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  • Lo sport e la guerra

    Le Olimpiadi sono sempre state "sacre", al punto che ogni guerra e ogni contesa venivano sospese per permettere lo svolgimento dei Giochi fin dall'antichità. Nell'antichità lo spirito belligerante dei popoli era sempre molto acceso e garantire la totale assenza di conflitti era pressoché impossibile ma perlomeno a chi partecipava ai Giochi era garantita la leggerezza mentale di pensare all'agone e non preoccuparsi per la vita in battaglia. Nel 1992 il Comitato Internazionale Olimpico ha chiesto ufficialmente alla comunità internazionale di osservare la tregua olimpica e da allora non si fanno più guerre durante le Olimpiadi perché uno degli scopi del Movimento Olimpico è quello di contribuire alla pace attraverso lo sport, unendo popoli ed etnie provenienti da ogni parte del mondo. Fino ad oggi; fino alla Russia e alla Bielorussia. Un noto personaggio televisivo asseriva poche ore fa che "Putin ha atteso la fine delle Olimpiadi ", ignoro completamente che fra poche ore inizieranno le Paralimpiadi, in una frase che denota la mancanza di attenzione alla complessa realtà strutturale dello sport internazionale. Il Comitato si è trovato dinanzi a un dilemma: mentre gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potrebbero continuare a partecipare a eventi sportivi, a molti atleti ucraini è impedito di farlo a causa dell’attacco al loro paese. Come si risolve tutto quanto? Come si può accettare che persone innocenti muoiano in battaglia a favore di popoli che stanno bombardando asili e luoghi civili? Il CIO EB ha ha emesso la seguente risoluzione: Al fine di proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il Comitato Esecutivo del CIO raccomanda che le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi a competizioni internazionali. Laddove ciò non sia possibile con breve preavviso per motivi organizzativi o legali, il CIO EB esorta vivamente le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi in tutto il mondo a fare tutto ciò che è in loro potere per garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come atleti neutrali o squadre neutrali. Non devono essere visualizzati simboli, colori, bandiere o inni nazionali. Il CIO EB ha considerato i prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 e ha ribadito il suo pieno sostegno al Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e ai Giochi. Nessun evento sportivo sarà organizzato in Russia o Bielorussia e viene ritirato l'Ordine Olimpico da tutte le persone che attualmente svolgono una funzione importante nel governo della Federazione Russa o in altre posizioni di alto rango legate al governo, tra cui le seguenti: Mr Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa (Gold, 2001) Mr Dmitry Chernyshenko, Vice Primo Ministro della Federazione Russa (Oro, 2014) Mr Dmitry Kozak, vice capo del personale dell’ufficio esecutivo presidenziale (Gold, 2014) Per leggere la raccomandazione (in lingua inglese) #sport #cio #olimpiadi #paralimpiadi #guerra #ucraina #russia

