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436 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Posso allontanare un collaboratore per fatti estranei all'attività sportiva ?

    Posso allontanare un collaboratore che si è macchiato di reati per fatti estranei alla vita associativa? Argomento dibattuto da tempo. Certo è che nessuno vorrebbe all’interno della propria organizzazione sportiva un soggetto che ha commesso fatti riprovevoli al di fuori della attività lavorativa. Posso allontanarlo? Se si con che procedure ? Ogni caso è ovviamente a sé stante e ogni caso specifico deve essere valutato sotto l’attenta cura di un legale specializzato ( nel nostro caso consigliamo al riguardo l’avvocata Carlotta Toschi del Foro di Bologna) ma possiamo dare una piccola panoramica riassuntiva al riguardo. Esempi: Caso di Violenza Domestica La sentenza n. 31866 dell'11 dicembre 2024 ha stabilito che una condanna per violenza domestica può legittimare il licenziamento per giusta causa, anche se la condotta è stata posta in essere al di fuori dell'ambito lavorativo. La fiducia è un elemento imprescindibile del contratto di lavoro, e la sua violazione può giustificare il licenziamento. Caso di Stalking La sentenza n. 4797 del 24 febbraio 2025 ha confermato che una condotta extralavorativa di stalking può costituire giusta causa di licenziamento se la sua antisocialità e riprovevolezza minano irreparabilmente il vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. Un collaboratore non si può “licenziare“ perché il licenziamento è un istituto applicabile al solo lavoratore dipendente ma le due sentenze sopra riportate potrebbero essere motivo di riflessione anche nel mondo sportivo.

  • Scadenze fiscali e contributive Aprile 2025

    A Cura della Redazione Scadenzario riservato agli Abbonati dell'Accademia

  • La base sociale nelle APS nel codice del Terzo Settore

    Le associazioni di promozione sociale (APS) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS) e devono rispettare specifici criteri e vincoli per la loro base sociale al fine di potere poi essere inseriti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ottenere le conseguenti alle agevolazioni fiscali. Schematicamente: Associati Ordinari : Le APS si devono costituire e devono avere almeno 7 persone fisiche o 3 APS come associati ordinari. Associati Facoltativi : Possono includere altri enti del Terzo Settore (ETS) e altri enti senza scopo di lucro, ma il numero di questi associati facoltativi non può superare il 50% degli associati ordinari. Deroghe per APS/EPS : Le APS riconosciute dal CONI come Enti di Promozione Sportiva (EPS) hanno deroghe specifiche. Se associano fino a 499 APS, il limite del 50% rimane valido. Se associano almeno 500 APS, il limite del 50% non si applica. La corretta composizione della base sociale è essenziale per mantenere la qualifica di APS e beneficiare delle agevolazioni fiscali. La violazione dei criteri e dei limiti può costituire impedimento all'iscrizione e alla permanenza nel RUNTS. Verifica del Rispetto dei Criteri Compete agli amministratori dell'APS e agli uffici del RUNTS. Eventuali violazioni possono portare alla cancellazione dal RUNTS e alla perdita delle agevolazioni fiscali. L'Amministrazione finanziaria, dal canto suo, può verificare autonomamente il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali e, in caso di violazioni, disconoscere la qualifica di APS ai fini fiscali. Se il numero degli associati ordinari scende sotto il minimo legale, l'APS ha un anno di tempo per ricostituire la base sociale. In caso contrario, deve migrare verso altra forma di ETS o cancellarsi dal RUNTS e gli amministratori devono monitorare regolarmente la base sociale e aggiornare i dati nel RUNTS ogni anno entro il 30 giugno.

