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Start Up innovative a vocazione sociale



A cura di @katiarrighi – Consulentidellosport Cosa sono lo start up innovative a vocazione sociale? Quanto possono essere convenienti?


Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono definite come start-up innovative che operano in via esclusiva in alcuni settori specifici ritenuti di particolare valore sociale.


I benefici fiscali derivanti dalla costituzione di questo tipo di persone giuridiche non sono di poco conto, soprattutto dopo l'entrata in vigore dell'articolo 29 del D.l. 179/2012, che ha assegnato benefici fiscali maggiorati a favore degli operatori che investono in questa particolare start up innovativa.


In quali settori deve operare la start up per definirsi “a vocazione sociale”?

I settori di attività sono i seguenti:


a) interventi e servizi sociali ed interventi;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori

svantaggiati o con disabilità;

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) microcredito;

t) agricoltura sociale;

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.


Quindi, secondo quanto indicato nei punti evidenziati in grassetto (i e u) anche nei settori sportivi o culturali è possibile la costituzione di una start up a vocazione sociale.


Cosa comporta e come si costituisce?

Con atto notarile, nonostante il fatto che fu stabilito in origine il contrario, ma il Consiglio di Stato annullò il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.02.2016.


Benefici fiscali delle SIAVS

Queste startup innovative, oltre all’attività di impresa, perseguono altre finalità legate al benessere della collettività non potendo avere “scopo di lucro”.

La disciplina prevede il divieto di distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili e avanzi di gestione ai soci e l’obbligo, invece, della loro destinazione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, mentre l’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosce benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia, sia in termini di Irpef che in termini di Ires.


Le SIAVS beneficiano innanzitutto delle stesse agevolazioni dedicate alle startup innovative, tra cui:


  • l’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti camerali;

  • l’accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia;

  • la possibilità di remunerare attraverso la partecipazione di capitale.


La start-up innovativa a vocazione sociale deve, in ogni caso, possedere gli stessi requisiti delle altre start-up innovative ovvero almeno uno tra i seguenti ulteriori requisiti e precisamente:


1. livello delle spese in ricerca e sviluppo superiori o uguali al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;


2. impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva (oppure dei due terzi di questa costituiti da persone con laurea magistrale);


3. l’essere titolare di almeno un brevetto per un’invenzione industriale, biotecnologica, ecc. o dei diritti relativi a un software originario registrato presso la SIAE.


Se non sono per ora la soluzione per tutti i problemi del mondo sportivo in termini amministrativi e burocratici un giorno potrebbero essere per taluni una interessante alternativa e opportunità.




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