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  • Il lavoro nella equitazione: chi possiamo pagare se abbiamo un maneggio?

    di Massimiliano Zito È stato pubblicato il giorno 21/02/2024 il mansionario previsto per il mondo sportivo. Oggi, nell’equitazione, si può retribuire un soggetto definibile come “lavoratore sportivo“ se ha una di queste caratteristiche. Rientra nell’elenco dell’articolo 25 D.lgs 36/2021: Oppure rientra nelle figure che la Federazione degli Sport Equestri ha comunicato al Dipartimento per lo sport 1.      Event o Show director 2.      Commissario/Assistente al campo prova gara 3.      Segreteria di concorso – Assistente e collaboratore alla Segreteria di Concorso 4.      Segretario di Giuria 5.      Segretario/Speaker 6.      Maniscalco 7.      Responsabile delle scuderie 8.      Segretari di Giudici di Merito 9.      Commissario alle Partenze Regolamento Nazionale Salto Ostacoli 10. Docenti formatori sportivi 11. Direttore di Campo e assistenti di campo 12. Disegnatore di Percorso 13. Addetti alla sicurezza dei praticanti 14. Addetti al trasporto degli atleti cavalli 15. Addetti antidoping 16. Classificatori atleti disabili 17. Addetti al campo durante le gare o durante gli allenamenti 18. Speaker 19. Addestratori, Allenatori di cavalli, Trainer, Groom, Artieri, Stallieri, Palafrenieri, Tecnici di Scuderia, addetti ai cavalli atleti (o groom) Al di fuori di questi elenchi è impossibile inquadrare i collaboratori nell’ambito sportivo. Per maggiori informazioni contattare: maxzitorino@gmail.com

  • Il mansionario sportivo: cos'è e come cambia il lavoro sportivo

    Con questo video pratico entriamo nel merito del mansionario sportivo pubblicato, ai sensi di quanto disposto dalll’articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Un primissimo elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 25 comma 1 primo periodo del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e s.m.i. (atleta, allenatone, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva anche paralimpica, attraverso il CONI e il CIP (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO QUI) RISERVATO AGLI ABBONATI DELL'ACCADEMIA LIVELLO AVANZATO Ricordiamo che CDS ha convenzioni con Enti, Federazioni e Reti Associative scrivici per sapere se puoi accedere ai nostri contenuti anche gratuitamente. (PASSWORD Mansionario2024) Qui sotto potrai scaricare il mansionario sportivo ricordando che mancano ancora le mansioni per gli Enti

  • Dal Milleproroghe arrivano alcuni "aggiustamenti" alla riforma dello sport

    A cura dell'Avv. Paolo Rendina E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Dl. n. 215/2023, sulla proroga di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe) con cui vengono apportati alcuni importanti "aggiustamenti" per il mondo sportivo Ecco le novità portate dalla Legge di conversione n.318/24 IVA Ulteriormente prorogato il termine di entrata in vigore del "nuovo regime IVA" per le sportive dilettantistiche ora fissato al 1/01/2025. Quindi, ancora per tutto il 2024 si potranno ancora considerare "fuori campo iva" i corrispettivi specifici e le quote supplementari versate da soci, associati e tesserati. Per un veloce schema riepilogativo leggi "Schema di applicazione dell'IVA in ambito sportivo" QUI PREMI ESENTI FINO A 300 EURO Fino al 31/12/2024 non si applica la ritenuta del 20% ai premi sportivi erogati al tesserati, in qualita o atleti e tecnici in caso di superamento del citato limite, l'applicazione della ritenuta scatta per l'intero importo. Ecco cosa dice il nuovo comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Le versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. " Vi invitiamo ad ascoltare la puntata del podcast a cura dell'Avv. Paolo Rendina (QUI) PROROGA DEL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI PER I DIRETTORI DI GARA Viene prorogato al 31/03/2024 il termine per le comunicazioni al centro per l'impiego relative ai direttori di gara e soggetti preposti a garantire regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, convocati nel periodo luglio-dicembre 2023. RIAPERTURA TERMINI PER L'ISCRIZIONE FONDO PENSIONE FPLS EX ENPALS Viene prorogato al 30/06/204 il termine per l'esercizio del diritto di opzione, tramite i canali INPS, al fini del mantenimento del regime previdenziale già in godimento per i lavoratori sportivi iscritti, alla data del 30.6.23 nel Fondo pensioni per i lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex ENPALS. Il provvedimento riguarda gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici e istruttori oresso societa soortive che risultassero eia scritte al Fondo Pensioni per lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Si ricorda che scaduto il termine del 30/06/2024 senza che si esercitato il diritto di opzione il lavoratore verrà sottoposto alla disciplina previdenziale prevista dal D.Lgsl. 36/2021 (passando pertanto con iscrizione alla Gestione Separata). Sulla Circolare 88/2023 dell'INPS guarda il video corso della Dott.ssa Arrighi (QUI) ASSEMBLEE ON LINE ... C'E' ANCORA TEMPO Ulteriore proroga anche per le Assemblee on line. Infatti il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. Sino a tale data, pertanto, ancorché non previsto nei rispettivi statuti sarà possibile convocare e svolgere le assemblee a distanza con modalità telematica. Sulle assemblee on line e loro gestione vi inviatiamo a leggere la Massima del Notariato n.12 del 10 Maggio 2022 "Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS" (QUI)

  • Fiscalità e gestione dei premi nello sport

    Nel podcast dell'Accademia dei Consulenti dello Sport l'Avv. Paolo Rendina analizza la modifica apportata dalla conversione del Decreto Milleproroghe in materia di premi sportivi. ⬇️ se sei abbonato continua ⬇️ Di seguito la disposizione in materia di premi. Precisiamo che non è ancora certo se trovi effettiva applicazione anche il co. 3 (premi in natura) in quanto non espressamente previsto dal D.lgs 36/2021 art. 36 co. 6 quater. Art. 30   D.p.r. 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) Ritenuta sui premi e sulle vincite I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta, gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. Ringraziamo per il Jingle Giorgia Graziano: Attrice, ricercatrice, autrice e formatrice teatrale con laurea Dams a Bologna ha diverse esperienze lavorative all'estero. Educatrice, attualmente iscritta alla laurea magistrale in scienze pedagogiche, è impegnata in percorsi di studi perfezionamento nell'ambito corpo - danza (laban bartenieff). Vive felice in provincia di Como. Contatto : giorgiagraziano@hotmail.com Podcast dell’Accademia dello Sport e del Terzo Settore. Vietata ogni riproduzione non autorizzata.

  • Come gestire gli istruttori sportivi

    A cura della Redazione Per gli abbonati è on line il video pratico a cura di Antonella Lizza e Katia Arrighi sulla gestione degli istruttori sportivi. Chi è la Dott.ssa Antonella Lizza Laurea in Legge con tesi in “Informatica giuridica e diritto del lavoro” ha collaborato per molti anni con varie società e organizzazioni occupandosi di sviluppo risorse umane e gestione del personale, formazione professionale, comunicazione di impresa, modelli qualità e controllo di gestione. Nel 2015 inizia a operare nell’ambito dello sport e terzo settore collaborando con un EPS. Attualmente è responsabile nazionale del settore Fitness e Bodybuilding per ACSI e direttrice di Alta Formazione Fitness. Ha scritto numerosi libri e articoli, creato pacchetti e materiali didattici, sviluppato progetti di formazione e comunicazione. Di alto rilievo anche la carriera come tecnico sportivo e atleta di livello internazionale (per il bodybuilding, che la vede campionessa in carica al Miss Universe Master IBFA 2023).