  • Un 2022 pieno di novità : il nuovo Registro degli Enti Sportivi

    Grazie alla collaborazione con MS CHANNEL/ BE_TV e OINP abbiamo avuto l'opportunità di ritagliarci uno spazio per dialogare sulle novità che interesseranno il mondo sportivo in questo 2022. Per farlo ci siamo avvalsi della collaborazione del Dott. Alfonso De Luca , Dott. Commercialista e Revisore contabile in Salerno ed esperto in diritto sportivo, resosi diponibile (come sempre) per offrirci una panoramica chiara e completa di quelllo che ci attende. Nelle prime puntate del Focus OINP i questo 2022 dci siamo soffermati su una delle più importanti novità : il cambio di gestione del Registro degli Enti Sportivi, oggi ad appannaggio del CONI e da domani del Dipartimento dello Sport (e pertanto sotto direzione governativa). Di segiuto vi presentiamo un estratto delle principali domande e risposte trattate nel corso della puntata. Dott. De Luca qual'è il quadro di riferimento del Registro CONI ? [ADL] Come da delibera Coni n. 1574 del 18 Luglio 2017, del Consiglio Nazionale Coni, è entrato in vigore il nuovo Registro CONI 2.0 a cui possono accedere le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che prevedano nel proprio oggetto sociale gli sport e le discipline (384) presenti nella delibera Coni n. 1569 del 10 Maggio 2017, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Affiliate e agli Enti di Promozione Sportiva. Il REGISTRO 2.0 è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare definitivamente il “riconoscimento ai fini sportivi” delle ASD/SSD, già affiliate alle FSN – DSA- EPS. Le ASD/SSD iscritte al registro saranno inserite nell’elenco che il Coni, ogni anno, deve trasmettere, ai sensi della normativa vigente, all’Agenzia Delle Entrate. Come avviene l'iscrizione ? [ADL] Dopo aver effettuato e regolarizzato l’affiliazione della Associazione/Società Sportiva ad una Federazione, DIsciplina o Ente di Promozione Sportiva, questi ultimi provvederanno all’iscrizione della stessa al Registro, mediante la trasmissione al Coni di dati, documenti e tesseramenti, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti delle normative legislative previste in materia. Voglio ricordare che l’iscrizione al Registro è CONDIZIONE INDISPENSABILE per poter usufruire delle agevolazioni fiscali vigenti. Al termine della procedura di iscrizione, viene generato il certificato di iscrizione al Registro, che è l’unico documento che prova l’effettivo riconoscimento ai fini sportivi del Coni ed è scaricabile ogni anno, da ciascun iscritto, accedendo alla sezione riservata del Registro. (https://rssd.coni.it/) mediante il proprio account corrispondente al codice fiscale rilasciato, in sede di costituzione, dalla AdE. Come ci ricorda, e precisa, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18/E dell'Agosto 2018 , il Registro CONI, svolge un ruolo fondamentale sotto vari aspetti. In particolare : • Funge da raccordo funzionale tra Agenzia delle Entrate e Coni, sulle nuove regole del Registro pubblico del Coni. • Assume un ruolo certificatore attribuito al Coni • Cristallizza il ruolo di controllo attribuito all’Agenzia delle Entrate Per "rimanere" nel registro cosa bisogna fare ? [ADL] Sul punto la normativa di settore è molto chiara. Per mantenere nel tempo l’iscrizione al Registro Coni 2.0 ogni soggetto sportivo, ogni anno solare, deve obbligatoriamente svolgere: • ATTIVITA’ SPORTIVA (Art. 2 punto 7) Insieme degli eventi, manifestazioni, gare, campionati, organizzati dalle Federazioni/Enti di promozione di appartenenza, ai quali il soggetto sportivo deve partecipare. • ATTIVITA’ DIDATTICA (Art. 2 punto 8) Insieme dei corsi di avviamento allo sport organizzati e gestiti direttamente o espressamente autorizzati dalle Federazioni/Enti