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  • Come gestire una raccolta fondi di beneficenza

    di Dottoressa Claudia Cardamone, OC di Consulenti dello Sport Beneficus – Beneficentia, fare del bene attraverso la donazione di beni, denaro, o altro (come il proprio tempo) a titolo gratuito. Il dono è senza dubbio un atto di generosità, un modo per sentirsi parte attiva della società. Possiamo farci promotori di una raccolta fondi a titolo personale, i modi sono tanti anche grazie alla tecnologia che ci consente di creare raccolte attraverso facebook, Instagram, piattaforme di crowdfunding, ecc. La raccolta fondi può essere promossa da enti non commerciali con la finalità di finanziare uno specifico progetto e/o la loro attività istituzionale nel complesso. Anche in questo caso i modi possono essere tanti. A titolo puramente esemplificativo: cene solidali, lotterie, banchetti nelle piazze con o senza vendita di beni di modico valore, pesca di beneficenza, ricorso alle piattaforme digitali. In tutti i casi è importante individuare e rendere facilmente individuabile un obiettivo concreto e descrivere con chiarezza il progetto. Focalizzandoci sugli Enti non commerciali, questi hanno sempre avuto la possibilità di ricercare finanziamenti attraverso l’organizzazione di eventi per la raccolta fondi: direttamente, facendosi aiutare dai propri aderenti - volontari o dipendenti; commissionando l’organizzazione ad un’agenzia esterna; attraverso terzi, persone che organizzano spontaneamente la raccolta da devolvere all’associazione. Possibilità agevolata anche dal fisco (attraverso la non imponibilità), proprio perché, a parer mio, la raccolta fondi è un’attività che richiama i principi costituzionali del dovere di solidarietà sociale, nonché, di libertà di associazione da cui discende anche la totale libertà nella ricerca di sostenitori. E allora, per comprendere la natura fiscale delle raccolte fondi, pur cercando di non essere eccessivamente tecnici, dobbiamo richiamare il D.lgs. 460/97, l’art. 143 comma 3 lettera A del TUIR; la legge 133/1999 art. 25 comma 2. L’articolo 2 del D.lgs. 460/97, oltre a stabilire nell’art. 2 comma 2 l’esclusione dal campo Iva, aveva modificato l’art. 108 TUIR inserendo il comma 2-bis: “non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Questo articolo è poi defluito nell’art. 143 comma 3 lettera A) [si ricorda che per gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS i riferimenti legislativi saranno: art. 79 comma 4 lettera a); art. 87 comma 6; art. 89 comma 18 CTS quando sarà pienamente operativa la parte fiscale di cui al Titolo X del D.lgs. 117/2017]. La Legge n. 133 del 13/05/1999, invece, all’articolo 25 detta disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche e, al comma 2, estende la non concorrenza alla determinazione del reddito anche alle raccolte fondi effettuate in conformità a quanto prescritto dall’art. 143 c.3 lett. a), dalle associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16/12/1991 n. 398, e successive modificazioni. Questa non imponibilità ha dei limiti: l’organizzazione di massimo 2 eventi nell’anno e l’importo che non deve essere superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali (attualmente 51.645,00 euro). Da quanto sin qui richiamato, emergono le caratteristiche richieste a una raccolta fondi per essere non imponibile sia ai fini IVA che delle imposte dirette: PUBBLICA, ossia, devono poter contribuire tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza non solo i soci; OCCASIONALE, ossia, non deve essere l’attività principale dell’ente, bensì temporanea e episodica; CONTESTUALIZZATA, ossia, organizzata in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.  Inoltre, è possibile abbinare alla raccolta anche la vendita di beni o servizi di modico valore, magari cedendoli ad un prezzo superiore al valore intrinseco del bene/ servizio stesso. Della nostra raccolta fondi, dal punto di vista contabile, dobbiamo dare riscontro attraverso la redazione di un apposito rendiconto con annessa relazione dove si dia risalto, in maniera chiara e trasparente, alle entrate e alle uscite, queste minori delle prime. A questo sintetico quadro normativo aggiungo l’art. 7 Raccolta Fondi del D.Lgs. 117/2017 il quale, innanzitutto, definisce la raccolta come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. E fin qua nulla di nuovo. Nuova è la previsione della possibilità di organizzare l’attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa. Richiama, l’art. 7, i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico e la necessità di conformarsi alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore. Le linee guide sono state adottate con decreto del 9 giugno 2022 (GU n. 170 del 22/07/2022) a cui si rimanda - Di seguito le linee guida in formato PDF - CLICCA QUI