  • Pubblicato il mansionario dei lavoratori sportivi

    A cura della Redazione Viene finalmente pubblicato, ai sensi di quanto disposto dalll’articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, un primissimo elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle indicate nell’art. 25 comma 1 primo periodo del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e s.m.i. (atleta, allenatone, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva anche paralimpica, attraverso il CONI e il CIP Teniamo subito a precisare che il Dipartimento con questo DPCM si è pervnuti all’approvazione di un primo elenco delle mansioni dei lavoratori sportivi necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive di cui all’art. 25 comma 1 del citato d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 mancando, di fatto, un "mansionario" degli Enti di Promozione Sportiva. Non entriamo qui nel merito delle singole mansioni approvate ma ci si permetta precisare, ancora una volta, che la qualifica di lavoratore sportivo dev'essere cucita "sartorialmente" su chi in concreto esercita la propria attività verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Ci preme anche ribadire che, oggi più che mai, la scelta di un sodalzio di instaurare un rapporto di lavoro dev'essere attentamente e preventivamente ponderata dal Consiglio Direttivo anche alla luce di quel divieto, noto a tutti, di distribuzione "indiretta" degli utili. Di segiuito le dichiarazioni del Ministro per lo sport e i giovani Dott. Andrea Abodi: “Oggi si aggiunge un ulteriore tassello normativo che va in direzione della piena attuazione della riforma del lavoro sportivo. È stato, infatti, pubblicato il decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalla legge, per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, regolamentate sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici. Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell’attività sportiva e che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto n. 36 del 2021 che ha riformato il lavoro in ambito sportivo”

  • Gestione contabile della Società a Responsabilità Limitata

    di Dott.ssa, Claudia Cardamone, Commercialista Nel panorama degli Enti Sportivi trovano posto le società di capitale come le società a responsabilità limitata. A dare una definizione legale è il D.Lgs. 36/2021 laddove, all’art. 6 del titolo II ne parla come una delle forme giuridiche che può assumere un ente sportivo richiamando, altresì, il Libro V Titolo V e VI del codice civile perché, ovviamente, le S.r.L. sono e restano società commerciali aventi per attività “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Questa attività, posta in essere senza scopo di lucro, sarà rivolta ad utenti solitamente tesserati allo stesso organismo affiliante la società e limitatamente per l’attività ad essi rivolta (dando per scontato la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti) la Società beneficerà delle stesse agevolazioni di cui godono le Associazioni sportive dilettantistiche. Tra queste agevolazioni, l’articolo 90 comma 1 della Legge 289 del 2002 ha dato la possibilità, anche alle società sportive, di beneficiare delle allettanti agevolazioni e semplificazioni previste dalla Legge 398 del 1991. Applicare questa norma agevolativa è una facoltà a cui si può accedere innanzitutto se i proventi commerciali dell’anno precedente non hanno superato i 400.000,00 euro, al superamento del quale - dal mese successivo – si passa al regime ordinario. Le facoltà, si sa, comportano oneri come quello di effettuare preventivamente la comunicazione all’ufficio SIAE territorialmente competente, e all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del quadro VO. In caso di omissione vale il comportamento concludente, per cui, non si decade dall’agevolazione, bensì si incorre in una sanzione amministrativa. Resterà pur sempre una società commerciale:  si costituirà tramite un atto pubblico redatto da un notaio, si iscriverà nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A. alla quale annualmente depositerà il bilancio ai sensi della IV direttiva CEE (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa); pagherà la Tassa di concessione Governativa,  terrà i libri sociali, dovrà comunicare il titolare effettivo, ma se in regime 398/91 godrà di uno snellimento degli adempimenti e vantaggi fiscali: non dovrà certificare i corrispettivi ed emettere fatture (tranne eccezioni); non dovrà tenere le scritture contabili prescritte dagli artt. 14 e ss DPR 600/73. Dovrà: conservare e numerare progressivamente e per anno solare le fatture emesse e d’acquisto; annotare nel registro IVA MINORI di cui al D.M. 11.02.1997, entro il 15 del mese successivo, i corrispettivi e qualsiasi altro provento commerciale riferiti al mese precedente.  Questo registro sarà opportunamente integrato dall’annotazione delle operazioni intracomunitarie, delle plusvalenze patrimoniali. Trimestralmente, senza calcolare gli interessi dell’1%, liquideranno l’Iva che verseranno tramite f24, rimanendo esonerati dalla presentazione delle liquidazioni iva periodiche (LIPE), nonché, dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale. Il calcolo dell’IVA da versare è fatto sulla base dell’art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/72, ossia attraverso una forfettizzazione del 50% o pari a 1/3 se si tratta di proventi relativi a diritti di ripresa televisiva. Il generale esonero dall’obbligo di emissione di fatture e certificazione delle operazioni (no emissione di scontrino / ricevuta, quindi dall’attuale obbligo di memorizzazione dei documenti commerciali) trova eccezione nell’emissione di fatture – ora elettroniche - per i proventi relativi a sponsorizzazioni, prestazioni pubblicitarie e per le cessioni dei diritti di ripresa televisiva e radiofonica. Applicando il regime della L.398/91, nel caso di rapporti con pubbliche amministrazioni, non si è sottoposti allo Split Payment (chiarito dalla circolare 15E/2015), ossia, il meccanismo secondo il quale una Pubblica Amministrazione anziché pagare l’intero importo evidenziato in fattura, pagherà solo l’imponibile trattenendo l’Iva che poi verserà all’erario. Altra facilitazione, che evita l’appesantimento degli adempimenti contabili, è quella di non sottendere alla procedura del Reverce Charge, ossia l’inversione contabile, un particolare metodo di applicazione dell’IVA che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi al pagamento dell'IVA dal soggetto che emette la fattura al soggetto che la riceve (esempio la pulizia locali). Un’altra segnalazione da fare è l’obbligo di effettuare con modalità tracciate i pagamenti di importo superiore ai 1.000,00 euro. Alla chiusura dell’esercizio (la S.r.l. sportiva è un soggetto IRES art. 73 c.1 lettera a), calcolerà l’imposta con aliquota del 24% su un imponibile pari al 3% dei proventi. Il mancato rispetto degli obblighi previsti non comporta la decadenza automatica dal regime agevolato di cui alla Legge 398/91 purché si posseggano tutti i requisiti previsti dalla legge, e si possa fornire all’amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile a determinare il reddito e l’IVA, bensì saranno applicate le sanzioni amministrative previste in materia di violazione degli obblighi contabili. Tuttavia il consiglio, al fine civilistico in primis, è quello di gestire la contabilità come una S.r.L commerciale a tutti gli effetti, contabilizzando correttamente le fatture e tutti gli ulteriori documenti contabili.