di promozione di appartenenza. • ATTIVITA’ FORMATIVA (Art. 2 punto 9) Insieme delle attività di formazione organizzate e gestite dal soggetto sportivo, classificabili in corsi, corsi con esame, stage/seminari. Bisogna però dire che nel corso degli anni di entrata in vigore del suddetto Registro Coni, ci sono state sempre delle sanatorie (per il 2018 e 2019 per far venire in contro alle compagini che non avevano ancora recepito i regolamenti per stare in regola; nel 2020 e 2021 per via della situazione Pandemica, che hanno compromesso enormemente il normale svolgimento delle attività sportive, didattiche e formative) che hanno reso parziale e molto limitata l’operatività del Registro stesso, che è stato dal 2018 ad oggi perlopiù un “contenitore” e archivio di informazioni generali delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Oggi non si parla più di Registro CONI 2.0. ma di RAS. Di cosa si tratta ? [ADL] A seguito della “Riforma dello Sport” l’art. 4 del D.LGS n. 39/2021 stabilisce la nascita di un nuovo Registro che prenderà il posto del Registro Coni, e che si chiamerà “ Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (da qui l'acronimo RAS) che sarà tenuto dal dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri mentre la gestione operativa sarà affidata alla società “Sport e Salute S.p.A.”. In un futuro che è già oggi il CONI avrà quindi il solo compito di raccogliere i dati e fornirli al Registro stesso, ma non avrà più un compito di gestione e di controllo. Quando entrerà in vigore il nuovo RAS ? [ADL] L’entrata in vigore del nuovo Registro è prevista per il 31/08/2022, data in cui il CONI, appunto, non sarà più l’organo certificatore delle Attività sportive ma siamo ancora in attesa dell'entrata in vigore di uno specifico decreto che ne determini il funzionamento nei suoi aspetti operativi. Intanto rassicuriamo gli Enti già iscritti al Registro CONI 2.0. : non dovranno fare nulla in quanto, come avvenuto per ODV e APS già iscritte nei relativi registri per accedere al RUNTS, anche gli enti sportivi trasmigreranno automaticamente nel nuovo Registro. Come funzionerà il nuovo RAS ? [ADL] Come detto attendiamo un decreto ad hoc ma per quanto è possibile rinvenire dalla normativa oggi in vigore è certo che domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Dipartimento dello Sport sempre con le stesse modalità attuali, ossia per il tramite di un Ente di Promozione Sportiva o Federazione nazionale o Disciplina associata alla quale la ASD/SSD si affilia. Nella domanda dovranno essere comunicati (ex art.6 D.Lgs.39/21) i seguenti dati riferiti alla ASD/SSD: la ragione sociale/denominazione; codice fiscale e l’eventuale partita iva; la sede legale e i relativi recapiti; la data dello statuto; l’oggetto sociale unitamente alle attività sportive, formative e didattiche; la composizione e durata dell’organo amministrativo; le generalità del legale rappresentante e i dati dei tesserati. Sul punto si segnala che la Legge 106/2021 ha modificato i commi 2 e 3 dell’art.6 del D.Lgs. 39/2021 introducendo importanti novità: • Non è più previsto l’obbligo di comunicare i contratti di lavoro e le collaborazioni amatoriali (con gli annessi compensi); • Non è più previsto l’obbligo del deposito del rendiconto e conomico/bilancio e l’annesso verbale di approvazione; • Non è più previsto l’obbligo di deposito dei verbali che modificano lo statuto, gli organi statutari e la sede legale: E’ questa, in realtà una strana controtendenza rispetto al principio di trasparenza richiesto nella riforma del Terzo Settore. [Seguite gli aggiornamenti cliccando il bottone qui sotto, ricordiamo che siamo LIVE tutti i Venerdì alle ore 14:00 sui canali MS CHANNEL 814 SKY e sulla nuova BE-TV] #sport #coni #registro

