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Gruppi di Acquisto Solidale (GAS): disciplina, prassi e giurisprudenza con particolare attenzione alle agevolazioni fiscali

  • 14 apr
  • Tempo di lettura: 4 min


A cura di Celestino Bottoni

 

La Legge n. 244/2007 (art. 1, commi 266-267) definisce i Gruppi di Acquisto Solidale, anche per brevità GAS, come soggetti associativi, senza scopo di lucro. Sono costituiti per svolgere attività di acquisto collettivo di soli beni e distribuzione degli stessi esclusivamente tra gli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico,  perseguendo finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di vendita o somministrazione a terzi, escludendo dalla normativa richiamata i servizi.

 

Il legislatore ha espressamente previsto che le attività svolte dai GAS, limitatamente a quelle rivolte ai soli associati, non si considerano commerciali ai fini IVA (D.P.R. n. 633/1972) e delle imposte dirette (TUIR - D.P.R. n. 917/1986), condizione che configura un’agevolazione fiscale importante per tali soggetti.

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’ interpello n. 20/2026, ha confermato


 

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