  • Analizzare lo Sport

    Riflessioni dell’avvocato Giorgio Sandulli - membro del consiglio didattico - scientifico del Master Sapienza in Diritto e Sport Il fenomeno sportivo è da alcuni anni oggetto di analisi che ne evidenziano la complessità. Banche, fondazioni, società di consulenza raccolgono dati interessanti e li presentano in maniera ragionata, raccordandoli e integrandoli così da renderli pubblici e comprensibili. Il fine ultimo non è solo conoscitivo, ma soprattutto guidare Istituzioni, sportive e non, verso interventi e riforme coerenti ed efficaci. L’analisi dello sport richiede da tempo un approccio intersettoriale che lo tratti come un fenomeno integrato nel più ampio contesto produttivo e imprenditoriale. Come detto non è solo questione di dati, comunque importanti perché spesso noti solo agli addetti ai lavori, ma l’utilità di questi studi sta nel tessere e disegnare un quadro ampio ma unitario e sottoporlo a uditori non sempre attenti a questo fenomeno o, almeno, che non ne hanno presente la reale dimensione. La matrice “economica” di queste analisi ne caratterizza i risultati. Tale caratterizzazione “economica” delle indagini è positiva in quanto spinge gli operatori sportivi - abituati a misurare le prestazioni sportive di prestigio e i risultati di eccellenza nelle più recenti competizioni o al limite il dato numerico dei partecipanti a una manifestazione o degli spettatori di un evento sportivo – ad adottare metodi di analisi e di misurazione nel tempo degli standard acquisiti e degli obiettivi da perseguire. Acquisito questo metodo, occorre fare un altro passo avanti indicando un approccio ulteriore da integrare nelle prossime analisi e ricerche essendo maturo il tempo per avviare una più compiuta rappresentazione della “dimensione umana qualitativa" della dimensione sportiva. Il riferimento qui non è ai “valori” dello sport quali l’inclusione, la solidarietà, la capacità di consolidare una comunità ... né ai caratteri della performance sportiva funzionale rispetto alla salute e al benessere psico-fisico … né all’aspetto umano dei tecnici e degli istruttori che ci accompagnano nella scelta e nella progressione della pratica sportiva quotidiana. Questi sono tutti aspetti importantissimi ma già ampiamente affrontati. Il riferimento è, invece, alla dimensione qualitativa della “infrastruttura umana” di necessario supporto al movimento sportivo. Le future analisi dovrebbero guardare anche ad altri aspetti quali ad esempio: Quali professionalità e quali competenze sono indispensabili per promuovere e sviluppare lo sport? Quale tipo di formazione manageriale è necessaria? Evidenziati i fabbisogni formativi, come sviluppare le risorse umane che sono già da tempo dedicate alla gestione dello sport? Come valorizzare le eccellenze esistenti, magari riorganizzandole e mettendole “in rete"? Quale quadro normativo e regolamentare è realmente idoneo allo sviluppo dello sport? Senza essere guidati solo ed esclusivamente dalla necessità di garantire diritti ai lavoratori sportivi pur senza gravare troppo i sodalizi. Acquisito che lo sport è un fenomeno sempre più complesso, che si intreccia con altri comparti produttivi, le persone chiamate a gestire un fenomeno così articolato possono agire e comportarsi come in passato? Possono far ricorso alle medesime competenze che sono state messe in campo in questi decenni? Oppure le risorse professionali e umane presenti devono essere formate e riqualificate? E magari gli ambienti di lavoro e le Istituzioni sportive devono essere contaminati da altre culture produttive e professionali non necessariamente cresciute nei campi e in pista? Per altro verso, analisi riferite ad altri settori produttivi contengono già ricerche che si concentrano anche sulle dinamiche per la creazione delle regole: sul Dialogo istituzionale e sul Dialogo sociale, nonché su rappresentanza e rappresentatività ai fini di un proficuo rapporto tra le Parti sociali. Perché l’esigenza di un quadro normativo chiaro e coerente, preteso da tutti gli operatori alle prese con una riforma necessaria ma che ha lasciato molti sconcertati - si realizza anche e soprattutto attraverso un adeguato riparto delle competenze tra le Istituzioni; e pure a tal fine le stesse Parti sociali possono svolgere un ruolo importante. Se si vogliono sviluppare anche questi aspetti nelle prossime analisi pubbliche, sono numerosi i soggetti che possono portare un contributo, utile anche se si tratta di Enti “non sportivi” in senso tradizionale: Università e centri di formazione manageriale (anche quelli meritoriamente gestiti dalle Istituzioni sportive), Agenzie per il lavoro, professionisti di varia estrazione sensibili alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane, Parti sociali che stanno gestendo i "primi" negoziati collettivi ... tutti insieme potrebbero offrire un valido supporto di analisi prima e di contributo fattivo poi facendo rete nell’orientare la formazione di addetti, funzionari, professionisti, dirigenti e consulenti capaci di gestire quella complessità che, ormai è chiaro a tutti, attraversa il fenomeno sportivo. Tra i tanti enti validi e autorevoli, il Master Sapienza in Diritto e Sport ha deciso di lanciare il sasso nel confrontarsi con operatori e Istituzioni di varia estrazione e aspetta tutti al CNEL e in Sapienza il 16 e 17 per il seminario pubblico di avvio del Master dedicato a uno degli aspetti sopra citati ossia CCNL e Sport.