  • Habemus R.U.N.T.S.

    Oggi presentiamo il Decreto di Avvio del RUNTS Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con Decreto del 26 ottobre. Il 23 novembre avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Per le ONLUS, l'Agenzia delle entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021. Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it. Ringraziamo per il Jingle Giorgia Graziano: Attrice, ricercatrice, autrice e formatrice teatrale con laurea Dams a Bologna ha diverse esperienze lavorative all'estero. Educatrice, attualmente iscritta alla laurea magistrale in scienze pedagogiche, è impegnata in percorsi di studi perfezionamento nell'ambito corpo - danza (laban bartenieff). Vive felice in provincia di Como. Contatto : giorgiagraziano@hotmail.com Podcast dell’Accademia dello Sport e del Terzo Settore. Vietata ogni riproduzione non autorizzata. #terzosettore #runts #registro #podcast #accademia

  • NASCE "BE" IL CANALE TV OTT CHE RAPPRESENTERA’ UNA LUCE SEMPRE ACCESA SUL MONDO DELLA DISABILITA'

    E' nata BE, e i Consulenti dello Sport ne saranno fieramente i Protagonisti. Da una nostra idea portata all'interno dell'Osservatorio Nazionale Non Profit è tutto diventato realtà grazie alla straordinaria attività di Mediasport Group che non solo ha saputo cogliere l'assist ma, soprattutto, si è presa il carico dell'impresa come un vero e proprio Capitano. Mediasport Group, gruppo editoriale televisivo, in pochi anni ha conquistato un’importante fetta del mercato sportivo, grazie ad una politica lungimirante, già fortemente consolidata nel mondo dei motori, grazie a MS MotorTv, canale 229 di Sky e canale 55 di Tivusat, ma anche in grandissima espansione per quanto riguarda i tanti sport seguiti e le relative federazioni e leghe, attraverso MS Channel, canale 814 di Sky e canale 54 di Tivusat. Così, l’azienda piemontese, insieme alla propria collegata Brs Media Srl, ha deciso di lanciare un'altra sfida, mettendo a disposizione il proprio know how, in stretta collaborazione e condividendo l'idea con l'Osservatorio Italiano Non Profit, network di realtà operanti nel mondo dello sport e del terzo settore; sfida rappresentata dalla nascita di un canale televisivo OTT interamente dedicato al mondo paralimpico ed alla disabilità. Dunque, in un’ottica visionaria e interamente NON PROFIT nasce BE, un nome semplice da ricordare e individuare, agevolmente declinabile nei molteplici contenuti televisivi. Un canale dedicato, oltre che allo sport, anche a prodotti e servizi, alcuni esclusivi, per la mobilità, l’assistenza, l’informazione e qualunque altra necessità delle persone disabili e delle loro famiglie. Un solo riferimento per entrare in contatto, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, con un unico veicolo di informazione, approfondimento, divulgazione e intrattenimento, che coincide con le esigenze ed i bisogni di quasi un terzo della popolazione del Paese. Il palinsesto di BE, visibile raggiungendo il sito www.be-tv.eu, riprende la struttura tipica dei più affermati canali tematici in onda H24, con una programmazione inedita giornaliera ed una multiprogrammazione sui sette giorni della settimana, in modo da garantire la massima visibilità ai singoli contenuti, in fasce orarie diversificate. Inoltre verrà garantita ai contenuti di rilievo, una visibilità giornaliera nel palinsesto pomeridiano dei canali satellitari Sky, Tivusat e digitale terrestre (dove il canale sarà visibile anche accedendo alla piattaforma interattiva collegata), di riferimento a Mediasport Group. Un progetto certamente ambizioso e non senza difficoltà da superare, che richiederà nei prossimi mesi un impegno costante per garantire la massima visibilità anche ai protagonisti dello sport paralimpico con un palinsesto cercherà di essere ricco di interviste, di gare, di eventi istituzionali, di storie dei protagonisti, da quelli più noti, che hanno portato lustro all’Italia a livello mondiale, fino alle piccole realtà provinciali. Ovvero tutti coloro