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  • Bandi e Finanziamenti pubblici di prossima scadenza.

    Continua il nostro monitoraggio sui Bandi e Finanziamenti in favore delle realtà sportive. Oggi trasmettiamo i bandi di Regioni e Comuni che si sono stati indicati dal sito di SPORT E SALUTE 1) La Regione Marche promuove e favorisce lo sviluppo delle manifestazioni e competizioni sportive, a carattere dilettantistico, di ogni genere, svolte da atleti, in una o più giornate, nel territorio delle Marche, presso impianti sportivi o all’aperto, con accesso di pubblico libero o pagante, caratterizzate dalla competizione e dall’agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal C.O.N.I./CIP. Possono presentare domanda i seguenti soggetti con sede legale e/o operativa nelle Marche e non aventi finalità di lucro: Comitato regionale del CONI e del CIP; Federazioni sportive riconosciute dal CONI; Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI; Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP; Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI/CIP ed affiliate e associate da almeno due anni ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo; Comitati organizzatori appositamente costituiti o aventi nel proprio statuto/atto di costituzione come finalità l’organizzazione di eventi/manifestazioni sportive; Enti locali che organizzano direttamente manifestazione sportive o che si avvalgono dell’organizzazione di altro soggetto o organismo sportivo tra quelli sopra indicati. Le domande possono essere presentate, per l’annualità di bilancio 2022, entro le ore 17:00 del 15/09/2022; per l’annualità di bilancio 2023 dalle ore 09:00 del 01/02/2023 alle ore 17:00 del 15/03/2023. 2) Il Comune di Bologna affida la gestione dell’impianto sportivo per il gioco del tennis e altre discipline sportive in via Petronio Fancelli n. 5, nel territorio del Quartiere Borgo-Reno, con la realizzazione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione, a Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva. Durata: 20 anni (scadenza 15 settembre 2022). 3) Il Comune di Castel d’Azzano (Verona) intende affidare la gestione dei corsi di attività motoria per adulti e terza età per l’anno sportivo 2022/2023 (scadenza 5 settembre 2022). 4) Il Comune di Cerea (Verona) affida la gestione della palestra di Asparetto, in via del Partigiano 3. Durata: 4 anni (scadenza 12 settembre 2022). 5) Il Comune di Vinci (Firenze) intende affidare la gestione dell’impianto sportivo di Petroio a: società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva e società loro affiliate; associazioni di discipline sportive associate; federazioni sportive nazionali e società loro affiliate; società professionistiche; società di gestione impianti; società aventi requisiti e capacità di gestione di impianti sportivi mediante forme di partenariato pubblico-privato. Durata: 9 mesi e mezzo, dal 17/09/2022 (scadenza 10 settembre 2022). 6) Il Comune di Vinci (Firenze) intende affidare la gestione, custodia e pulizia del Palasport Falcone e Borsellino, in via Caduti sul Lavoro, frazione di Sovigliana, dal 19 settembre al 13 Novembre 2022 (scadenza 9 settembre 2022). 7) Il Comune di Montechiarugolo (Parma) assegna benefici finanziari finalizzati al parziale finanziamento di specifiche proposte progettuali riferite alle attività di interesse generale da attuarsi nell’anno 2022 (a partire da aprile a dicembre 2022) o nella stagione sportiva/scolastica 2022/23 (agosto/settembre 2022 – maggio/giugno 2023) a soggetti facenti parte del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n° 117/2017 e Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (scadenza 15 settembre 2022). Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://drive.google.com/drive/folders/1iL_j0ljx7hP1OxaIp5cJaQRoDuzC8yaU?usp=sharing