  • Le responsabilità per erronee compilazioni Uniemens e Lul

    A cura del Dott. Giancarlo Mascaro, Consulente del Lavoro in Catanzaro - Presidente Federazione Italiana Taekwondo, Comitato Regione Calabria. Con l’entrata in vigore della Riforma sullo sport, regolata dal d.lgs n.36/2021, sono diverse le procedure e gli adempimenti che i sodalizi devono compiere per essere in regola con la normativa rivolta alla gestione dei lavoratori sportivi e conseguente aggravio sui costi di gestione. Al fine di una loro ottimizzazione, ed in linea a quanto dichiarato nei mesi scorsi dal Ministro per lo sport e i giovani Dott. Andrea Abodi, per uniformarsi ai diversi adempimenti, il RNASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) si propone come uno strumento comodo, facilmente utilizzabile dai dirigenti sportivi e dunque soprattutto economico. Tuttavia, l’esperienza che stiamo maturando, sembra far percepire che il riadattamento di moduli fac – simile messi a disposizione in rete e la mera compilazione dei dati su un portale, stia portando a trascurare la funzione dei legali rappresentanti, con le responsabilità connesse e conseguente rischio di consolidare abitudini scorrette tra gli addetti ai lavori, finchè poi non sopraggiungono i controlli degli enti preposti! Avremo certamente sentito espressioni del tipo “tanto fa tutto il RAS e risparmio”, “hanno detto che non ci saranno controlli”, ovvero “fanno tutti così, quindi dovrebbero beccarci tutti”. Con l’entrata in vigore della riforma, è opportuno ricordare che dal 1° luglio 2023 il collaboratore si è trasformato in lavoratore ed il sodalizio in datore di lavoro con le responsabilità conseguenti, pari a quelle di ogni altra impresa che impiega dipendenti. In pratica, occorrerà avere molta attenzione nella predisposizione, trasmissione e conservazione della documentazione, ricordando che l’unico responsabile (in maniera illimitata) è proprio il legale rappresentante nel caso più diffuso delle associazioni sportive dilettantistiche, prive di personalità giuridica. Con l’obiettivo di fornire un’adeguata informazione ai dirigenti sportivi, nell’ambito degli adempimenti da porre in essere, è sembrato doveroso soffermarsi sulla gestione del flusso Uniemens e del Libro Unico del Lavoro, poiché trattasi di procedure quasi sconosciute fin’ora in ambito sportivo, irrilevanti ai fini del calcolo del pagamento della retribuzione o contribuzione e quindi apparentemente trascurabili. In realtà, come vedremo, è proprio per via delle responsabilità che ne derivano per il sostituto d’imposta e del quadro sanzionatorio che tali adempimenti sono così importanti. Analizziamoli nei particolari. La comunicazione Uniemens, introdotta con la legge 24 novembre 2003 n. 326, obbliga i datori di lavoro ad inviare mensilmente all’Inps i dati retributivi e le informazioni utili per calcolare i contributi anche dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi. Tale adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione del cedolino paga o all’erogazione del compenso. Qualora l’ultimo giorno sia festivo, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo. In pratica, l’ente sportivo, nelle funzioni di sostituto d’imposta, dopo aver erogato il compenso, qualora il collaboratore abbia superato la soglia annua dei 5.000 €, dovrà prima predisporre il modello F24 relativo alla sezione Inps individuando le causali contributive corrette, effettuare il versamento e quindi trasmettere entro i tempi indicati il flusso Uniemens, all’interno del quale dovrà indicare tutte le informazioni necessarie che l’ente previdenziale utilizza per calcolare quanti contributi versare, ovvero effettuare le verifiche formali se il totale dei versamenti sostenuti risulta corretto. Attraverso tale procedura l’ente potrà abbinare l’ammontare dei contributi versati, per ogni percipiente individuato tramite codice fiscale. Occorre prestare molta attenzione nella procedura di compilazione e soprattutto rispettare le scadenze in quanto ogni errore o tardività è di fatto considerato per l’ente “omissione” o nei casi peggiori “evasione”. Riferimento principale, è la circolare n. 106 del 5 luglio 2017 dell’Inps, che riprende il regime sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 116 commi 8 e 9. Cosa prevede la normativa. Nello specifico, per quanta riguarda il flusso Uniemens possono configurarsi due fattispecie di illeciti: omissione contributiva (comma 8, lettera a) ed evasione contributiva (comma 8, lettera b). Costituisce caso di omissione contributiva il mancato o ritardato pagamento dei contributi in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie. In tal caso, è prevista una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Il mancato invio delle denunce, costituisce invece il caso più grave di evasione contributiva, in quanto intende la volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro, ovvero le retribuzioni al fine di non versare i contributi. In tal caso la sanzione civile è pari al 30% con un massimo del 60% dei contributi non versati. In entrambi i casi, tuttavia, è prevista la possibilità di ravvedimento entro 12 mesi dalla data di scadenza dell’adempimento, o comunque prima di ogni ispezione o accertamento, pagando anche la contribuzione denunciata nei successivi 30 giorni, con utilizzo delle agevolazioni previste dall’art. 116, comma 8 lettera a), ovvero quelle relative ai casi di evasione contributiva. A chiusura del periodo d’imposta, l’ultimo adempimento da mettere in scadenza è la gestione del Libro Unico del Lavoro (LUL). Previsto dall’art. 28 comma 4 del D.lgs 36/2021, da predisporre eccezionalmente entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (anzichè mensilmente), per l’anno di riferimento 2023 è stato posticipato a data da destinarsi con circolare 1/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, causa mancata adozione di apposito D.P.C.M. con le specifiche tecniche per poter usufruire dei servizi disponibili su RAS. È opportuno analizzare anche in questo caso le caratteristiche principali. Il Libro Unico del Lavoro rappresenta il registro principale, nonché obbligatorio, per tutti i datori di lavoro, introdotto con il Decreto legislativo n. 112 del 2008, con lo scopo di riassumere in un unico registro tutti i principali dati dei contratti lavorativi. Oltre ai dati del sodalizio sportivo, è d’obbligo indicare per ogni singolo collaboratore tutte le registrazioni relative all’assunzione, variazioni contrattuali, risoluzioni, nonché i dati retributivi e contributivi. Occorre quindi procedere con la vidimazione e numerazione in modo unico, sequenziale e continuativo; infine è previsto un periodo di conservazione del documento pari a 5 anni dall’ultima registrazione. La conservazione può avvenire anche su supporto informatico purché sia garantita, la consultabilità in ogni momento, l’inalterabilità, l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, anche in questo caso occorre prestare particolare attenzione alle modalità e tempistiche richieste dalle normative, per non incorrere in errore. In particolare, l’art. 39 del D.lgs n. 112/2008 prevede: per la mancata esibizione del LUL in sede ispettiva una sanzione pecuniaria da 200 € a 2.000 € per la mancata istituzione del LUL una sanzione tra i 500 € e 2.500 € per omessa o infedele registrazione sanzioni tra i 150 € ed i 1.500€, fino ad un massimo di 6.000 € con presenza di lavoratori superiori a 10 per tardiva registrazione sanzioni da 150 € a 6.000 € in relazione alla gravità e numero di lavoratori Tali sanzioni operano naturalmente solo per la tenuta e conservazione del Libro Unico, senza tener conto di eventuali risarcimenti dovuti ai lavoratori. In conclusione, al termine di questa analisi, sembra quindi logica una riflessione: è lecito per ogni dirigente sportivo che gestisca piccoli o grandi sodalizi puntare a ridurre i costi, soprattutto nel periodo attuale; tuttavia è bene investire nella formazione di un responsabile amministrativo o nell’affiancamento di un professionista per non rischiare di incorrere in situazioni troppo rischiose.