  • I Giochi della Gioventuù: un piacevole ritorno dal passato

    I GIOCHI DELLA GIOVENTU’ : un piacevole ritorno dal passato .   A cura di Katia Arrighi     Chi ha una certa età ricorda i GIOCHI DELLA GIOVENTU’ nelle scuole italiane di un tempo quando andavamo alle “ elementari e alle medie”, una denominazione di un particolare ciclo scolastico poi scomparso per fare posto a termini differenti .   I GIOCHI DELLA GIOVENTU’ furono istituiti nel 1968 da Giulio Onesti  e permettevano agli atleti più meritevoli di rappresentare la propria scuola.  Scomparsi nel 1996  ritornano oggi a pieno titolo grazie a una recentissima legge : la Legge 41 del 25 marzo 2025 che dispone la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dispone l’istituzione dei NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU’       LEGGE 25 marzo 2025, n. 41  Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'. (25G00048) (GU n.78 del 3-4-2025)   Vigente al: 18-4-2025 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1  Finalita' e obiettivi  1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonche' quale parte integrantedel percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunita' e l'espressione della personalita' giovanile. A tal fine, essa e' volta a promuovere il piu' ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. 2. L'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonche' attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi dellagioventu'», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attivita' sportive di cui all'articolo 4. Art. 2  Istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'   1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventu', di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della societa' Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP). 2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parita' di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, e' prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbianoregolarmente frequentato le attivita' sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarita' della frequenza delle suddette attivita' e' riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alleattivita' sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4. 3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni edei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorita' politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalita' di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti condisabilita' la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonche' una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilita' e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball. 5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. 6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, e' prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5. Art. 3  Organizzazione dei Giochi   1. Lo svolgimento dei Giochi e' coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatricenazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, della societa' Sport esalute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione puo' sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto. 2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolgein un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina piu' idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», e' riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale. 3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi sitengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegatain materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonche' la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attivita' della Commissione non comporta alcun compenso,indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 5. La societa' Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultatisportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomid'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi. Art. 4  Attivita' sportive per la partecipazione ai Giochi   1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali opluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attivita' complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. 2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attivita' di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attivita' motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacita'. Con riguardo alla scuola secondaria, le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se' nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attivita'agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilita'. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria. 3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati: a) le modalita' di svolgimento delle attivita', garantendo che la formazione sportiva sia svolta dalpersonale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; b) le sedi di svolgimento delle attivita' sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalita' di assicurazione degli studenti partecipanti alle attivita'; f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonche' di istituti non aventi scopo di lucro. 4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attivita' svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonche' alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ovestipulati ai sensi del presente articolo, nonche' il numero degli studenti aderenti alle attivita' ivi previste. 5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attivita' di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,le modalita' organizzative atte a promuovere la piu' ampia adesione degli studenti con disabilita' alle iniziative e alle attivita' sportive predisponendo le necessarie misure. Art. 5  Misure di prevenzione sanitaria   1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e delmerito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, e'istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonche' l'infertilita'. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non e' riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 5,03 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma l, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 2025   MATTARELLA    Visto, il Guardasigilli: Nordio Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

  • Esport e normative: i Consulenti dello sport all'Italian Gaming Expo.

    Il 9 aprile 2025 all' Italian Gaming Expo di Roma, i Consulenti dello Sport saranno presenti nella Parallel Session I che, nella VI Tavola Rotonda, affronterà il tema “ Esports e normative: tra innovazione, regolamentazione e tutela ”. Un confronto tra esperti per analizzare le sfide e le opportunità legate al quadro normativo degli esports, tra sviluppo del settore e protezione degli operatori e dei giocatori. Interverranno: Sen. Roberto Marti, Emanuela De Leo, Hélène Thibault e Giorgio Sandulli. Modera: Katia Arrighi . Un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere il futuro degli Esports al quale abbiamo dedicato sul nostro portale un ampio approfondimento grazie all'Avv. Emanuela Mirella de Leo.

  • Modello EAS: dal 2008 fondamentale per il mondo sportivo

    A cura di Katia Arrighi Il modello Eas, istituito con D.L 185/2008 è sempre stato uno di quegli adempimenti macchinosi che gravavano nel mondo associativo senza una reale utilità pratica eppure ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nello sport e nell’associativismo in generale. E’ un modello che comunica all’Agenzia delle Entrate molti dati già in loro possesso o variazioni a quei dati con possibilità di comunicazioni in forma agevolata. Il mancato invio entro il termine di 60 gg dalla data di costituzione come anche specificato nella circolare Agenzia Entrate 45/E /2009  ha comportato per anni problemi in ordine alla tenuta della effettiva possibilità in capo alle associazioni di mantenere i benefici fiscali riconosciuti di vantaggio. Abolito l'adempimento nel mondo sportivo con l' art.   6, comma 6-bis del D.Lgs 39/21 che così, testualmente, recita: Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30. La trasmissione del Modello EAS non è più obbligatorio nemmeno per gli enti del terzo settore in forza dell' articolo 94 comma 4 D.lgs 117/2017 che recita: Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2  e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.       Interessante, inoltre, la recente sentenza della CGT LOMBARDIA numero 667/17/2025 che, sull'onda di altre pronunce favoreli sul punto al Contribuente, prevede che non vi sia decadenza dai benefici fiscali in caso di mancato invio se, a livello sostanziale, gli organi accertatori rivelano la sussistenza di tutti i requisiti necessari per potersi dichiarare ente non profit. Cosa significa? Facciamo un esempio pratico: costituzione della asd invio nei termini del modello Eas rispettata la forma al momento del controllo si rivela, ad esempio, che la associazione è gestita da un presidente contemporaneamente unico istruttore, unica sua fonte di lavoro, assenza di soci a parte lui, la moglie e il padre, mancanza di convocazioni di assemblee, prelievi dal conto corrente della associazione per questioni personali. In un caso del genere non è l’invio del modello Eas a salvare da contestazioni né tantomeno il mancato invio a essere causa di contestazioni: è la sussistenza di una situazione tale da fare perlomeno presupporre non si possa parlare di una associazione sportiva vera quanto piu di una forma di impresa familiare a tutti gli effetti.