  • Le circolari sul terzo settore

    Questo contenuto è e sarà in continuo aggiornamento (dal sito del Min. Lavoro e delle Politiche sociali, Notariato, CNDCEC e Avvocatura) In questa prima pubblicazione indichiamo le CIRCOLARI E NOTE e le RISPOSTE AI QUESITI emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a chiarimento del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) e delle norme che reggono l'impresa sociale (D.lgs 112/2017). Pur di rango normativo secondario rispetto ai Codici risultano essere indicazioni indispensabili utili per l'operatività degli Enti la cui conoscenza risulta imprescindibile. Pertanto ne consigliamo anche noi vivamente non solamente la lettura ma, soprattutto, l'applicazione. CIRCOLARI E NOTE Nota direttoriale n. 14432 del 22 dicembre 2023 Artt. 30 e 31 Codice del Terzo Settore. Attivazione obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale. Ulteriori chiarimenti. Nota direttoriale n. 4581 del 6 aprile 2023 (file pdf) Articoli 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore. Coerenza e ragionevolezza nei riferimenti all'ispirazione confessionale degli Enti del Terzo Settore. Nota direttoriale n. 18655 del 2 dicembre 2022 (file pdf) Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica. Iscrizione al RUNTS per silenzio assenso. Nota direttoriale n. 17146 del 15 novembre 2022 (file pdf) Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore. Nota direttoriale n. 11379 del 4 agosto 2022 (file pdf) Articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore). Nozione di "interesse sociale" e di "particolare interesse sociale". Nota direttoriale n. 9663 del 30 giugno 2022 (file pdf) Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed Enti di Protezione Civile. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS. Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 (file pdf) Articolo 54 del Codice del Terzo Settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS. Nota direttoriale n. 5941 del 5 aprile 2022 (file pdf) Ordinamento contabile degli Enti del Terzo Settore. Articolo 13 del D.lgs. n.117/2017. Chiarimenti. Nota direttoriale n. 19740 del 29 dicembre 2021 (file pdf) Articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle ONLUS. Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 (file pdf) Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore. Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 (file pdf) Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità (aggiornamento circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019). Circolare n. 2 del 5 marzo 2021 (file pdf) Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali. Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020 (file pdf) Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo Settore. Chiarimenti. Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni. Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 (file pdf) Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori chiarimenti. Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019 (file pdf) Costituzione di associazioni ai sensi dell'art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 (file pdf), Legge 4 agosto n. 124 - articolo 1, commi 125-129, adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari. Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni. RISPOSTE AI QUESTITI Nota n. 10376 del 20 settembre 2023 Enti religiosi civilmente riconosciuti. Ramo ETS. Denominazione. Nota n. 8017 del 3 luglio 2023 Enti filantropici – obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS. Nota n. 2904 del 3 marzo 2023 (file pdf) Articolo 56 del Codice del Terzo settore. Convenzioni con APS e ODV. Nota n. 17314 del 17 novembre 2022 (file pdf) Richiesta di chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 71 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS). Nota n. 12675 del 14 settembre 2022 (file pdf) Quesito relativo alla legittimazione dei segretari comunali all'esercizio dell'attività di vidimazione del registro dei volontari. Nota n. 10358 del 14 luglio 2022 (file pdf) D.M. n. 39/2020 - Modello D - Rendiconto per cassa. Saldo iniziale disponibilità liquide. Nota n. 9184 del 16 giugno 2022 (file pdf) Circolare n.9 del 21/04/2022 - Validità temporale della documentazione contabile ai fini dell'attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica. Nota n. 4011 del 10 marzo 2022 (file pdf) Codice del Terzo Settore. Articolo 17, comma 5. Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro. Nota n. 11029 del 3 agosto 2021 (file pdf) Approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS. Nota n. 7551 del 7 giugno 2021 (file pdf) Chiarimenti in merito all'organo legittimato a nominare il Presidente all'interno degli Enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo settore. Richiesta parere. Nota n. 7180 del 28 maggio 2021 (file pdf) Vidimazione registro dei Volontari. Nota n. 7073 del 26 maggio 2021 (file pdf) Proroga per l'approvazione del bilancio sociale 2020 da parte degli enti gestori dei Centri di servizio per il volontariato (CSV). Estensione alla generalità degli enti. Nota n. 3877 del 19 marzo 2021 (file pdf) Art. 101 comma 2 D.lgs. n. 117/2017. Differenziazione dei quorum assembleari e verifiche da parte degli Uffici del RUNTS. Nota n. 293 del 12 gennaio 2021 (file pdf) Articolo 14, comma 2, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Nota n. 12411 del 16 novembre 2020 (file pdf) SOMS, artt. 42 e 43 del D.Lgs. 117/2017. Nota n. 11560 del 2 novembre 2020 (file pdf) Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017. Nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. Decorrenza obbligo. Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020 (file pdf) Statuti degli Enti del Terzo Settore. Adeguamenti statutari al D.Lgs. 117/17 "C.T.S." di Associazioni non riconosciute costituite con Atto Pubblico. Nota n. 9313 del 16 settembre 2020 (file pdf) Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all'interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Nota n. 6214 del 9 luglio 2020 (file pdf) Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell'organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l'approvazione delle modifiche statutarie. Nota n. 4477 del 22 maggio 2020 (file pdf) Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale. Nota n. 4313 del 18 maggio 2020 (file pdf) D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo Settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS. Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020 (file pdf) Relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore. Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020 (file pdf) In merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore. Nota n. 5093 del 30 maggio 2019 (file pdf) Articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato. Nota n. 4787 del 22 maggio 2019 (file pdf) In materia di ONG, relativamente all'applicazione dell'art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall'art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017. Nota n. 3734 del 15 aprile 2019 (file pdf) D.lgs. 117/2017. Attività di culto. Nota n. 3650 del 12 aprile 2019 (file pdf) Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità. Artt. 4 comma 1, 5 comma 1 e 21 del D.lgs. 117/2017. Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019 (file pdf) Art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Nota n.14899 del 13 dicembre 2018 (file pdf) Art. 99 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti "medio tempore". Nota n. 13982 del 30 novembre 2018 (file pdf) Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 - correttivo D.lgs. 105/2018. Nota n. 8756 del 7 agosto 2018 (file pdf) Quesiti in merito all'applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo. Nota n. 5686 del 15 maggio 2018 (file pdf) Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

  • Accertamenti fiscali: vantaggi inaspettati dalla 398 e dai pagamenti tracciabili