  • Se l'ex presidente non lo comunica ... rimane responsabile

    A cura di Katia Arrighi - Consulente del lavoro Oggi commentiamo l'Ordinanza della Cassazione n. 1028 del 22 novembre 2023, dep. il 10 gennaio 2024 con la quale viene espresso un principio molto chiaro: quando cessa la carica di legale rappresentante di un'associazione bisogna comunicarlo altrimenti si resta responsabile nei confronti del fisco. Per il princio di democraticità sappiamo bene che nel mondo associativo le "cariche" non sono "eterne" e che il "ricambio" dovrebbe essere, oltre che previsto statutariamente, "naturale". In questi casi il Presidente uscente, a seguito di tornata elettorale o di legittime dimissioni, deve però - da sempre - seguire (anche) la procedura di comuniczione all'Agenzia delle Entrate. Ma non sempre però ciò avviene ingenerando problemi e incomprensioni. ECCO DI COSA PARLIAMO Recentemente ci ha chiamato in Studio un (ex) Presidente di una ASD dicendoci di essersi dimesso e, pertanto, di far riferimento al Signor Carlo, nuovo presidente. In situazioni come queste non stupitevi se vi sentirete rispondere una cosa tipo: "Faccio volentieri riferimento a Carlo ma fino a che non mi mandate il verbale di dimissioni e di nomina di Carlo in modo da attivare la procedura corretta Lei resta e resterà il responsabile”. Ed è altrettanto probabile che ci si senta rispondere più o meno così: "E’ impossibile e poi io non ho tempo per queste cose”. Pur avendo mandato più di una mail per ricordare il problema, non abbiamo più ricevuto risposta evidentemente in quanto, nella sua mente come in quella di chiunque si è sentito rispondere così da noi, lui si sente “a posto cosi”. E forse, con molta probabilità, anche perché consigliato da chimere che dicono cose più simpatiche e accondiscendenti delle nostre. A ricordarci però che cosa è necessario fare in caso di dimissioni del Preseidente è la Corte suprema di cassazione che, nell'ordinamento giudiziario vigente nella Repubblica Italiana, rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria. E ci dice una cosa molto semplice: fintanto che l'Amministrazione Finanziaria non viene a conoscenza che non siete più i legali rappresentanti, per il fisco rimane responsabile il Presidente uscente. I FATTI Durante le fasi di avvio dell’attività ispettiva l’Amministrazione finanziaria si è fatta assistere da colui il quale risultava essere il legale rappresentante anche se in fase di colloquio iniziale lo stesso a dichiarato “ho cessato questa carica tempo fa”. Da un controllo è poi risultato che nessuno aveva provveduto alla comunicazione necessaria al fine di rendere operativa tale scelta e l’Amministrazione non ha fatto altro che considerare il soggetto il vero e unico rappresentante in difetto riguardo alla possibilità di dimostrare la veridicità della sua posizione. Ripeto ciò che ho indicato in premessa: non è inusuale. Nel mondo associativo c’è questa strana convinzione che gli adempimenti burocratici siano il frutto malato della volontà di qualche professionista o consulente e che non siano mai necessari o dovuti. Ma non è cosi, purtroppo. La burocrazia e la sua inesorabile macchina comunicativa investe il mondo del non profit esattamente come il mondo commerciale . COSA FARE IN CONCRETO ? Nel caso di cessazione della carica del legale rappresentante (presidente) per qualsivoglia ragione (dimissioni, morte, elezioni, revoca etc.) è necessario comunicare le variazioni ed è obbligatorio farlo. L’Ordinanza del 10 gennaio 2024 n. 1028 (che vi trascriviamo qui sotto) ribadisce solamente quanto già era previsto dalla Legge: anche le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate a ottenere l’attribuzione del codice fiscale all’interno del quale deve essere indicato il nominativo e il codice fiscale del legale rappresentante e che lo stesso modello (scarica qui il Modello AA5/6) deve esser usato per le variazioni ed è necessario depositare la delibera assembleare di cambio presidente presso l’Agenzia delle Entrate per dare data certa entro i 30 giorni successivi al cambio della carica. NON SOLO FISCO Ci si permetta anche di precisare che si rimane reposnabili non solo per il fisco ma anche nei confronti di tutti coloro i quali intrattengono un rapporto con l'Ente. Si pensi soltanto al proprietario dell'immobile nel quale la ASD è in affitto. Se non vengono pagati i canoni certamente si rivolgerà all'Associazione ma, trovando incapiente il patrimonio, da chi pensate che andrà a richiedere il dovuto? Se nessuno comunica un cambio della Presidenza, l'ex Presidente, in ragione degli Art. 18 e 38 del cc. potrebbe vedersi invischiato in un procedimento giudiziario. Come sappiamo per le associazioni le responsabilità sono stabilite dagli art 18 e 38 del Libro I del Codice Civile. L’art 18 Cod. Civ. stabilisce espressamente che: “Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”. Il successivo art 38 Cod. Civ. stabilisce invece, proprio per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che ha agito in nome per conto dell’associazione”. Precisiamo però che per la Legge si risponde personalmente solo per le attività negoziali concretamente messe in essere. In questo caso l'(ex) Presidente non divrebbe quindi rispondere ma, in concreto, dovrà comunque difendersi (cfr. Corte di Cassazione n. 12714/2019) e provare, in concreto, la propria estraneità (ovviamente depositanto anche il verbale con il quale c'è stato il "passaggio di consegne" o la "lettera di dimissioni" e relativa accettazione). Ne vale la pena fare tutta questa fatica quando basterebbe inviare una semplice comunicazione? Di seguito il testo dell'Ordinanza Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 22/11/2023) 10/01/2024, n. 1028 (...) Svolgimento del processo 1. A.A. era attinto da due avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativi agli aa.ii. 2006 e 2007 notificatigli nella qualità di presidente e legale rappresentante "pro tempore" (cfr. sentenza in epigrafe) dell'associazione sportiva dilettantistica F.C. Gu.. Il A.A., nella qualità di legale rappresentante di F.C. Gu., proponeva separate impugnazioni, deducendo, per quanto di interesse, la nullità degli avvisi in ragione dell'aver dichiarato, in sede di verifica, di non essere più il legale rappresentante e dell'avere, ciò nonostante, i verificatori omesso di appurare la circostanza. 2. La CTP di Campobasso, con sentenza n. 48/1/12, rigettava i ricorsi riuniti. 3. "F.C. Gu. in persona del rappr. legale A.A." (cfr. intestazione della sentenza in epigrafe) proponeva appello, accolto dalla CTR, che (a tenore della motivazione di detta sentenza), osservava: Elemento che (...) appare decisivo (...) è quello relativo al difetto di rappresentanza legale della società ("recte", associazione) in capo dall'odierno appellante che, all'atto della verifica già da alcuni mesi era cessato dalla carica di presidente. Di conseguenza tutta l'attività di verifica, come pure la notifica al predetto degli avvisi di accertamento, devono ritenersi affetti da radicale nullità. A tale proposito non assume alcuna importanza la circostanza che del cambio di presidente non sia stata data comunicazione all'Autorità finanziaria perché di tale successione nella carica era stata notiziata la competente FIGC e perché in ogni caso tale comunicazione incombeva su un nuovo presidente e non sul A.A. che, non a caso proprio perché non più investito della rappresentanza legale della società, è stato prosciolto dall'imputazione relativa allo smarrimento e distruzione della documentazione contabile. Appare indubbio che l'operato dell'Ufficio è stato caratterizzato da superficialità ed estrema approssimazione perché sarebbe stato preciso onere dei verificatori, cui era stato fatto presente che il A.A. non aveva più la rappresentanza della società ("recte", associazione), di verificare tale circostanza e indirizzare l'accertamento nei confronti del nuovo presidente. È pur vero infatti che, ai sensi dell'art. 38 c.c., per i debiti di imposta(,) chiamato a rispondere personalmente e solidalmente (...) è il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la complessiva gestione sociale nel periodo considerato (e quindi nel caso specifico il A.A.), ma è non meno vero che, trattandosi di responsabilità solidale con l'associazione sportiva, è pur sempre necessario che nei confronti di quest'ultima, nella persona del suo presidente "pro tempore", sia stata effettuata una regolare verifica fiscale: cosa che, per i motivi innanzi enunciati, non è avvenuta. 4. Propone ricorso per cassazione l'Agenzia con due motivi. Resta intimato il A.A.. Il PG presso questa Suprema Corte in persona del Sost. Dott. Mauro Vitiello deposita requisitoria in data 25 ottobre 2023, mediante la quale chiede il rigetto del ricorso. Opina il P.M. che il ricorso di Agenzia delle entrate è infondato nel suo primo motivo, con cui si denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella completa disattenzione del principio per cui in sede di legittimità è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante (...). Il secondo motivo è parimenti infondato. L'omessa comunicazione della variazione del legale rappresentante integra una violazione suscettibile di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale, sanzionabile ex art. 5, comma sesto, del d. lgs. 471/97, ma non esclude la nullità di una verifica fiscale e della conseguente notifica dell'atto impositivo quando avvenuti, come nel caso di specie, presso e nei confronti di soggetto che non riveste più la carica di legale rappresentante dell'associazione. Il terzo motivo è infine inammissibile in quanto imperniato sull'asserita inefficacia, ai fini probatori della cessazione della carica rivestita da Franco A.A., della dichiarazione di rifiuto all'accesso alla documentazione sportiva opposto dalla FGCI. Trattasi di profilo estraneo alla sfera della cognizione del giudice di legittimità. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia: "Nullità della sentenza(.) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 36 D.Lgvo 546/92 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc". "Non può non considerarsi che il ricorso è stato proposto dal A.A. in qualità di legale rappresentante dell('associazione,) con la conseguenza che delle due l'una: o il A.A. era legale rappresentante (di essa), con la conseguente legittimità dell'accertamento, ovvero (era) cessato da tale carica ed in tal caso era privo di legittimazione ad impugnare la decisione nell'interesse della società ("recte", associazione). La Commissione, invece, ritenendo implicitamente legittimato il A.A. a ricorrere quale legale rappresentante dell('associazione), del tutto incomprensibilmente afferma la nullità dell'accertamento per la sola ragione che il procedimento si era svolto nei confronti dello stesso A.A. perché cessato dalla carica". 2. Con il secondo motivo si denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi in materia di buona fede e collaborazione". L'affermazione della CTR secondo cui sarebbe stato onere dei verificatori appurare la cessazione dalla carica del A.A. "non è condivisibile poiché come riconosce lo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo in cui richiama l'art. 5 comma 6 del D.Lgvo 471/97 (...) è la parte tenuta a dare comunicazione della variazione di dati". 3. Con il terzo motivo si denuncia: "Omesso esame di un fatto controverso in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc". "La Commissione non ha esaminato la circostanza di fatto della omessa produzione del verbale di delibera societaria relativo alla variazione della compagine sociale con la sostituzione di A.A. nella carica di presidente (-)legale rappresentante. La circostanza, per vero, era stata ben sottolineata dall'Ufficio (...) nonché ammessa dalla ricorrente che, con il ricorso introduttivo, aveva ritenuto di poter dare la prova dell'avvicendamento nella carica di legale rappresentante con la mera produzione del rifiuto opposto dalla FGCI (recte, FIGC) all'accesso alla documentazione sportiva". 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. La motivazione della sentenza impugnata (condivisibile o meno) è di per se stessa esistente e viepiù logica nell'affermare che le operazioni di verifica, non essendo state svolte - secondo quanto ritenuto dalla CTR - nei confronti del legale rappresentante della F.C. Gu., non lo sono state, di necessità, nei confronti di quest'ultima; né tali assunti entrano in contraddizione rispetto all'aver il A.A. agito in rappresentanza di FC Gu., giacché la legittimazione ad impugnare da questi spesa deve essere valutata, non in concreto, ossia sulla base della verifica "ex post" di allegazioni e produzioni documentali, ma in astratto, con riferimento, cioè, alla prospettazione effettuata nell'atto contro il quale l'impugnazione è diretta, pacifico essendo che l'atto individuasse il A.A. come legale rappresentante della F.C. Gu.. 5. I restanti due motivi - che possono essere esaminati congiuntamente per la sostanziale sovrapponibilità di censure - sono nel complesso fondati e meritano accoglimento. 5.1. Le associazioni non riconosciute, ossia prive della personalità giuridica (che si acquisisce con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ex art. 1, comma 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), associazioni cui, salvo che non risulti diversamente, come nella specie non risulta, devono ricondursi anche le associazioni sportive dilettantistiche, non soggiacciono ad oneri di pubblicità legale, con particolare riguardo alla revoca dei legali rappresentanti, invece previsti per le società dall'art. 2385, comma 3, cod. civ., secondo cui "la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale". 5.2. Idonei pertanto a rappresentare le associazioni di cui si tratta nei rapporti con i terzi, Amministrazione finanziaria compresa, sono, non solo coloro che, per atto costitutivo o per statuto o per successive conformi delibere, siano formalmente investiti dei relativi poteri, ma anche, per un verso, coloro che, già legali rappresentanti ma non più, nell'attualità, tali, appaiano ai terzi ancora investiti dei poteri tipici per seguitare a proporsi loro nella precedente veste e, per altro verso, coloro che, mai stati legali rappresentanti, comunque agiscano in fatto come se lo fossero, esercitando i poteri tipici ed in tal modo ingenerando nei terzi l'affidamento di relazionarsi con rappresentanti effettivamente titolati. 5.3. Aggiungasi, con specifico riferimento ai rapporti tributari, che le associazioni non riconosciute (a prescindere dagli speciali adempimenti che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche, anche al fine del riconoscimento di contribuzioni o regimi agevolati, ai sensi, tra l'altro, dell'art. 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in ultimo, per completezza, dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39), non sfuggono all'onere, per poter concretamente operare, di fare richiesta di iscrizione all'anagrafe tributaria mediante attribuzione del codice fiscale, compilando il modello AA5/6, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, che richiede tra l'altro l'esplicita indicazione del legale rappresentante, con obbligo di denuncia delle successive variazioni ("trasformazioni") nei trenta giorni. 5.3.1. In particolare, detto provvedimento dà attuazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in seno al quale: - l'art. 2, comma 1, prevede che "sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell' art. 1 (compresi "i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari", ai sensi del comma 1 di detto articolo), o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale (...)"; - l'art. 3, comma 1, prevede che "ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 (compresi, tra l'altro, i contratti di somministrazione di servizi essenziali e di apertura di conti bancari, i sensi delle lett. g-ter) e g-quinquies) del comma 1 di detto articolo) è tenuto a richiederne l'attribuzione (...)"; - l'art. 4, comma 1, prevede che "la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza"; - l'art. 7, comma 8, prevede che "i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione". 5.3.2. Alla luce di quanto precede, in definitiva, con più particolare riguardo alla fattispecie oggetto di giudizio, vale il principio di diritto che si passa ad enunciare: Correttamente l'Amministrazione finanziaria procede ad attività istruttoria partecipata (verifica) nei confronti di un'associazione non riconosciuta (qual è, salve emergenze contrarie, un'associazione sportiva dilettantistica), con l'assistenza di colui che formalmente le risulti essere il legale rappresentante dell'associazione, anche quando il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, giacché, in difetto di denunce di variazione, spetta a chi assume siffatta circostanza fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti (non essendo all'uopo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'associazione, potendo questi aver impegnato l'associazione quale uno dei suoi eventuali ulteriori legali rappresentanti ovvero "in limine" anche quale suo rappresentante apparente). 5.4. Nel caso di specie, il A.A., risultante all'Amministrazione finanziaria legale rappresentante di F.C. Gu., e perciò individuato dall'Amministrazione stessa come contraddittore, non solo non ha mai prodotto, né in sede di procedimento amministrativo né in sede di giudizio, la delibera associativa da cui risultava la sua cessazione dalla carica di presidente con subentro di tale B.B., ma ha altresì attivamente partecipato, in favore e a nome dell'associazione, alla verifica a carico di questa, mediante interlocuzione con i funzionari e, all'esito di specifiche richieste a lui rivolte nella qualità di formale presidente, mediante produzione di documenti bancari e contabili all'uopo reperiti. 5.5. Donde la CTR, come correttamente denunciato dall'Agenzia, ed in difformità dalle argomentazioni del P.G.: - ha errato nell'addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di indagare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni del A.A. ai verificatori, anziché gravare questi della chiara ed inequivoca dimostrazione della cessazione dalla carica rappresentativa, mercé delibera associativa in tal senso; - ha pretermesso di considerare la sua attiva partecipazione alla verifica in nome e per conto dell'associazione alla stregua di elemento fattuale di per sé decisivamente confermativo quantomeno dell'apparenza dell'esercizio di poteri rappresentativi. 5.6. Né, in contrario, è dirimente l'argomento, per vero solo genericamente addotto dalla CTR, dell'assoluzione del A.A. nel procedimento penale che lo ha riguardato, stante la notoria diversità dei criteri imputativi delle condotte in sede penale ed in sede tributaria. 6. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. In relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, per nuovo esame e per le spese. Conclusione Così deciso a Roma, lì 22 novembre 2023. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2024.