  • Nuovo Registro Attività Sportive Dilettantistiche

    Dal 31 agosto 2022 diventa operativo, presso il Dipartimento per lo sport (che si avvarrà della collaborazione di Sport e Salute S.p.a. per la gestione) il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito, Registro) che, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, avrà il compito di assolvere alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa. Come detto nel Registro saranno iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Con il prossimo 31 agosto verrà quindi abrogato anche l’articolo 7 D.L. 136/2004, convertito con L. 186/2004, che legittima(va) il Coni come unico ente certificatore. Per le Societa' e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico invece viene istituita una sezione speciale. Per le nuove iscrizioni: Dal 31 agosto p.v. gli enti affilianti dovranno comunicare esclusivamente al Registro quanto previsto all'articolo 6 del citato decreto, per il riconoscimento delle affiliazioni. In particolare : i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica; i dati anagrafici del legale rappresentante; i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo; i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori); i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori; le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate; l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte. Segnaliamo anche noi la mancanza, tra la documentazione obbligatoria, dello Statuto rendendo a dir poco dubbia l'operatività dell'Art. 14 del Decreto 39/2021 nella parte in cui viene semplificato il procedimento per otternere l’autonomia patrimoniale perfetta, anche in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro. Per gli enti già Iscritti al Registro CONI 2.0. e attualmente affliati (trasmigrazione): I dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società dilettantistiche (il CONI 2.0) non devono formare oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per variazioni aggiornamenti, in quanto sempre a decorrere dal 31 agosto, come prevede l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. A tal fine il Dipartimento fa sapere di aver già provveduto a richiedere al Comitato Olimpico Nazionale Italiano la consegna dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche, istituito presso l'Ente. Per tutti depositi tempestivi e obbligatori: Sempre l'art. 6 al comma 3 precisa che ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deve depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica: il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari; i verbali che modificano la sede legale. Il mancato o tempestivo adempimento sarà causa di cancellazione dal Registro. Opponibilità degli atti: Molto importante quanto disposto dall'Art. 10 del Decreto laddove viene previsto che gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi (ma soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.) Mentre per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella mpossibilita' di averne conoscenza. Il Regolamento operativo (ora mancante): Come avvenuto per il Registro Unico Nazionale del Terzo Seetore) per la tenuta, la conservazione e la gestione del nuovo Registro verrà predisposto un apposito Regolamento come dispone il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 39. Pertanto per conoscere modalità di accesso, caricamento e consultazione del Registro dovremo attendere che venga pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. Revisione: Il Dipartimento dovrà provvedere alla revisione dei dati ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro stesso ogni 3 anni. La cancellazione dal Registro: La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro. Non verrà quindi imposto, come per il RUNTS, che alla cancellazione dal Registro debba necessariamente conseguire la devoluzione del patrimonio. In attesa di vedere pubblicato il Regolamento operativo (di cui non mancheremo di darvi notizia anche mediante aggiornamento di questo approfondimento), invitiamo tutti i sodalizi a verificare l'effettiva iscrizione all'attuale Registro CONI proprio Ente Affiliante (Federazione; Disciplina Sportiva, Ente di Promozione). PER DOMANDE O RICHIESTA DI CHIARIMENTI STIAMO PREDISPONENDO UNA LIVE DEDICATA ALL'ACCADEMIA. #sport #registro #associazioni #sportive #dipartimento

  • Sponsorizzazioni e inerenza dei costi.

    In questo podcast vi parleremo dell''Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18510 del 2022 chiarisce il rapporto tra sponsorizzazioni e inerenza dei costi. DI seguito la nota Circolare 18/E 2018 che tratta l'argomento. Ringraziamo per il Jingle Giorgia Graziano: Attrice, ricercatrice, autrice e formatrice teatrale con laurea Dams a Bologna ha diverse esperienze lavorative all'estero. Educatrice, attualmente iscritta alla laurea magistrale in scienze pedagogiche, è impegnata in percorsi di studi perfezionamento nell'ambito corpo - danza (laban bartenieff). Vive felice in provincia di Como. Contatto : giorgiagraziano@hotmail.com Podcast dell’Accademia dello Sport e del Terzo Settore. Vietata ogni riproduzione non autorizzata. #ets #terzosettore #assemblee