    A cura dell'Avv. Paolo Rendina Vi siete mai chiesti quale sia il termine entro cui gli Organi accertatori possono contestare l'attività associativa ? E, ancora: cosa succede se l'Associazione ha opzionato per il regime di vantaggio della Legge 398/91? E se avesse optato per la tracciabilità dei pagamenti? PREMESSA Oggi vi parliamo di prescrizione dell'azione accertativa ad opera degli Uffici che hanno il compito di verificare il corretto pagamento dei tributi (imposte, tasse e contributi) da parte dei contribuenti. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ACCERTATIVA IN GENERALE I termini di accertamento fiscale, ovvero il tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per verificare un Ente Sportivo è disciplinato, ai fini IRES dall’art. 43 del DPR n. 600/73 e, ai fini IVA, dall'art. 57 del DPR n. 633/72. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, in caso di corretta presentazione della dichiarazione dei redditi o Iva da parte del contribuente; Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla, da parte del contribuente. Schematizzando, rispetto agli anni d'imposta vi indichiamo i rispettivi termini per la notifica dell'accertamento in caso di dichiarazione omessa o nulla. Di seguito, invece, i rispettivi termini per la notifica dell'accertamento in caso di dichiarazione presentata. LA PROROGA COVID Come detto l’art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/20 (decreto Cura Italia) ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo slittamento in avanti delle scadenze di accertamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione. In pratica, per effetto di questa disposizione, tutte le annualità fino al 2018 le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno il 31 dicembre dei vari anni. Per queste annualità, quindi, diventa il 26 marzo. Quindi, il 26 marzo 2023 per l’annualità 2016 e così via. Sul punto vedasi la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 e le circolari n. 11/E/2020 (§ 5.9), n. 25/E/2020 (§ 3.10.4). TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E BENEFICIO IN TERMINI DI PRESCRIZIONE Dall’anno di imposta 2019, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 ed ora estesa a tutti i soggetti compresi gli enti associativi), coloro i quali garantivano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro potevano fruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Occorreva però, secondo il DM 4.8.2016, che il possesso dei relativi requisiti fosse indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio (si veda il relativo prospetto di nuova introduzione del quadro RS, denominato “Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016“). Per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72, la riduzione si applica a condizione che gli stessi abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015. Il D.M. è stato emesso in attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE ACCERTATIVA PER LE ASD IN 398 Dopo queste premesse eccoci ad un aspetto peculiare molto poco trattato se non, addirittura, completamente ignorato, della tanto "amata" Legge 398/91 ovvero di quel regime di "vantaggio" che garantisce all'Ente che lo ha opzionato minori adempimenti e un minor carico fiscale. Anche per questo, evidentemente, gli Uffici accertatori sono particolarmente sensibili a verificare che: il soggetto che ne usufruisce sia una vera realtà sportiva dilettantistica; sussitano in concreto i requisiti per mantenere il regime; non sussistano, anche per il passato, cause di esclusione; Cosa comporta l'uscita dal Regime lo sappiamo bene: decadenza dal beneficio; recupero a tassazione tanto ai fini IRES che IVA delle somme gestite con il regime; applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione (ma non solo). Secondo lo schema di cui sopra per un Ente privo di p.iva o che, pur svolgendo attività commerciale, si è avvalso del regime ordinario o di quello forfetario per gli enti non commerciali (previsto e disciplinato dall'Art. 145 T.U.I.R.), i termini di accertamento sono chiari. Ma lo stesso vale anche per gli Enti in Regime 398 ? La Legge 398/91 all'Art. 2 comma 2 ci dice che: 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. Al successivo comma 3 specifica che: 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quello che dice la norma è dunque chiaro: qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale dev'essere annotato; per i proventi soggetti ad IVA continua ad applicarsi l'imposta con le modalità dell'art. 74 comma 6 del D.p.r 633/72 Vediamo cosa dice quest'ultimo articolo al comma 6 (come modificato dalla Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1): 6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. Ragioniamo insieme: La forfetizzazione dell'IVA si applica a tutte le attività commerciali e non solo ai giochi, intrattenimenti e alle altre attività della tariffa allegata. Ciò in quanto l'art. 2 della Legge 398/91 al comma 3 ci dice chiaramente che per l'IVA delle attività commerciali delle sportive (tutte e, quindi, comprese le attività di sponsorizzazione) "l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui  (...)". Se, quindi, per i proventi commerciali trova applicazione l'art. 74 del D.p.r. 633/72 ci viene da chiederci: cosa significa quando il citato Art. 74 dispone che per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti ? La normativa di riferimento è contenuta nel D.p.r. 640/72 (imposta sugli intrattenimenti) il cui comma 1 dell'Art. 40, dedicato a Termini di decadenza - Rimborsi, testualmente recita: 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. in quanto l'Art.. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, prevede che «L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione». Si può qundi ritenere che per gli Enti che hanno opzionato per il regime forfetario di vantaggio di cui alla Legge 398/91 il termine per accertamento non coinciderebbe con quello previsto per chi non ha presentato la dichiarazione o l'ha presentata in altro regime (ordinario o forfetario ex Art. 145 T.u.i.r. fra tutti). L'Art.. 40 DPR 26 ottobre 1972, n. 640, espressamente prevede che, per i soggetti per i quali si applica l'Art. 74 "L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione". Secondo questo schema: In pratica gli Uffici avrebbero un anno in meno per la notifica dell'accertamento. PROBLEMI INTERPRETATIVI Molti Uffici (e anche Voi) potreste obiettare: In 398 non ho l'obbligo di dichiarazione IVA (ma delle imposte sui redditi certamente si); Il richiamo all'art. 74 è solo limitato alle modalità con le quali si deve "trattare" l'IVA (Oltre ad una interpretazione logica e sistematica esiste nel nostro sistema anche la c.d. interpetazione dottrinale da parte di giuristi e "cultori della materia". Ad ogni modo, se proprio non vi convince, ti chiediamo di darci una tua opinione sul punto COMMENTANDO QUI SOTTO); La contestazione della 398/91 andrebbe ad annullare i benefici anche ai fini prescrittivi (Ciò non è possibile e sarebbe contra legem) COSA DICE LA GIURISPRUDENZA ? (Qui una carrellata di sentenze) Di sequito trascriviamo uno stralcio da un paio di pronunce con la precisazione che, per quanto ci siamo sforzati nella ricerca, non abbiamo trovato precedenti che vedessero protagonisti enti sportivi dilettantistici. L'inoltro di un avviso di accertamento, anziché della cartella discendente da controllo automatico, non è conforme alla disciplina: posto che, se l'I.V.A. accertata in base alle stesse regole previste per l'i.s.i. ed è determinata in via forfetaria, e se, per il contenzioso I.V.A. in materia, si applica la disciplina del contenzioso i.s.i., l'Ufficio, qualora abbia ritardato ad effettuare il controllo e non abbia emesso la cartella nei termini, non può disapplicare la predetta regola adottando un avviso non previsto e non necessario (Corte di Cassazione - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1166) Va invece escluso che la fattispecie sia sussumibile nell'alveo dell'art. 40 d.P.R. n. 640 del 1972 (che prevede il termine di cinque anni dal giorno della violazione). È chiaro, infatti, che, qualora l'Iva sia stata determinata in via forfetizzata, la ripresa deve necessariamente essere operata con l'osservanza del meccanismo previsto dagli artt. 14 ter e quater cit., irrilevante e irrituale l'adozione di un avviso di accertamento, che resta inidoneo, per diversità di adempimenti e termini, a determinare un diverso esito. Qualora, invece, ricorrano i presupposti e le condizioni per l'adozione di un avviso di accertamento, lo stesso resterà soggetto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. (Corte di Cassazione - Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29180) (LEGGI QUI LA SENTENZA) IN CONCLUSIONE Pagamenti tracciabili e Regime 398/91 sono due variabili che possono sottrarre l'Ente Sportivo ai termini ordinari previsti dall'articolo 43 del DPR n. 600/73? A nostro avviso si. Termini certamente "più favorevoli" per il contribuente ma di cui, incredibilmente, si sente parlare poco o pochissimo. Il nostro ragionamento è del tutto errato? Il nostro ragionamento è del tutto corretto? Nel primo caso, poco male. Sarà comunque un motivo di difesa. Nel secondo caso, invece, sarà un motivo di difesa forte che, sin nella fase preliminare, vi permetterà di difendervi. Ad ogni modo le vicende associative sono tutte tremendamente diverse - le une dalle altre - come diverse le interpretazioni anche dei Giudici chiamati a decidere. A questo punto ci viene solo da pensare che se una riforma dello sport era necessaria, quella tributaria sarebbe dir poco fondamentale. SCRIVI QUI SOTTO I TUOI COMMENTI O CONTRIBUISCI AL CONTENUTO SE HAI TROVATO GIURISPRUDENZA ATTINENTE AL CASO

  • Un uomo che pratica lo sport...