  • Cori, bande e associazioni musicali ... da Sanremo al terzo settore

    A cura della Redazione Complice il Festival di Sanremo che sta catalizzando l'attenzione di una gran parte degli italiani (anche all'estero), ci siamo chiesti quale sia lo stato di salute di cori, bande, filo-drammatiche e associazioni musicali, anche alla luce della riforma dello sport. Specie del più ampio genere delle associazioni culturali, in uno studio del lontano 2018 si stimava che in Italia vi fossero dalle 5.000 alle 6.000 bande musicali. Enti molto eterogenei che rappresentavano, e rappresentano tutt'ora, un grande patrimonio culturale e sociale per il Paese tanto da essere destinatiari di specifici progetti di legge, destinati a tutelare un mondo che, tanto la Riforma del Terzo Settore quanto il COVID, le avevano messe "a dura prova". CAMBIARE SPARTITO Eravamo rimasti che la scelta per molte associazioni era stata diretta prima di tutto dagli indubbi vantaggi fiscali nel "trasformarsi" in Ente del Terzo Settore e, più precisamente, in Associazioni di Promozione Sociale. Una possibilità offerta anche dall'art. 5 del CTS (Codice del Terzo Settore) il quale, tra le attività di interesse generale prevede per l'appunto "l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura ..." e che ben si sposano anche con un mondo così eterogeneo. DIRETTORI E COMPENSI Il vantaggio era portato anche dalla coesistenza con l'art. 67 lett. m) del T.u.i.r. il quale, travolto dalla riforma dello sport, ha visto invariato il suo rapporto con direttori artistici e collaboratori tecnici i quali, per prestazioni di natura non professionale, potranno ancora ricevere le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Pertanto, nei limiti dell'Art 69 Tuir, si può ancora sostenere che direttori artistici, scenografi, costumisti, addetti al montaggio e smontaggio della scenografia eccetera possono ancora godere di questo particolare regime. Come precisato anche dalla prassi va però attentamente valutato se i servizi di chi collabora a livello tecnico alla realizzazione delle manifestazioni spettacolistiche abbiano natura non professionale (si veda la risoluzione 74/E del 2005. Ma non solo ... A mente ricordiamo l'art. 1 co. 188 della Lg. 296/2006 (finanziaria 2007) la quale, testualmente, dispone: 188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui. SI può quindi retribuire l'attività solo con i compensi ex art. 67 Lett. t) ? NO e lo andiamo ripetendo dalla notte dei tempi ... Indipendentemente dal rapporto che si instaura all'interno dell'Associazione si dovranno fare delle valutazioni preliminari importanti. Alcune di queste, in particolare, riguardano: La figura del consigliere "volontario" e lavoratore in una APS; La percentuale di lavoratori "ammissibile" in una APS e se le "collaborazioni" ex. art. 67 rientrano nella nozione di lavoratore ai fini del computo; Entrambe le questioni sono state esaminate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 6214 del 9 luglio 2020 e con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021 LA FIGURA DEL CONSIGLIERE / VOLONTARIO / LAVORATORE Con la prima nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito alla compatibilità tra la figura del volontario e consigliere. Partendo dall'art. 17 comma 1 del CTS , ai sensi del quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, il MInistero ritiene che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è invece specificamente imposta alle ODV dall’articolo 34, comma 2 del CTS (che peraltro prevede una deroga espressa a tale principio, con riguardo esclusivo ai componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell’articolo 2397 del codice civile). Per tutti i restanti ETS, diversi dalle ODV, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS. Per altro verso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a). In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale dovrà tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli articoli 33, comma 1 e 36. Una conclusione, questa, che tutto sommato riprende la nota del CONI e Ministero per lo sport e i giovani di inizio Febbrario e di cui vi abbiamo parlato ampiamente qui ma che, purtroppo, lascia ancora molti interrogativi soprattutto nell'ambito del terzo settore. QUANTI LAVORATORI IN UNA APS E CHI RIENTRA NEL COMPUTO ? Sul secondo quesito, come detto, non solo il CTS ma anche i chiarimenti ministeriali hanno offerto un quadro abbastanza preciso. (leggi anche il nostro intervento su FiscoeTasse del 2022) In estrema sintesi : Chi può definirsi lavoratore : è la persona che instaura con l’ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro sia esso subordinato che autonomo od ogni altro rapporto di lavoro retribuito; Chi è volontario non può essere lavoratore (Art. 17 co. 5 CTS); le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. NON POSSONO MAI INTERCORRERE RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ASSOCIATI (e men che meno con i volontari); le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. POSSONO INTERCORRERE RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ASSOCIATI (a patto che non siano inquadrati come volontari). La predetta nota n. 18244 del 30 novembre 2021 ha, inoltre, chiarito che si è voluto limitare il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità. CONCLUDENDO Si può pertanto concludere che le collaborazioni instaurate ai sensi dell'Art. 67 lett. m) non rilevino ai fini del computo? A prima vista sembrerebbe così. Ma ricordiamo che si potranno instaurare rapporti anche con altre modalità (subordinato, autonomo, autonomo occasionale etc). Ad ogni modo riteniamo che per cori, bande, filo-drammatiche e associazioni musicali, in mancanza di norme ad hoc per il variegato mondo, ma soprattutto in ragione delle agevolazioni riservate agli Enti del Terzo Settore sia oggi più che mai conveniente acquisire (e mantenere) la qualifica di E.T.S. e, nello specifico, di associazione di promozione sociale auspicando che, grazie anche a eventi mediatici di impatto nazionale e transnazionale come il Festival di Sanremo, tutto il mondo della musica e della cultura in generale, possa ricevere il giusto riconoscimento che merita.