che, attraverso lo sport, a più livelli, hanno potuto ritrovare una nuova vita dopo malattie o incidenti. Insomma un focus permanente sul mondo della disabilità, spesso raccontato dagli stessi protagonisti. Un impegno quello di Mediasport Group Spa, Brs Media Srl e dell’Osservatorio Italiano No Profit, che ha già raccolto entusiastici consensi ed ottenuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Lazio, oltre al supporto della Regione Lombardia, nonché di numerose Federazioni Sportive ed Enti di Promozione. Patrocini non certo simbolici, ma volti alla collaborazione e all’implementazione delle attività di BE. Un coinvolgimento importante per il via di questa nuova fantastica avventura e per la crescita di BE, alla quale saranno invitate ad intervenire tutte le forze attive del mondo della disabilità, ma non solo. Infatti, tutti potranno interagire e portare un fattivo contributo alla crescita del palinsesto ed ai suoi molteplici potenziali argomenti. Di seguito la RASSEGNA STAMPA di questo periodo. Vi aspettiamo su BE ! https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/lo_sport_paralimpico_ha_la_sua_televisione_nasce_be_grande_opportunita_per_tutto_il_movimento_ultime_notizie-6505762.html http://www.ostiatv.it/nasce-be-la-tv-no-profit-dello-sport-paralimpico-oggi-la-presentazione-con-il-ministro-erika-stefani-0084606.html http://www.canottaggio.org/1_news/2022_1news/0215_BE.shtml https://www.gazzettaregionale.it/cronaca-e-cultura/2022/02/15/news/presentata-be-la-tv-no-profit-dello-sport-paralimpico-127201/ https://www.press67.it/presentata-alla-regione-lazio-be-la-tv-no-profit-dello-sport-paralimpico/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2031229560372159&id=866732780155182 http://www.riverflash.it/wordpress/alla-presenza-del-ministro-erika-stefani-e-di-numerose-autorita-presentata-be-la-tv-no-profit-dello-sport-paralimpico/ https://www.ilfaroonline.it/2022/02/16/be-tv-presentata-la-prima-televisione-dedicata-allo-sport-paralimpico/460833/ http://www.sportfriends.it/2022/02/16/presentata-be-la-tv-non-profit-dello-sport-paralimpico/ https://www.leggo.it/sport/olimpiadi/lo_sport_paralimpico_italiano_ha_la_tv_nasce_be-6507992.html https://www.vistodalbasso.it/2022/02/16/be-tv-nasce-il-nuovo-canale-dedicato-al-mondo-paralimpico/ https://www.asinazionale.it/notizie/presentata-be-la-tv-no-profit-dello-sport-paralimpico/ http://www.lombardiaquotidiano.com/comunicato/palazzo-pirelli-la-presentazione-di-be-il-nuovo-canale-tv-dedicato-al-mondo-paralimpico http://www.lombardiaquotidiano.com/comunicato/palazzo-pirelli-la-presentazione-di-be-il-nuovo-canale-tv-dedicato-al-mondo-paralimpico https://www.expartibus.it/fermi-a-presentazione-del-canale-tv-be-su-disabilita-e-terzo-settore/ http://audiopress.it/presentato-a-palazzo-pirelli-be-canale-tv-su-disabilita-e-terzo-settore/ https://abitarearoma.it/nasce-unemittente-interamente-dedicata-allo-sport-e-alla-disabilita/ https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/02/17/news/sport-nasce-be-canale-tv-web-su-mondo-paralimpico-30522791/ https://www.trend-online.com/adn/sportnasce-becanale-tv-web-su-mondo-paralimpico/ https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/338510/sport-nasce-be-canale-tv-web-su-mondo-paralimpico.html https://notizie.tiscali.it/regioni/lombardia/articoli/presentato-palazzo-pireli-be-canale-tv-disabilita-terzo-settore-00001/ https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/02/17/sport-nasce-be-canale-tv-web-su-mondo-paralimpico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sport-nasce-be-canale-tv-web-su-mondo-paralimpico https://it.notizie.yahoo.com/sport-nasce-canale-tv-su-201508575.html https://www.viveresondrio.it/2022/02/18/presentato-be-il-nuovo-canale-tv-dedicato-al-mondo-paralimpico-sportivo-e-al-terzo-settore/2100102962 https://www.viverevarese.eu/2022/02/17/il-presidente-fermi-gioved-alla-presentazione-di-be-il-nuovo-canale-tv-dedicato-al-mondo-paralimpico-sportivo-e-al-terzo-settore/2100102100/ #sport #paralimpico #tv