    di Dott. Giuliano Lavagnini dottore commercialista in Piombino “Un uomo che pratica lo sport è molto meglio di un centinaio che lo insegnano.” Così diceva Knute Rockne, leggendario giocatore e allenatore di football americano, vissuto a cavallo tra l’800 e il ‘900. Partire da questa considerazione e da questa presa di coscienza, sembra essere il miglior spunto per identificare il ruolo che l’allenatore, il tecnico o l’istruttore debbano avere nella promozione dello sport e nella crescita degli atleti che siano loro affidati. Lo sport è un viaggio e se vogliamo un sogno: fare in modo che questo non finisca mai è una delle caratteristiche più importanti che un bravo allenatore deve avere. La capacità di allenare i sogni, questa è una delle qualità che caratterizzano un bravo Coach, come un bravo Capo, affinché il viaggio non finisca mai. La strategia che l’allenatore ha davanti a sé è quella di considerarsi una componente, importante finché si vuole, ma pur sempre una componente. Un non-protagonista, il cui compito è far diventare protagonisti gli atleti che allena. Ciò significa, quindi, che la Società, i suoi dirigenti e lo Staff tecnico debbono sapere esattamente quale desiderino sia il punto di arrivo, disegnando il percorso formativo che gli atleti dovranno seguire, per potere dire che sono diventati migliori di sé stessi e degli insegnamenti del loro coach. E allora, appare appropriato parlare di Coaching, cominciando dall’individuare cosa significhi. Il Coaching, secondo la definizione datane da Pannitti e Rossi, nel loro testo “L’essenza del coaching, F. Angeli 2012”, è un metodo di sviluppo di una persona, di un gruppo o di un’organizzazione, che si svolge all’interno di una relazione facilitante, basato sull’individuazione e l’utilizzo delle potenzialità per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento e miglioramento autodeterminati e realizzati attraverso un piano d’azione.” Quindi, cosa può definirsi la cosa più importante per chi fa Coaching, se non aiutare le persone a migliorarsi, piuttosto che limitarsi a impartire degli insegnamenti? E quale è l’ulteriore effetto se non quello che l’agire sul singolo, determina il fatale giovamento e la crescita di tutta la squadra?! Nell’ottica del percorso che porti al raggiungimento degli scopi che la Società e lui stesso si sono preposti, l’allenatore, per potere affrontare il compito non può non acquisire consapevolezza e responsabilità del ruolo e di quanto questo passo attraverso la crescita di sé stesso, sia come individuo, che come soggetto inserito nell’ambiente sportivo. È facile dire, quindi, che si debba stabilire un fortissimo legame tra tutte le componenti: dirigenza, staff tecnico e atleti, che generi quell’ impegno che, mirato al potenziamento delle attitudini sportive, contemporaneamente determini, la crescita umana della persona e del gruppo. L’allenatore deve porsi, quale esempio tangibile, come l’elemento facilitante il processo di cambiamento e di miglioramento, indicando gli obiettivi e i programmi per il loro raggiungimento, nonché ponendo in essere tutti i correttivi necessari, attraverso il monitoraggio costante e, al contempo, mediante lo stimolo negli allievi della capacità di scelta e della responsabilità che ne deriva. In ogni uomo, in ciascuno di noi, esiste un nocciolo duro disponibile a essere estratto per realizzare la naturale tendenza alla crescita. Questo è ciò che sosteneva Tom Landry, anch’egli allenatore di football americano e, mi pare, che non ci sia niente di più azzeccato, per definire quanto lo spessore umano di un Coach, nel processo di acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo, influenzi il parallelo processo di formazione umana e sportiva degli atleti. “Un allenatore è qualcuno che ti dice quello che non vuoi sentire, ti fa vedere quello che non vuoi vedere, in modo che tu possa essere quello che hai sempre saputo di poter diventare”.