  • Terzo settore tra regime forfetario e iva: e ora come fare?

    Di Paolo Rendina - Avvocato - Membro del Tavolo di lavoro Sport e Terzo Settore - Ministero del Lavoro e politiche sociali [abstract] Con l'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state apportate rilevanti modifiche al regime IVA di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali di tipo associativo. Dal 1 Gennaio 2024 si segnala, inoltre, anche l'estensione del regime IVA forfettario, introdotto dalla L. 190/2014, anche nei confronti degli Enti del terzo settore e, più nel dettaglio, per le sole organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui non superiori a 65.000 euro. Dopo aver preso in considerazione il regime IVA per le realtà sportive dilettantistiche (ne abbiamo parlato qui e anche qui), vediamo cosa cambierà per gli Enti del Terzo Settore e, in particolare, quali le conseguenze con il passaggio da un sistema di esclusione ad uno di esenzione dall'IVA per i corrispettivi specifici. [contenuto riservato agli abbonati] MA CHE COS'E' L'IVA ? L'Iva (sostituendo l'IGE, Imposta generale sulle entrate) è stata introdotta nell'ordinamento fiscale italiano con D.P.R. n. 633/1972 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1973, al fine di adeguare il sistema tributario italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità Europea. L'imposta incide, attraverso un sistema di detrazioni, solo sulla parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino a gravare totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intero tributo. L'IVA colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio dell'attività di imprese, arti e professioni. E' un'imposta gravante sul consumatore finale, che incide solo sul valore aggiunto determinato in ogni fase del ciclo produttivo, calcolata in occasione di ogni singolo scambio di beni o servizi ed applicata sulla cifra di affari complessivamente realizzata in un dato periodo di tempo. In ambito Europeo l'imposta è regolamentata dalla Direttiva 2006/112/CE che si occupa anche di sport e non profit (art. 132). COSA CAMBIA E PERCHE' Come detto, tanto per il mondo sportivo che per quello del terzo settore, viene previsto l'assoggettamento ad IVA, seppure in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici che prima dell'intervento normativo erano invece esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Queste entrate associative passano, di fatto, dall'articolo 4 all'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 che rappresenta il testo unico che disciplina l'imposta sul valore aggiunto. La modifica normativa si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento, da parte dell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE e delle condizioni di cui all'articolo 134 della medesima direttiva. Ma la modifica, inizialmente prevista al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 sono state più volte rinviate (dall'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 4, comma 2-bis decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87) prevedendo, alla fine, l'entrata in vigore del nuovo regime al 1 Luglio 2024. Nel frattempo (agosto 2023) è stata prevista una "esensione speciale" per il mondo sportivo di fatto, anticipatorio (ne abbiamo parlato anche qui). IL TESTO DEL NUOVO ARTICOLO 10 IVA Come detto la normativa ha modificato i commi 4 e 5 ed abroto i commi 6, 7 e 8 dell'art. 4 e all'art. 10 ha aggiunto i commi 4, 5 e 6. Per chiarezza e completezza vi indichiamo il testo del nuovo comma dell'Art. 10 del  D.P.R. n. 633/1972 L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, semprechè tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo luglio 2017, n. 117: 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria" FACCIAMO UNA SINTESI Da Luglio 2024 parleremo di esenzione per: le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le prestazioni di servizi (restano escluse le cessioni) strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti, organizzate a loro esclusivo profitto; la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti (sono escluse quelle verso differenti soggetti) da parte delle associazioni di promozione sociale (APS), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e tale attività sia strettamente complementare agli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Il tutto, però, a condizione di: “non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA”, “non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”, conformarsi alle "clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”, o a quelle “previste dal codice del Terzo Settore”: obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. ESENZIONE SI, MA CON MAGGIORI ADEMPIMENTI Con il passaggio da esclusione ad esenzione dell'imposta si introducono nel quotidiano associativo nuovi adempimenti contabili formali in termini di fatturazione, registrazione, trasmissione dei corrispettivi, comunicazione delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale delle operazioni, a meno di opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis DPR 633/72 (v. anche Circ. 5/E/2022) e, più in particolare, per coloro che hanno optato (e potranno ancora optare) per il regime agevolato di cui alla L. 398/91. TERZO SETTORE, IVA E REFIME FORFETARIO Se fin qui è tutto più o meno chiaro non possiamo non richiamare il comma 15 ter del citato  articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 (e sue successive modificazioni) che, testualmente, dispone: In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale disposizione è però in vigore dal 1 Gennaio 2024. In tal modo è stato esteso a tali enti l'applicazione del regime IVA c.d. forfettario, anticipando di fatto l'applicazione dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017 (Regime forfettario per le attività commerciali svolte APS e dalle ODV), istitutivo del Codice del Terzo Settore, con cui è stata riordinata la complessiva disciplina civilistica e fiscale unitamente alla definizione degli enti che ne fanno parte. Venendo a scomparire per tali enti la possibilità di optare per il regime speciale di cui alla L. 398/91 ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 117/2017, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, APS e ODV potranno optare per un regime speciale (e agevolativo) a loro riservato che, nello specifico, prevede: obbligo di comunicazione dekla scelta del regime nella dichiarazione annuale o in quella dichiarazione di inizio di attività (v. art. 35 DPR 633/72); obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72; esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. obbligo di presentazione telemtica della dichiarazione dei redditi, nei termini e con le modalità di cui al DPR 322/98. dispensa dall'operare le ritenute alla fonte sui compensi pagati ma con obbligo, nella dichiarazione dei redditi, di indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta, nonché il loro ammontare. Con il nuovo regime, inoltre, tali enti: non esercitano la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali; applicano alle cessioni di beni intra UE l'art. 41 c. 2-bis DL 331/93; applicano agli acquisti di beni intra UE l'art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93; applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli artt. 7-ter e ss. DPR 633/72; applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni del DPR 633/72, con esclusione della possibilità di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) e c. 2 DPR 633/72. per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per tali operazioni, come per il Regime 398, è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sulle operazioni passive (a monte), in assenza di rivalsa sulle operazioni attive. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare anche la recente Circolare 32/E dell'Agenzia delle Entrate. RIMANI AGGIORNATO SUI CONTENUTI ISCRIVENDOTI AI NOSTRI CANALI SOCIAL OPPURE AL CANALE TELEGRAM DEI CONSULENTI

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