  • Nuovi codici Ateco anche per le DBN

    Una svolta epocale per alcune professioni fra le quali alcune difficilmente inquadrabili. A cura di Katia Arrighi Gestiamo da anni le realtà operanti nelle discipline bionaturali sostenendo da sempre che debbano avere un riconoscimento professionale a tutti gli effetti. E ciò anche a rischio di rimanere emarginati da chi - imprudentemente - ancora oggi le vorrebbe assimilabili al mondo sportivo. E' vero: durante i numerosi incontri e dibattiti le abbiamo definite una sorta “ di terra di mezzo “ fra la medicina e l’estetica, ben conoscendo la demarcazione netta che impedisce a un operatore delle discipline bionaturali di invadere impropriamente il primo o il secondo settore. Recentemente sono stati pubblicati i nuovi codici ATECO ( FONTE ISTAT ) e fra questi vi sono alcuni codici che interessano questo settore, fino ad ora inserito in un generico “ altri servizi alla persona ”. Il bene o il male di queste creazioni di codici ATECO non spetta a noi dirlo ma ve ne sono alcuni che ci hanno lasciati particolarmente stupiti, in termini di curiosità su come poi dovremo gestirli. Leggendo le note esplicative Ateco 2025 ( reperibili qui dal portale Istat ) tra le Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. quello che ha suscitato la nostra curiosità è quella dei Guaritori ! Si, avete letto bene. E' previsto un codice ATECO specifico anche per i Guaritori. Come inquadrare questa figura in un particolare ambito o riconoscerlo giuridicamente però non ci è dato saperlo. • Non è un medico, questo è certo; • Non è uno psicologo o uno psichiatra, è altrettanto certo; • Non è un estetista, non è un operatore delle Dbn. Cosa è e chi è un guaritore? E, soprattutto, che tipo di percorso accademico o scolastico deve seguire una persona che si definisce come tale? Chiunque di noi in qualsiasi momento può definirsi “ guaritore “ o nel mio caso “ guaritrice “ e esercitare con partita iva usando il codice corretto? Considerato che nel mio adorato 700 francese i Guaritori erano spariti per fare spazio ai Medici, il termine Guaritore, fino a che qualcuno non mi spiega dove sto sbagliando, lo associo ai Guaritori del medioevo. Aspetto, con impazienza e con curiosità, che qualcuno mi spieghi come posso fare, professionalmente intendo, ad inquadrare tale attività e sapere che tipo di documenti posso chiedere a lui/lei per attestare la sua competenza. Arriva una persona e dice “ Voglio aprire una partita iva come Guaritore ed emettere regolare fattura, di che documenti avete bisogno? “. La risposta per ora è “ BOH”, e spero tanto che qualcuno ci illumini al riguardo. Nella giungla degli attestati inventati, dei corsi di vario livello pseudo certificati con certificazioni inesistenti, di improvvisati corsi che promettono ogni tipo di professionalità, non vedo l’ora di vedere il primo che si inventa il corso per GUARITORE…. Di Primo, secondo e terzo livello per poi fare un bel Master ……………….. Nel frattempo che attendo di capire come funziona la professione del Guaritore i codici che possiamo indicare per le DBN sono quelli rientranti in questo gruppo : 86.96 Attività di medicine complementari e alternative Questa classe include discipline, servizi e attività svolte in ambito sanitario o comunque finalizzate a sostenere e tutelare la salute umana nei processi di prevenzione, cura integrata, riabilitazione effettuati da professionisti della salute. Questi servizi non si basano su dati scientifici che ne mostrino i benefici per la diagnosi e il trattamento delle malattie, e finora non sono stati valutati in modo completo a tal punto da essere universalmente accettati sulla base delle evidenze empiriche. Sono escluse le seguenti attività: - tecniche di trattamento del corpo, ad esempio shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na, qigong, cfr. 86.99 86.96.0 Attività di medicine complementari e alternative Le attività incluse in questa categoria sono suddivise in chinesiologia e attività di medicine complementari e alternative n.c.a. 86.96.01 Chinesiologia chinesiologia attività di chinesiologi di base attività di chinesiologi delle attività motorie preventive e adattate attività di chinesiologi sportivi Sono escluse le seguenti attività: attività di kinesiologia specializzata, cfr. 86.99.09 altre attività sportive varie n.c.a., cfr. 93.19.99 86.96.09 Attività di medicine complementari e alternative n.c.a. fornitura di servizi di medicina tradizionale che includono una serie di pratiche di lunga data e ancora in evoluzione, sviluppate all'interno di varie società prima o durante lo sviluppo della medicina moderna, ad esempio terapie tradizionali cinesi come agopuntura, preparati cinesi a base di erbe, Unani, preparati tradizionali africani fornitura di servizi terapeutici complementari, ad esempio terapia di Alexander, aromaterapia, terapia di Bach e altre terapie floreali, terapia corporea, medicina ayurvedica, fitoterapia, naturopatia, terapia nutrizionale fornitura di servizi terapeutici alternativi, ad esempio omeopatia, trattamenti chiropratici (chiroterapia), cristalloterapia, iridologia, radionica fornitura di servizi terapeutici di medicina osteopatica (osteopatia) nell'ambito multidisciplinare della prevenzione sanitaria attività di guaritori ipnoterapia attività di riflessoterapia attività di terapisti correttivi Cesar e Mensendieck naprapatia