  • COVID e nuove disposizioni

    Riportiamo l'AVVISO 19 Febbraio pubblicato dal Dipartimento dello Sport con il quale si da notizie che fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale è consentito, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, e nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e linee guida elaborate per l’accesso allo specifico servizio o attività, l'accesso a: - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; - partecipazione del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi, di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 52. Pertanto l’accesso agli eventi ed alle attività sopra indicate è consentito alle persone in possesso della certificazione verde cd. “rafforzata”, a prescindere dalla colorazione delle regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca. Di conseguenza, continua l'avviso, la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona. #covid #sport #capienza

  • Contributi a fondo perduto per lo sport.

    Due importanti notizie sul fronte contributi agli Enti Sportivi. Sono stati pubblicati in queste ore sul sito del Dipartimento dello Sport : Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori Contributo forfettario a fondo perduto per le ASD e SSD - seconda sessione Con il primo contributo (che per brevità chiameremo contributo impianti natatori), completata le procedure di registrazione, si da attuazione all DPCM 28 gennaio 2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. Ci sarà tempo fino al 19 marzo 2022 per la presentazione delle istanze agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) i auali, a loro volta, gdovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format reperibile sul porale del Dipartimento Con il secondo contributo, invece, si attua uno dei passaggi previsti dai decreti emergenziali, ed in particolare destinato iscritti al Registro Coni in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di Novembre 2021. Oltre ogni più rosea aspettativa viene riconosciuto un contributo di Euro 3.500,00 per ogni Ente Sportivo ammesso al beneficio (consulta qui l'elenco). Il Dipartimento, infine, precisa che sono ancora in fase istruttoria le domande relative ai canoni concessori e ai canoni di locazione (prima sessione), per i quali sarà disposta una successiva pubblicazione. #covid #sport #sostegni

  • Erogazioni liberali le FAQ dell'Agenzia

    Pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate una serie di utili risposte sull’obbligo cui sono soggetti gli enti non profit con entrate superiori a 1 milione di euro. La scadenza è fissata al prossimo 16 marzo Di cosa si tratta Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente. #terzosettore #sport #erogazioni #fisco

  • Ripartenza : istruzioni per l'uso

    Continua la collaborazione con O.I.N.P. volta ad un confronto pratico sul momento particolamente delicato che sta vivendo il mondo associativo. In questa puntata sono peraltro stati tracciati alcuni percorsi "virtuosi" per questa nuova (e speriamo definitiva) ripartenza. #terzosettore #sport #lavoratori

  • Nuove procedure per gli occasionali

    Ne avevamo già parlato nel corso delle nostre dirette su FACEBOOK e in uno specifico approdondimento, ma non era chiaro se la portata dell' art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – potesse interessare anhe il mondo associativo (sportivo e del terzo settore) Con proprio chiarimento l'Ispettorato del Lavoro precisa che la novità non interessa gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Allo stesso modo la Nota precisa che l’obbligo comunicazionale non riguarda nemmeno le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD. #terzosettore #sport #lavoratori