  • Terzo Settore: le prime modifiche anche in tema di sport

    Di Paolo Rendina, Avvocato E' in questi giorni all'esame in sede referente da parte della XII Commissione (Affari sociali) della Camera il progetto di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, risultante dallo stralcio delle disposizioni contenute nel disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il testo, di soli 8 Articoli, all'art. 4 si propone di modificare in parte il  D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore). Tantissime le novità che interessano il LAVORATORE nelle APS, le ATTIVITA' DIVERSE, se si è ente del terzo settore iscritto anche al RnAsd, passando per la possibilità di svolgere le ASSEMBLEE a distanza e, non ultimo, di DELEGARE l'iscrizione al RUNTS. Ora andiamo ad analizzare tutte le novità seguendo quanto proposto con il Disegno di Legge. INDICE: ATTIVITA' DIVERSE RENDICONTI PER CASSA: NUOVI LIMITI E AGEVOLAZIONI DENOMINAZIONE DELL'ENTE E CONTROLLI VOTO ELETTRONICO E PER CORRISPONDENZA ORGANO DI CONTROLLO REVISORE LEGALE DEI CONTI LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE NEL TERZO SETTORE RETI ASSOCIATIVE DELEGA PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS TERMINI DEPOSITO RENDICONTI E BILANCI AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI ASSOCIAZIONI MILITARI IN CONGEDO ONLUS ATTIVITA' DIVERSE all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39» L'Art 4 del disegno di legge alla lettera a), inserita nel corso dell’esame in sede referente, introduce un periodo aggiuntivo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6 del Codice del Terzo settore, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. Il citato articolo 6 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate. Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. RENDICONTI PER CASSA: NUOVI LIMITI E AGEVOLAZIONI La lettera c) dell’articolo 4, comma 1, in esame è stata inserita dalla Camera. Tale lettera reca novelle all’articolo 13 del codice del Terzo settore. La novella di cui al numero 1) eleva da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica. La novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro; La novella di cui al numero 3) prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione del modello per quest’ultimo tipo di rendiconto sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia (oltreché previo parere del Consiglio nazionale del Terzo settore). La novella di cui al successivo numero 4) introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile. La successiva lettera m) – anch’essa inserita dalla Camera – modifica l’articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore, e successive modificazioni, al fine di porre un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera c) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata. Nel testo come riformulato dalla novella di cui alla presente lettera m), il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’articolo 86 del medesimo codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata. DENOMINAZIONE DELL'ENTE E CONTROLLI all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»; L'Art 4 del disegno di legge alla lettera b) integra con una nuova previsione l’articolo 11, comma 3, del citato  D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore). Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che per le imprese sociali20, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Con l’integrazione approvata si dispone che la previsione di cui al comma 3, si applichi (oltre che alle imprese sociali) anche alle imprese costituite in forma di associazione e fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 2221 del Codice del terzo settore. Viene poi disposto che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile sono esercitati nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente dagli uffici del Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 9 dicembre 1993, n. 580. VOTO ELETTRONICO E PER CORRISPONDENZA Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza La lettera c) dell’articolo 4, sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato D.Lgs. n. 117/2017, disciplinante l’assemblea delle associazioni del terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza. Come evidenziato nella relazione illustrativa finalità della norma è quella di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la formulazione attuale del citato comma 4 dell’articolo 24 il quale dispone che “l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota”. RIGUARDA I NOSTRI VIDEO PRATICI SULLE ASSEMBLEE ON LINE ORGANO DI CONTROLLO Con una modifica approvata in sede referente è stata poi inserita una nuova lettera d) che dispone alcune modifiche all’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2 del citato Codice del terzo settore. Va qui sinteticamente ricordato che l'articolo 30 (commi 1-8) reca disposizioni in materia dell'organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore. Ai sensi del comma 1, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore. Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l'organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Le modifiche dettate dalla nuova lettera d) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del terzo settore, portandoli, rispettivamente, a: 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale; 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate; 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio. REVISORE LEGALE DEI CONTI Con una modifica approvata in sede referente è stata poi inserita una nuova lettera e), che dispone alcune modifiche all’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del terzo settore. L'articolo 31 (commi 1-3) reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore. Il comma 1 dispone che - fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 (in materia di funzioni dell'organo di controllo) - le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Le modifiche dettate dalla nuova lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del terzo settore, portandoli, rispettivamente a: 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale; 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate: 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio. LAVORO AUTONOMO E DIPENDENTE NEL TERZO SETTORE Con un’ulteriore modifica approvata in sede referente è stata poi inserita la nuova lettera f) che apporta alcune modifiche all’articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale. Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 525, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Con la modifica approvata viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale (attualmente fissata al cinque per cento) di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale, e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. RETI ASSOCIATIVE La lettera g), inserisce un nuovo comma 2-bis, dopo il comma 2 dell’articolo 41, disciplinante le reti associative. Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1). Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del terzo settore. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Il citato art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018 prevede che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34; sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34. Come evidenziato nella relazione illustrativa la previsione sopra descritta è diretta a colmare una lacuna del testo normativo originario, introducendo una norma transitoria (simile a quanto già previsto negli articoli 32, comma 1-bis e 35, comma 1-bis del medesimo Codice, a proposito, rispettivamente, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale) che attribuisce un anno di tempo alle reti associative per adeguare il numero di enti che le compongono al minimo previsto dalla legge, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dal RUNTS. DELEGA PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS Con una modifica approvata in sede referente è stata aggiunta una lettera h) all’articolo 4 in esame, diretta ad operare una modifica puntuale all’articolo 47, comma 1, del citato D.Lgs n. 117/2017, disciplinante la domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS). La modifica proposta è diretta a consentire la presentazione della citata domanda anche ad un delegato dei soggetti espressamente indicati dall’articolo 47 (vale a dire il rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca). TERMINI DEPOSITO RENDICONTI E BILANCI Con ulteriori modifiche approvate in sede referente la Commissione è poi intervenuta sull’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del RUNTS. La nuova lettera i) dell’articolo 4 in esame, interviene sul comma 3 dell’articolo 48, primo periodo, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente. Il citato comma 3, primo periodo, dell’articolo 48 del D.Lgs n. 117/2017, dispone che i rendiconti e i bilanci degli Enti del Terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Con la modifica approvata si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili. AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI AL RUNTS Con un’ulteriore modifica approvata in sede referente è stata inoltre aggiunta una nuova lettera l) che integra il comma 4 dell’articolo 48 del Codice del terzo settore, disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del RUNTS. Il citato comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. Con la modifica approvata in sede referente si precisa che il termine – non superiore a centottanta giorni – debba essere non inferiore a trenta giorni. ASSOCIAZIONI MILITARI IN CONGEDO La lettera m) introdotta in sede referente, integra il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), aggiungendo all'articolo 89 (che reca disposizioni di coordinamento normativo) il comma 15-bis. Tale nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo Codice, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) contiene l’elenco delle associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati. Le associazioni ivi elencate, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, a norma dell’articolo 937 sono iscritte, a loro richiesta, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa. La norma in esame pone quindi come requisito lo svolgimento di una o più attività di interesse generale espressamente elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre la disposizione prevede il rispetto della composizione della base associativa e del perseguimento delle finalità di tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, di cui all'articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Per quanto concerne il requisito della strumentalità previsto dal Codice del terzo settore (articolo 6) riguardo all’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale indicate dall’articolo 5 del medesimo codice, la disposizione in esame dispone che tale requisito qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. ONLUS Infine, con una modifica approvata in sede referente, è stata introdotta la lettera n), che interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente. A tale proposito va ricordato che il comma 8 dell'articolo 101 del Codice del terzo settore precisa che la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 460/1997 e dell'articolo 4, comma 7, lettera b), del D.P.R. 633/1972. L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 460/1997, qualifica come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente, in caso di scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Inoltre, la lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. 633/197229, prevede che le associazioni ed enti che inseriscano nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (salvo diversa destinazione imposta dalla legge) possano beneficiare di disposizioni recate da altri commi del medesimo articolo 4 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, il comma 8 contiene previsioni dello stesso genere per gli enti associativi. Anche per essi, infatti, l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento ai sensi e per gli effetti, nel loro caso, del comma 8 dell'articolo 148 del  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico imposte sui redditi). Con la modifica approvata si aggiungono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra illustrato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente, prevedendo che tale previsione si applichi anche: in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati della medesima qualifica; alle ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 – vale a dire di soggetti che non sono enti del terzo settore - , non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. Viene comunque previsto che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 148 (Enti di tipo associativo), comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico imposte sui redditi).

