IL SAFEGUARDING E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE : LA NUOVA FRONTIERA TECNOLOGICA L'impatto dell'AI Act e della legge n. 132/2025 tra tassonomia degli abusi, profilo sanzionatorio e governance degli enti

a cura avvocata Carlotta Toschi - foro di Bologna
Dipartimento AI Consulenti dello sport
e avvocata Emanuela Mirella De Leo - foro di Lecce
Dipartimento intelligenza artificiale Consulenti dlelo sport
I due decreti legislativi già esaminati come Atti del Governo n. 418 e n. 421 hanno ricevuto approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026. Alla data di verifica non risultano ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; le loro disposizioni sono pertanto citate esclusivamente nella prospettiva de lege ferenda, fino a quando non avvenga la pubblicazione ufficiale ed entrino in vigore.[8][9]
L'incontro fra sistemi di intelligenza artificiale e tutela della persona nel contesto sportivo richiede una coordinazione stringente tra la disciplina di settore, il diritto dell'Unione e le regole generali in materia penale, civile e di protezione dei dati. Il quadro normativo di riferimento è costituito, innanzitutto, dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, dai principi CONI in materia di safeguarding, dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), nella versione oggi modificata dal Regolamento (UE) 2026/1744, e dalla legge 23 settembre 2025, n. 132. Il D.Lgs. 39/2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 68 del 19 marzo 2021 ed è entrato in vigore il 3 aprile 2021.[1][2][3][4][5]
L'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021 affida agli organismi di affiliazione il compito di adottare linee guida e impone ad associazioni e società sportive di predisporre modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta specificamente dedicati alla tutela dei minori e alla prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni. La tassonomia più dettagliata delle condotte rilevanti –abuso psicologico e fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo, cyberbullismo e condotte discriminatorie – è invece articolata nei principi CONI e nelle linee guida degli enti di affiliazione, non discende direttamente dal solo testo dell'art. 16.[1][3]
1. Art. 612-quater c.p. e violenza sintetica
L'articolo 26 della legge n. 132/2025, entrato in vigore il 10 ottobre 2025, ha introdotto l'art. 612-quater c.p., che reca la rubrica «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». La norma sanziona con pena detentiva da uno a cinque anni chiunque cagioni a una persona un danno ingiusto mediante la cessione, pubblicazione o altra diffusione, senza il suo consenso, di
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