  • Le imprese Sociali

    Tra gli enti del Terzo Settore rientra l’impresa sociale che non costituisce un distinto ente giuridico, bensì una qualifica acquisibile da tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, in presenza di specifici requisiti. 1. Società di persone 2. Società di capitali 3. Associazioni 4. Fondazioni 5. Comitati Nozione e qualifica di impresa sociale (art.1 D.lgs 112/2017): L’impresa sociale è una qualifica di un ente privato, costituito anche in forma societaria che esercita in via abituale, stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di scambio di beni e servizi, ai sensi dell’art.118 della Costituzione. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale: 1. le società costituite da un unico socio persona fisica; 2. le amministrazioni pubbliche; 3. gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Possono essere qualificate come imprese sociali sia gli enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati), sia gli enti del Libro V e quindi le società costituite ad esempio in forma di Srl o di Spa o le cooperative. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. L’impresa sociale è costituita con atto pubblico, e gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa, indicando in particolare l’oggetto sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale svolte e all’assenza di scopo di lucro. L’impresa sociale si iscrive in un’apposita sezione del registro delle imprese . Particolarità delle imprese sociali, rispetto agli altri enti del terzo settore, è la possibilità di ridistribuire utili. Per le imprese costituite sotto forma di capitali è possibile: • sotto forma di rivalutazione o aumento della quota versata dal socio nei casi di aumento gratuito del capitale disciplinati per legge. Secondo la normativa l’impresa sociale può destinare ad aumento gratuito del capitale una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale), nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (Roi) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. In questo caso, il socio mantiene comunque il diritto al rimborso della quota in tal modo aumentata. • sotto forma di una limitata distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, che può avvenire in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Inoltre, le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo. È necessario inoltre che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico. A tutte le imprese sociali, infine, è consentito di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio. Esse possono destinare: • una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale; • una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali (al netto delle perdite maturate degli anni precedenti) ai fondi per la promozione o lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dalla Fondazione Italia Sociale o da altri enti. Le cooperative sociali sono invece obbligate a tale destinazione. Si ricorda, inoltre, un’impresa sociale costituita in forma di società, deve comunque destinare almeno il 50% dell’utile allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Questa parte di utile non è sottoposta a tassazione. Come per tutti gli Ets, è vietata: • la corresponsione agli amministratori, sindaci o altre cariche sociali di compensi non proporzionati all’attività svolta o comunque ai livelli di mercato; • la corresponsione ai lavoratori di compensi superiori oltre il 40% ai contratti di lavoro; • la remunerazione sopra mercato di strumenti finanziari; • l’acquisto di beni o servizi oltre il prezzo di mercato; • la cessione di beni o servizi a soci a condizioni inferiori a quelle di mercato. In sostanza, si vuole evitare che l’utile non si formi all’origine attraverso mezzi tesi a distribuire risorse a stakeholder dell’impresa mascherandole come transazioni di mercato. La normativa relativamente alle imprese sociali è contemplata nel D.Lgs. n. 155/2006 Disciplina dell’impresa sociale”, a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118 del 24 marzo 2006 mentre normative di interessante collegamento per potere completare un quadro dettagliato nella materia sono : 1. Testo del D.Lgs 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”; 2. Studio del Consiglio del Notariato “La nuova disciplina dell’impresa sociale” approvato dalla Commissione Studi di impresa in data 19/04/2018; 3. Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2491 del 22/02/2018 con oggetto D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali; 4. Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10831 del 26/09/2018 con oggetto: Quesito sui lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale; D.Lgs 112/2017, recante anche la riforma dell’impresa sociale. Di impatto dirompente il decreto predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge n.106/2016, abroga la precedente normativa di cui al D.Lgs 155/2006, succeduto dal Decreto 112/2017 n. 95 del 20.07.2018. Con la riforma ogni impresa sociale deve svolgere attività di interesse generale a norma art 2, in via stabile e principale. E’ considerata attività principale quella produttiva di almeno il 70% dei ricavi complessivi, il che significa che l’impresa può svolgere attività diverse da quella di interesse principale purché i ricavi non eccedano la soglia del 30% dei ricavi complessivi. Le attività di interesse generale trovano un loro "confine", seppur mobile : • servizi sociali; • interventi e prestazioni sanitarie; • prestazioni socio-sanitarie; • educazione, istruzione e formazione professionale; • salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; • valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; • formazione universitaria e post-universitaria; • ricerca scientifica di particolare interesse sociale; • attività culturali e ricreative di interesse sociale; • radiodiffusione sonora a carattere comunitario; • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; • formazione extra-scolastica; • servizi strumentali alle imprese sociali; • cooperazione allo sviluppo; • commercio equo e solidale; • servizi finalizzati all’inserimento lavorativo; • alloggio sociale; • accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; • microcredito; • agricoltura