  • Attività fisica adattata: definizione e vantaggi delle palestre della salute

    Con il termine Attività Fisica Adattata (in acronimo A.F.A.) la rifroma dello sport (Art. 2 Lett. e del D.lgs 36/2021) definisce i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. CHI PUO' SEGUIRE I CORSI A.F.A. ? Le attività sono rivolte sia alle persone con sindromi dolorose croniche (osteoporosi, artrosi o altre situazioni croniche che determinano limitazioni della mobilità) sia alle persone con esiti stabilizzati di disturbi neuromotori (ictus, Parkinson, ecc.). Sono inoltre previsti alcuni corsi per le persone anziane a rischio cadute. CREDITO D'IMPOSTA A.F.A. Il credito di imposta per Attività fisica adattata (Afa), introdotto dall’articolo 1, comma 737, della legge n. 234/2021, è stato previsto solo per le spese sostenute nell’anno 2022 e andava riportato nel modello 730/2023. Le modalità per l’accesso al beneficio sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2022, mentre con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023 è stata stabilita la misura del credito effettivamente spettante. Pertanto, come ha scritto qualche giorno fa l'Agenzia delle Entrate, nel modello 730/2024 potrà essere indicato solo l’eventuale quota non utilizzata in diminuzione delle imposte dello scorso anno. In particolare, nella colonna 3 (Residuo 2022) del Rigo G15 va indicato il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 17 (colonna 18 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del modello 730/2023 (o nel rigo RN47, colonna 51, del Mod. Redditi Pf 2023). Per chi presenta il modello Redditi Pf 2024 il credito di imposta residuo deve essere esposto nel rigo CR31 (colonna 3). IN CONCRETO: L'ESEMPIO PIEMONTESE (uno tra i tanti) A.S.L. TO 4 di Torino è promotrice di A.F.A. rivolta a cittadini adulti e anziani con problemi di mobilità articolare dovuti all’invecchiamento e alla sedentarietà e il benessere psicofisico legato all’attività motoria degli adulti e degli anziani Nell'azione di programma dell'Azienda le A.F.A. sono un percorso fondamentale contribuendo al miglioramento degli stili di vita dei cittadini promuovendo attività fisica per persone sedentarie o che, a causa dell’età, abbiano una diminuita efficienza delle articolazioni. Per tali ragioni si è posta come obbiettivo quello di organizzare percorsi di “Attività Fisica Adattata” accessibili a tutti i destinatari a basso costo. Nello specifico il progetto di A.S.L. TO4 prevede l’organizzazione, diffusa su tutto il territorio di propria competenza, di corsi permanenti di AFA condotti da personale laureato in scienze motorie ed adeguatamente formato in questo settore da un Ente di Promozione Sportiva individuato sul territorio (nello specifico è la UISP - Unione Italiana Sport per Tutti). Ci si permetta sul punto di evidenziare quanto sia importante anche per gli Enti Sportivi Dilettantistici e, soprattutto, del Terzo Settore, attuare quei programmi di co-progettazione e co-programmazione con la Pubblica Amministrazione (sul punto vedi tra tutti l'Art. 55 e 56 del D.lgs 117/2017). Come riporta la stessa A.S.L. la realizzazione del programma si ottiene attraverso il contributo attivo delle amministrazioni comunali, che rendono disponibili, in genere gratuitamente, gli spazi per svolgere tale attività. Sono inoltre coinvolti i medici di medicina generale, gli specialisti fisiatri ed ortopedici, che consigliano la pratica dell’AFA qualora la ritengano utile e idonea per i propri assistiti. È infine essenziale il ruolo svolto dall'Ente di Promozione Sportiva, che partecipa al programma sia per la parte organizzativa, sia fornendo i proprio istruttori per la conduzione dei corsi. L’attività fisica proposta è adeguata alle esigenze degli aderenti e consente una riattivazione progressiva della mobilità del corpo; si svolge a piccoli gruppi (10-12 persone) offre anche la possibilità di fare nuove conoscenze, socializzare e ridurre l’isolamento spesso presente tra le persone più avanti negli anni. Nel caso specifico i corsi si svolgono da settembre a giugno e consistono in due lezioni alla settimana di un’ora circa ciascuna. Allo scopo di rendere l’azione sostenibile, il progetto prevede la compartecipazione degli aderenti con un esiguo contributo finanziario destinato all’assicurazione e al solo compenso degli istruttori dell'Ente Sportivo. L’andamento dei corsi, le caratteristiche dei partecipanti e alcuni elementi di gradimento dei corsi e miglioramento delle performances sono oggetto di valutazione a fine anno. Per maggiori approfondimenti: Scheda progetto su Pro.SaSito Associazione Italiana Fisioterapisti Sito Azioni quotidiane Global Phisical Activity Net Mappa AFA 2022 Di seguito una bozza di : Locandina con codici QR Sedi e orari A.F.A. 2023/24

  • Il PNRR e lo Sport: in arrivo aiuti al mondo sportivo

    A cura di Katia Arrighi - Consulente del lavoro L’importanza per le realtà del mondo del terzo settore di avere aiuti economici a sostentamento delle loro attività è innegabile e una novità in tal senso è rappresentata da alcune disposizioni in tema di attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Iniziamo a capire insieme cosa è il PNRR di cui sentiamo sempre parlare in tv o leggiamo sui social. Il Piano si articola in 7 Missioni che altro non sono aree tematiche su cui intervenire: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (clicca qui); Rivoluzione verde e transizione ecologica (clicca qui); Infrastrutture per una mobilità sostenuta (clicca qui); Istruzione e ricerca (clicca qui); Inclusione e coesione (clicca qui); Salute (clicca qui); Re Power Eu (clicca qui). Mentre le priorità trasversali sono: Giovani (clicca qui); Parità di genere (clicca qui); Riduzione del divario di cittadinanza (clicca qui). Il 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.l. 19/2024 recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR La dotazione complessiva finanziaria del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro con l’integrazione avvenuta per i contributi aggiuntivi a fondo perduto assegnati all’Italia per il RepowerEur e all’adeguamento della dotazione finanziaria del PNNR alla rivalutazione del prodotto interno lordo (140 milioni circa). Il Dipartimento può, sulla base degli indirizzi dell’autorità di governo competente in materia di sport, autorizzare la riprogrammazione delle risorse afferenti alla misura per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine e l’efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati esclusivamente

  • Bandi e aiuti allo sport - aggiornato al mese di marzo 2024

    Indichiamo di seguito bandi e aiuti rivolti alle associazioni sportive e alle realtà sportive su tutto il territorio nazionale. 14 bandi presenti sul territorio nazionale Erogati da: Dipartimento sport Regioni Fondazioni DIPARTIMENTO PER LO SPORT Restituzione somme versate a titolo di contributi nel 2023 per i collaboratori sportivi https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/contributo-per-oneri-previdenziali-in-favore-delle-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche/ REGIONE PIEMONTE Bando sport per tutti Aces https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sport-tutti-misura-b1-sezione-progetto-aces Bando per enti di promozione sportiva piemontesi e associazioni benemerite piemontesi https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/piemonte-bando-sport-per-tutti-enti-di-promozione-sportiva-eps-e-associazioni-benemerite-ab Contributi a sostegno degli eventi sportivi 2023-2024 https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/grandi-eventi-sportivi-misura-b5 https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/manifestazioni-sportive-carattere-regionale-nazionale-internazionale-misura-b6 Sostegno alla valorizzazione degli sport tradizionali piemontesi pallapugno e pallatamburello - 2023/2024 https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sport-tradizionali-piemontesi-misura-b9 Contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva 2024 https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/AVVISO%20BANDO_impiantistica_sportiva_2024_firmato_signed.pdf REGIONE VENETO Bando per il sostegno di associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi e amatoriali https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=524422 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE Contributi per attività di promozione dell’integrazione europea e di interesse regionale file:///C:/Users/39329/CDS%20Dropbox/Katia%20Arrighi/PC/Downloads/1e76533e1cc4898e0b02b63427719d98.pdf Fondazione Caritro - Bando Cultura e Sport per il Sociale https://www.fondazionecaritro.it/wp-content/uploads/2024/02/BANDO-CULTURA-E-SPORT-PER-IL-SOCIALE-2024-x-pubblicaz-2-2-24.pdf Fondazione CR Firenze - Bando E-state insieme https://fondazionecrfirenze.it/wp-content/uploads/2024/02/BANDO-E-STATE-INSIEME-24.pdf Fondazione CR Vercelli – Bando SportiAMO 2024 https://www.fondazionecrvercelli.it/wp-content/uploads/2024/01/BANDO-SPORT-2024.pdf Fondazione Carifac - Bando Sport a/s 2023-2024 https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/fondazione-carifac-bando-sport-as-2023-2024 Fondazione di Modena - Energia+ https://www.obiettivoeuropa.com/bandi/fondazione-di-modena-energia CAMERA COMMERCIO COSENZA CCIAA Cosenza – Bando per lo sviluppo del turismo religioso, sportivo e congressuale. Anno 2024 – III Edizione https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-turismo-congressuale-religioso-e-sportivo-%E2%80%93-iii-edizione

