speciale legge di bilancio 2025: sport bonus
Confermata anche per il 2025 la misura agevolativa per chi opera con reddito d’impresa e decide di sostenere economicamente lavori di recupero, ristrutturazione o edificazione di impianti sportivi pubblici A cura di Katia Arrighi e Paolo Rendina I commi 614 e 884 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 confermano la misura che prevede un credito d’imposta pari al 65% per le realtà imprenditoriali, unici soggetti destinatari della misura e che quindi possono inviare le domande attraverso la piattaforma ufficiale. RIVEDI I LAVORI CONGRESSUALI Per il riconoscimento del credito è richiesta la conformità delle erogazioni alle finalità indicate dalla normativa: gli importi devono essere destinati a manutenzione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, oppure alla creazione di nuove strutture di proprietà pubblica. In ogni caso, i versamenti dovranno avvenire con sistemi di pagamento tracciabili , quali bonifici, assegni e carte.
- RIvedi il webinar sulle novità per lo sport e la Legge di Bilancio
Rivedi il webinar sulle novità portate dalla Legge di Bilancio 2025 al mondo sportivo. DI seguito potrai anche scaicare alcune slides orientative e collegarti alla nuova puntata del podcast dell'Accademia dedicato ai rimborsi forfetari (per i volontari) e analitici (per volontari e lavoratori in occasione delle trasferte). Il contenuto è riservato agli abbonati all'Accademia e ai Clienti di studio. Maggiori info QUI
- Enti sportivi: è tempo di dichiarazione dei compensi sportivi corrisposti ai dipendente pubblici
A cura della Redazione Si ricorda che il 30 Gennaio è il termine ultimo concesso agli enti sportivi per comunicare all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici, propri collaboratori, l’ammontare dei compensi erogati nell’anno 2024 per rapporti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Tale scadenza deriva dal comma 1 e dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71 (convertito in Legge 29 luglio 2024 n. 106) che avevano modificato la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni ( articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ). In paticolare le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui , consentono tali prestazioni sulla base della sola comunicazione preventiva , in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una norma speciale , valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e, pertanto, per compensi superiori ad Euro 5.000,00= annui). Per l'assolvimento di tale obbligo, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 53 del D.lgs 165/2001 , sarà quindi necessario che l'ente sportivo comunichi all'Amministrazione di appartenenza del collaboratore / dipendente pubblico:
- Le ASD non godono di una generale esenzione dalle imposte, ma hanno l'onere della prova
A cura di Fabio Vincitorio - Dottore Commercialista L’ Ordinanza n. 11/2025 emessa dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione oggetto del presente contributo, verte su questioni di fondamentale rilievo e si inscrive in un ben delineato trend giurisprudenziale. In sintesi la decisione si fonda su diversi aspetti: Sostanza dell'attività commerciale : La Corte ha rilevato che l'Associazione, pur essendo formalmente registrata come ente non commerciale, in realtà svolgeva un'attività di natura commerciale. Il ricorrente non ha fornito adeguata prova circa il rispetto delle condizioni per beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali. Prova di gestione imprenditoriale : Le indagini della Guardia di Finanza hanno messo in evidenza una gestione sostanzialmente individuale dell'Associazione da parte del rappresentante legale, che ha sottoscritto contratti di sponsorizzazione e ha operato finanziariamente per conto dell'ente in modo che rimandava a un'attività commerciale più che a una sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Onere della prova : È stato sottolineato che l'onere di dimostrare l'effettività della natura non commerciale dell'Associazione gravava sul ricorrente, il quale non ha soddisfatto tale obbligo. La Corte ha affermato che la semplice iscrizione al CONI e l'affiliazione alla F.I.G.C. non erano sufficienti per qualificare l'ente come non commerciale. Errori procedurali e violazioni legali : Le censure relative alla violazione di principi procedurali (come il contraddittorio anticipato e l'informazione corretta durante la verifica fiscale) sono state giudicate inammissibili, in quanto non erano state sollevate adeguatamente nei gradi precedenti del giudizio. Condanna alle spese : Il ricorso è stato rigettato, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari a 5.800,00 euro, oltre spese prenotate a debito. In particolare, tra gli addetti ai lavori, si è più volte posto il problema se le associazioni senza fine di lucro godessero o meno di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, senza sottostare ad alcun onere probatorio. Nel caso in esame, a seguito di p.v.c. della guardia di finanza, veniva disconosciuta alla asd ricorrente la natura di ente non commerciale, fondamentale ai fini delle agevolazioni tributarie ai sensi della L. 398/1991 . Ciò in quanto era risultato che la gestione era in mano al medesimo soggetto che rivestiva anche il ruolo di rappresentante legale. Ebbene, Se in primo grado era stato accolto il ricorso della asd, in secondo grado e in cassazione venivano emesse pronunce di segno opposto, accogliendo così le contestazioni dell’ agenzia delle entrate. In primo luogo, condivisibilmente a quanto affermato dalla Cassazione, va evidenziato che ai fini del riconoscimento del regime agevolato (ex art. 1 l. 398/1991) sono necessarie da un lato la qualifica formale di asd e dall’altro la verifica in concreto sull’attività svolta dalla asd stessa. Ciò per evitare che la veste giuridica sia nel concreto utilizzata quale schermo di un’attività commerciale. Sovente ci si è infatti trovati di fronte a sedicenti associazioni senza scopo di lucro che in svolgevano in realtà attività commerciale aggirando così la normativa di riferimento a danno dell’erario e andando incontro a pesanti sanzioni. Va rilevato come per beneficiare delle suddette agevolazioni occorra il possesso di determinati requisiti, di natura sia formale che sostanziale, quali, in particolare: la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, l’affiliazione ad una federazione e/o ad un ente di promozione sportiva o, ancora, ad una disciplina sportiva associata, il divieto di distribuzione - anche indiretta - di utili. Tutti requisiti, questi, che in sede di verifica devono risultare rispettati ed effettivamente attuati dalla asd. Ebbene, nel caso in commento, era emersa la assoluta mancanza di documentazione, libri contabili, verbali, libri dei soci, “aggravata” dal fatto che il rappresentante legale effettuava movimenti ingiustificati sul conto corrente dell’associazione e ometteva di chiarire la destinazione dei ricavi derivanti dai contratti di sponsorizzazioni di cui la asd era parte. Da tali circostanze emerse nel corso dell’ istruttoria, dettagliatamente contestate dalla GdF e, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate si evince come l’ente svolgesse surrettiziamente attività di natura commerciale in forma individuale, al fine di giovarsi delle agevolazioni fiscali previste. In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’ art. 148 del TUIR e dall’ art. 4 comma 4 del DPR 633/72 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro il cui onere probatorio incombe sulla contribuente . Ciò che rileva è che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo , che devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto (cfr. Cass. 9432/2024, 20123/2018 e 16449/2016).
- Speciale legge di bilancio 2025: sport e sostegno per le persone con disabilità mentali - Special Olympics Italia
Stanziate somme per i progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilita’ mentali A cura di Katia Arrighi e Paolo Rendina A prevederlo è l’ articolo 1 comma 263 della Legge di Bilancio 2025 che prevede un incremento dello stanziamento annuo a favore dei progetti di integrazione attraverso lo sport per le persone con disabilità mentali facendo giungere lo stanziamento complessivo annuo a 800.000,00 euro nell’ambito del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche denominato « Special Olympics Italia », originariamente introdotto nel 2016. Special Olympics Italia è una associazione senza scopo di lucro riconosciuta quale Associazione Benemerita dal CONI e dal CIP e rientrante nel programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche di ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. ISCRIVITI AL WEBINAR DEI CONSULENTI