sociale; • attività sportive dilettantistiche; • riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati. Le attività di interesse generale che caratterizzano l’impresa sociale costituiscono un sottoinsieme del complesso delle attività di interesse generale previste per il Terzo settore (Art. 5 D.lgs 117/2017) escludendo : • le attività di beneficenza; • le attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; • la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; • le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale; • le adozioni internazionali, la protezione civile, che sono svolgibili dagli enti di Terzo settore (Ets) solo se diversi dalle imprese sociali. L’impresa sociale può operare anche in qualsiasi altro settore di attività funzionale all’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, che in tal caso devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori, calcolati “per teste” secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 3 maggio 2019 sul “Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale Si intende anche “impresa sociale” quella di inserimento lavorativo, nella quale, indipendentemente dall’oggetto dell’attività, non necessariamente riconducibile alle fattispecie incluse all’art.2, sono occupate persone svantaggiate, o con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, senza fissa dimora, lavoratori molto svantaggiati che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. (Per la definizione di persone svantaggiate, vedasi il prospetto allegato). Scritture contabili (art.9) Le imprese sociali in forma societaria sono obbligate a tenere : • il libro giornale • il libro degli inventari secondo le disposizioni del codice civile, • devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt.2423 e segg., 2435-bis o 2435-ter del c.c., in quanto compatibili, devono depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale secondo le linee guida disposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad oggi non ancora pubblicate. Organi di controllo interno (art.10) viene stabilito l’obbligo per tutte le imprese sociali di nominare uno o più sindaci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa codicistica. Compito dei sindaci è anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali e delle disposizioni degli articoli 2,3,4,11,13 del D.Lgs 112/2017. In caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. la revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci regolarmente iscritti in qualità di revisori legali. Lavoratori e volontari E' fatto obbligo alle imprese sociali che svolgono attività diverse da quelle elencate nell’art. 2, ad eccezione delle cooperative sociali e degli enti religiosi, prevedere nei propri regolamenti aziendali, o negli statuti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti o di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività dandone menzione anche nel bilancio sociale. Difatti il Decreto sull’impresa sociale prevede che “si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni (lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito o lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»); b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia”. A tal fine, l’impresa sociale deve impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori e - ai fini del computo - i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione. Come poi ribadito dal Min. Lavoro il computo va fatto "per teste" e non per "monte ore" dipanando così ogni dubbio al riguardo. Il Lavoro nell’impresa sociale (disciplinato dall'art.13) prevede che tutti i lavoratori impiegati abbiano diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali (art.51 D.L. GS.81). La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda dovendone peraltro dare conto nel proprio bilancio sociale. Nelle imprese sociali è ammessa (ed anzi auspicata e promossa) la prestazione di attività di volontariato. Al fine, però di evitare possibili elusioni alle norme in materia lavoristica, il numero dei volontari non deve superare il numero dei lavoratori dell’impresa medesima e viene altresì previsto l’obbligo della tenuta di un apposito registro dei volontari. Inoltre l'attività prestata dal volontario (in modo personale, senza fini di lucro e per finalità di solidarierà) può essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori retribuiti previsti dalle disposizioni vigenti. La prescrizione che nell’impresa sociale il numero di volontari non debba essere superiore a quello dei lavoratori, introduce una incompatibilità di fatto per le organizzazioni di volontariato (Odv) ove “il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” e anche per le associazioni di promozione sociale (Aps) che debbono realizzare le proprie attività “avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”. Tuttavia, è bene ricordarlo, la qualifica di impresa sociale non è comunque “cumulabile” con alcun’altra qualifica di Ets e quindi, in ogni caso la Odv o la Aps, diventando impresa sociale, perderebbero lo status originario mantenendo solo la forma associativa civilistica originaria. In ogni caso viene previsto l’obbligo per l’impresa sociale di assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. È prevista, inoltre, una doppia tutela. La prima è quella ordinaria, di vietare la corresponsione di trattamenti inferiori a quelli previsti dai contratti di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; la seconda è invece relativa all’equità tra lavoratori e si sostanzia nel divieto di corrispondere retribuzioni lorde annue maggiori di più di otto volte rispetto alla retribuzione minore (limite analogo è previsto anche per la generalità degli enti del Terzo settore). Anche questo aspetto va rendicontato annualmente nel bilancio sociale. Trasparenza e partecipazione Rendendo obbligatoria nel bilancio sociale la menzione delle forme e delle modalità della partecipazione degli stakeholders è chiaro come il legislatore intenda dare un peso sostanziale e non formale al loro realizzarsi e non si accontenti della mera previsione di esse in statuto o regolamento. #terzosettore #impresasociale

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