  • Erogazioni al terzo settore: l'Agenzia chiarisce

    Dalla Redazione Dopo la pubblicazione del provvedimento che fissa al 4 aprile 2024 il termine entro cui inviare i dati relativi alle erogazioni ricevute nel 2023, Agenzia delle Entrate ha aggiornato la pagina con le soluzioni alle domande più frequenti pervenute dai contribuenti. Per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 4 aprile (vedi articolo “Elargizioni agli enti Terzo settore, comunicazioni entro il 4 aprile 2024”). Di conseguenza l’ente interessato dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come: Onlus Organizzazione di volontariato Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica oppure come altro ente iscritto al Runts, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale). Segnaliamo che è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia, in una pagina dedicata alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, una chiarimento tra le risposte alle domande più frequenti (che in conseguenza dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo scorso hanno subito piccole modifiche in termini di riferimenti normativi), In particolare veniva chiesto all’Agenzia cosa è cambiato, considerato che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento dello scorso 4 marzo, nel campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” sono presenti codici differenti rispetto allo scorso anno, per identificare la tipologia di ente del Terzo settore “comunicante”. Ad esempio: 0, per le Onlus 4, per le organizzazione di volontariato 6, per la fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico 7, per la fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica 8, per gli altri enti iscritti al Runts (articolo 83, commi 1 e 2, Dlgs n. 117/2017). (LEGGI QUI PER APPROFONDIRE)

  • Oneri previdenziali: arriva il contributo

    Dalla Redazione E' aperto sino al 22 Aprile il bando per l’accesso al contributo per gli oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il contributo concesso è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalla ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. La domanda potrà essere presentata attraverso la apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’art. 35 del decreto legislativo 2021, n. 36, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro. Per l’accesso al contributo dovranno sussistere i seguenti presupposti: essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d. lgs 28 febbraio 2021 n.39, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione; non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro; avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023. Di seguito puoi scaricare il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 2024 che definisce le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo. Inoltre sulla piattaforma del registro sono pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo. Per eventuali chiarimenti: registro@sportesalute.eu .

  • 5 per mille 2024: per le ASD è ora di presentare la domanda

    Per le ASD c’è tempo fino al 10 aprile per presentare la domanda per accedere ai benefici del 5 per mille per l’anno 2024, a meno che non siano già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Tutte le ASD che non si fossero già iscritte nel 2023, quelle appena costituite o quelle che nel 2023 non possedevano ancora i requisiti richiesti, possono presentare telematicamente la domanda di accreditamento inviando la richiesta tramite il sito del CONI, collegato con il sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso una ASD non presentasse domanda entro il termine previsto del 10 Aprile prossimo (avendo però maturato i requisiti richiesti entro quella data) potrà accreditarsi inviando la domanda entro il 30 settembre 2024, col pagamento di una mora pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115). Entro il 20 aprile 2024 il Coni pubblicherà gli elenchi delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse a usufruire del beneficio. Le correzioni di eventuali errori potranno essere richieste entro il successivo 30 aprile 2024 dal rappresentante legale dell’ASD o da un suo delegato, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del CONI territorialmente competenti. Entro il 10 maggio 2024 saranno pubblicati gli elenchi definitivi. Per informazioni: segreteria@consulentidellosport.com