  • La riforma dello sport: dialogo con i rappresentanti dei giovani e degli atleti, istruttori e dirigenti dello sport (replica)

    Riproponiamo il dialogo a più voci organizzato dalla "chat riforma dello sport" e moderato da Francesco Stasio e Katia Arrighi.

  • A Reggio Calabria lo sport e l'Intelligenza artificiale (Rassegna stampa)

    Si è svolto il 17 e 18 marzo 2025 presso l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria il V° Seminario internazionale “ Implicazioni economiche e politiche dell’intelligenza artificiale “, un’importante iniziativa rivolta a scienziati, professionisti, operatori economici e rappresentanti istituzionali interessati al fenomeno emergente delle tecnologie AI. Il tema centrale scelto per questa edizione è stato “Economia, Scienze Umane e Diritto dell’Intelligenza Artificiale”. I Consulenti dello sport erano presenti al panel Sport e Intelligenza Artificiale Fonte Strettoweb Reggio Calabria: concluso il V° Seminario internazionale su economia, diritto e scienze umane nell’era dell’Intelligenza Artificiale In particolare, si sono analizzati gli impatti economici delle tecnologie AI, gli aspetti etici e filosofici Durante il pomeriggio, nella terza sessione, moderata da Katia Arrighi dell’Associazione Consulenti dello Sport, un panel di esperti formato da Paolo Rendina, Emanuela Mirella De Leo, Celestino Bottoni, Angela Busacca, Ana Gonzalez e Elisabeth Berreiro si è confrontato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nello sport tradizionale e negli e-sport, analizzandone potenzialità e criticità. https://www.strettoweb.com/2025/03/reggio-calabria-concluso-v-seminario-internazionale-economia-diritto-scienze-umane-era-intelligenza-artificiale/1886437/ Fonte ildispaccio.it Durante il pomeriggio, nella terza sessione, moderata da Katia Arrighi dell’Associazione Consulenti dello Sport, un panel di esperti formato da Paolo Rendina, Emanuela Mirella De Leo, Celestino Bottoni, Angela Busacca, Ana Gonzalez e Elisabeth Berreiro si è confrontato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nello sport tradizionale e negli e-sport, analizzandone potenzialità e criticità. https://ildispaccio.it/agora/agora-reggio-calabria/2025/03/21/reggio-svolto-il-seminario-implicazioni-economiche-e-politiche-dellintelligenza-artificiale/

  • I luoghi dello sport: idee, progetti, realizzazione. Tra iconografia, norma e business

    Martedì 18 marzo 2025 , dalle 10 alle 13 si terrà presso l'Aula D3 – DiGIES – Cittadella Universitaria il Seminario inaugurale del modulo di “ IMPANTISTICA SPORTIVA ” nell'ambito del C.I. in diritto ed impiantistica sportiva CDS "Scienze motorie e diritto dello sport". Porteranno i saluti: Prof.ssa Angela Busacca , Coordinatore del CdS Avv. Fabio Giuseppe Colella, Presidente dell’Osservatorio Regionale sullo Sport  Dott. Antonino Scagliola , Presidente CIP CR Calabria  Avv. Giorgio Sandulli , Presidente Ass. Consulenti dello Sport  Prof. Franceco Pastura , docente di “Impiantistica Sportiva” Seguirà la tavola rotonda dal titolo "I luoghi dello sport: idee, progetti, realizzazione  Tra iconografia, norma e business " con gli interventi di Dott.ssa K. Arrighi Avv. Celestino Bottoni Avv. Emanuela Mirella De Leo Avv. Paolo Rendina  Avv. Francesca Solinas Avv. Francesca Stancati Dott. Claudia Cardamone Dott. Paolo Cicciù

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