  • D.A.SPO e mondo associativo, una nuova proposta di legge

    A cura dell'Avv. Paolo Rendina Pubblicata la proposta di Legge (ampiamente annunciata) che, nella previsione dell'On. Berruto (primo firmatario) ha, tra le altre finalità indicate nell'articolato, quella di inasprire le pene per coloro i quali si macchiano di condotte e reati di odio, razzismo e discriminazione. Ma, vediamo insieme, cosa si intende per DASPO, quali le novità che, dopo l'iter parlamentare, potrebbero essere apportate con questa PROPOSTA DI LEGGE e, infine, alcune considerazioni su DASPO e MONDO DILETTANTISTICO. CHE COS'E' IL D.A.SPO D.A.SPO è l'acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive introdotta nella Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 quale misura finalizzata a contrastare la violenza negli stadi. A livello internazionale il fenomeno esplose in tutta la sua gravità il 29 maggio 1985, in occasione della finale di Coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles, quando la violenza degli hooligans inglesi causò la morte di 39 persone, tra cui 32 italiani. Questo episodio scosse l'opinione pubblica a livello europeo e condusse, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, alla firma, e successiva ratifica, di un'apposita convenzione conclusa a Strasburgo il 19 agosto 1985. A livello nazionale la misura venne introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 e ad esse seguirono vari aggiornamenti: prima con il D.L. 22 dicembre 1994, n. 717 e la successiva conversione in L. 24 febbraio 1995, n. 45, poi con il Decreto legge 20 agosto del 2001, n. 336 seguito dalla conversione tramite legge del 19 ottobre 2001, n. 377. Ancora, con Il Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 e il Decreto legge del 17 agosto 2005, n. 162, con la successiva legge di conversione del 17 ottobre 2005, n. 210 (legge Pisanu) (varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania, che hanno causato la morte dell'Ispettore di Polizia Filippo Raciti), culminando con il DL 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con la Legge del 4 aprile del 2007, n. 41 (legge Amato). TIPOLOGIE DI DASPO L'attuale normativa individua tre distinte tipologie di D.A.SPO DASPO PENALE DASPO PENALE DASPO URBANO IL DASPO PENALE: E' un provvedimento di diffida penale ad avvicinarsi ai luoghi ove vengono svolti eventi sportivi, per un certo periodo di tempo,nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi ed emesso dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di una condanna per reati connessi ad una o più manifestazioni sportive, o per la violazione di una precedente diffida penale ad avvicinarsi ai luoghi interdetti. IL DASPO PREVENTIVO: Oltre al daspo penale, esiste anche il daspo cosiddetto preventivo. In questo caso non rileva la commissione di un reato ma può essere emesso in presenza dei presupposti individuati dall’articolo 6 comma 1 della legge 401 del 1989. In questo caso ad emettere la misura di prevenzione  nei confronti di un soggetto ritenuto “pericoloso”è il Questore. La misura consiste nel divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e a quelli relativi alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (articolo 6, comma 1), per un periodo di tempo stabilito dal Questore, eventualmente accompagnato dall’obbligo di firma, cioè di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni (comma 2). Tale obbligo è sempre disposto in caso di recidiva e in caso di violazione del DASPO precedentempente applicato (comma 5). In questo caso la violazione può essere accertata anche mediante sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi. Nel caso in cui al DASPO si aggiunga l’obbligo di firma del comma 2, il provvedimento deve essere convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del luogo della Questura (comma 2-bis e 3), a pena di inefficacia. Chi sono i destinatari del daspo preventivo? Cosa di intende per soggetti “pericolosi”? Anche in ragione della copiosa giurisprudenza e dottrina degli ultimi anni, si può sintetizzare che il destinario del provvedimento è: Chi è stato denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; Chi abbia partecipato attivamente a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico; I soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il giudizio di pericolosità non è riferito alla personalità intrinseca del destinatario, ma all’accertamento di condotte sintomatiche di pericolosità (Cassazione penale, sentenza n. 24338/2008 nonchè Sentenza n. 7487 del 2 agosto 2023 della terza sezione del Consiglio di Stato la quale ne ha ribadito i presupposti). Difatti "Il provvedimento di divieto è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi" (Cons. Stato, sez. III, n. 8381/2022). Il daspo preventivo può essere applicato a chi risulti condannato oppure denunciato, negli ultimi cinque anni, per: aver portato in occasione di una manifestazione sportiva armi improprie: mazze, bastoni, sfollagente, noccoliere (art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n.110); aver fatto uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art. 5 della legge 22 maggio 1975 n.152); aver introdotto emblemi o simboli razzisti o discriminatori (art.2 comma 2 del decreto-legge 26 aprile 1993 n.122); i reati di cui agli articoli 6 bis commi 1, e 2 e all’artticolo 6 ter della legge 401/1989; aver esposto striscioni e cartelli inneggianti alla violenza (art. 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007 n.8); alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza; per il delitto di rissa di cui all’articolo 588 del codice penale, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, (e cioè il delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale, di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale, e i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’ articolo 73 del testo unico n. 309/1990) anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. IL DASPO URBANO: Si riferisce al divieto di accesso a certi luoghi pubblici, indipendentemente dallo svolgimento di manifestazioni sportive. Disciplinato dal DL. n.14/17 (modificato dal D.l. 113/18, e successivamente dal D.L. 130/20, è definito dalla legge come “misura a tutela del decoro di particolari luoghi”. Di competenza del Sindaco che, insieme al Prefetto, può multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi "ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione" di infrastrutture di trasporto (strade, piazze, ferrovie e aeroporti). Il suo obbiettivo è dunque quello di di difendere della “sicurezza urbana”, intesa come quel bene della vita alla “vivibilità e al decoro delle città, da conseguire anche attraverso il contributo degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi: riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenzione della criminalità- in particolare di tipo predatorio- , promozione del rispetto della legalità, più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile” (cfr. art 4 DL. 14/17). LA PROPOSTA DI LEGGE Con la proposta di legge recentemente pubblicata, e che ora dovrà seguire l'iter parlamentare, si prevedono novità al DASPO SPORTIVO APPLICAZIONE AUTOMATICA DEL DASPO Con l’aggiunta di un nuovo comma, il comma 1.1, al medesimo articolo 6, si mira a rendere cogente per la pubblica autorità l’adozione del Daspo nei confronti di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive e che compiono atti che, con qualunque mezzo e strumento, quali gesti, posizione di cartelli, immagini, commenti denigratori, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti, con finalità discriminatorie, siano riconducibili o incitino alla discriminazione o all’odio razziale, etnico, territoriale, nazionale o religioso, o anche che pongano in essere qualunque manifestazione esteriore che rappresenti una rappresentazione tipica delle organizzazioni o dei gruppi che perseguono obiettivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, essendo costituiti per favorire la diffusione di ideologie discriminatorie, sempre che la condotta non integri un più grave reato. INASPRIMENTO DELLA DURATA Viene previsto di elevare la durata del Daspo per le condotte e i reati di odio, razzismo e discriminazione da un minimo di dieci anni a un massimo di venti. Attualmente inoltre, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASPO, l’interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto: la proposta di legge prevede invece che gli autori delle condotte di odio, discriminazione e razzismo non possano accedere a tale agevolazione. PER ODIO , DISCRIMINAZIONE E RAZZISMO, FIRMA OBBLIGATORIA Viene previsto che il DASPO per le condotte di odio, discriminazione e razzismo nei confronti di adulti ma anche di soggetti minori di età, unitamente alla prescrizione di comparire nell’ufficio o nel comando di polizia negli orari indicati, sia comunicato alla procura della Repubblica presso il Tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. GIUSTIZIA RIPARATIVA La proposta di Legge prevede, infine, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, adotti specifiche linee guida per regolare l’accesso ai programmi di giustizia riparativa sportiva da parte dei responsabili delle condotte di cui alla presente legge, sia persone minori di età sia adulti. DASPO E MONDO DILETTANTISTICO Come abbiamo visto la legge n. 401 del 1989 mira a prevenire fenomeni di violenza inibendo ai soggetti che si siano dimostrati violenti o incapaci di controllare i propri stati emotivi e passionali, legati allo sport, l'accesso a qualsiasi titolo, anche partecipativo, ai luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive. Nessuno ne è immune. Anche nel mondo del dilettantismo. E vale tanto per gli spettatori che per gli atleti. In particolare la Cassazione (Sentenza n. 35481/2021) ha infatti espresso il principio di diritto secondo il quale il provvedimento del Questore, di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, se da un lato non può limitare l'attività dello sportivo professionista dalla quale egli ricavi una retribuzione e con la quale estrinsechi la sua personalità, può invece vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche quale partecipante alla attività sportiva, a chi non eserciti professionalmente le stesse; Come detto il divieto è di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Bisognerà quindi fare particolare attenzione alle indicaizoni del provvedimento ma, quello che preme qui sottolineare, è non sono immuni spettatori, dirigenti e atleti del "dilettantismo" il cui comportamento - nel corso delle rispettive competizioni - ben potrebbe essere oggetto del provvedimento. Un Daspo della durata di 5 anni è stato infatti recentemente esmesso dal Questore di Padova, Marco Odorisio, nei confronti di un cinquantenne per insulti sessisti rivolti a un'arbitra di basket di 17 anni. Alla ragazza l'uomo aveva augurato di fare la fine di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato. Non dimentichiamo, infine, il ruolo della "giustizia sportiva" che interessa tutti i tesserati, e le rispettive società. a tutti i livelli e nel corso delle attività, competitive e non.

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