  • Spo(R)t elettorale

    Abbiamo deciso di condividere con Voi i programmi elettorali per le prossime elezioni del 25 Settembre intercettando le proposte per lo Sport. Lo abbiamo fatto perché le criticità dell'ecosistema sono tante e palpabili e vorremmo comprendere cosa succederà con la prossima Legislatura. [SCARICA la VIDEO GUIDA e CONDIVIDILA SUI SOCIAL] Ogni Partito/Coalizione ha avuto fra i propri rappresentanti chi ha deciso sulle politiche sportive prima o durante l'ultimo Governo oppure chi ha contribuito alla Riforma dello Sport. Lasciamo a Voi il compito, non facile, di coordinare queste proposte con quelle in essere per gli altri Settori strategici del Paese ma crediamo, comunque, di aver contribuito a fare ancora una volta chiarezza. Un doveroso avvertimento: NON ABBIAMO SEGUITO UN ORDINE DI IMPORTANZA O DI PREFERENZA ABBIAMO ANALIZZATO I PROGRAMMI DAI CANALI ISTITUZIONALI DEI SINGOLI PARTITI / COALIZIONI SE AVETE MATERIALE O AGGIORNAMENTI SCRIVETECI PARTITO DEMOCRATICO Il programma elettorale del Partito Democratico prevede un Piano Italia 2027 che disegna una visione del Paese impostata su tre pilastri: Sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale; Lavoro, conoscenza e giustizia sociale; Diritti e cittadinanza. Lo Sport viene trattato trasversalmente in ogni pilastro e in maniera approfondita nel paragrafo "Conoscere è potere: istruzione, cultura, socializzazione". il Partito Democratico ha affidato a Mauro Berruto la Direzione Nazionale del Settore Sport. Ricordiamo che il Partito Democratico, uno dei maggiori partiti rappresentativi in Italia, è da sempre presente e attivo nelle Riforma in essere, tanto quella sportiva che quella del Terzo Settore, caratterizzandosi per aver da sempre avuto una marcata sensibilità per gli Enti di Promozione Sportiva ed, in particolare, la UISP. Vogliamo investire nello sport e nella cultura come strumenti in grado di creare apertura, superamento degli stereotipi di genere, benessere condiviso, nuovi spazi di socialità e nuove occasioni di realizzazione personale. Ecco che cosa propongono: diritto allo sport in costituzione e un Ministero dello Sport che definisca politiche pubbliche per la promozione della cultura del movimento migliorare la riforma del lavoro sportivo, nel rispetto della sostenibilità e della tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori, stimolando percorsi orientati a favorire un miglior equilibrio di genere nella governance del mondo dello sport l’attività motoria come un farmaco, prescrivibile dal medico di base e detraibile dalla dichiarazione dei redditi voucher spendibili in attività sportiva per famiglie con Isee medio e basso e numerose aumentare la proposta di sport nella scuola dell’infanzia e primaria con personale aggiuntivo specializzato, nella scuola media inferiore con proposta sportiva nel tempo prolungato far ripartire i “Giochi della Gioventù” favorire l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-curricolare o quando le scuole sono chiuse sostenere lo sport universitario con progetti dual career sburocratizzare interventi sulla modernizzazione di stadi, impianti sportivi e natatori, nel rispetto degli standard di efficientamento energetico, definendo nuove regole-quadro per la loro gestione in virtù del mutato contesto economico attrarre investimenti sullo sport attraverso defiscalizzazione e credito d’imposta ridefinire, in senso redistributivo, le regole del comparto scommesse sportive ripensare il paesaggio creando “palestre a cielo aperto” nelle nostre città promuovere una mobilità sostenibile con particolare attenzione alla sicurezza dei ciclisti inserire un campo polifunzionale di quartiere in tutte le lottizzazioni future o interventi di ristrutturazione, recupero e messa norma delle esistenti istituire fondi per abbattere barriere architettoniche e sensoriali in scuole e impianti sportivi e sostenere l’acquisto di ausili da destinare a persone con disabilità, in particolare giovani, per avviarle alla pratica sportiva AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA programma comue di 68 le pagine, suddivise in 20 punti, per rilanciare e non disperdere l'agenda Draghi. Lo Sport è trattato dettagliatamente da pagina 49 insieme a Cultura e Turismo. Italia Viva ha affidato il dipartimento dello sport all'On. Daniela Sbrollini mentre Azione a Fabrizio Benzoni. Segnaliamo che il 26 Maggio 2022 sì sono svolti gli "Stati generali dello Sport", un evento organizzato da Daniela Sbrollini, Responsabile Sport Iv, con Matteo Renzi e tanti altri ospiti esperti del settore. Per la coalizione lo sport in Italia ha una triplice importanza: l’enorme numero di associazioni e società sportive dilettantistiche (oltre 115 mila per un totale di oltre 13 milioni di tesserati) lo rende un importante strumento di integrazione, veicolo di socializzazione e reintegrazione sociale; investire sullo sport significa risparmiare sulla sanità perché esiste una forte correlazione tra l’attività fisica e la spesa sanitaria; in termini economici, lo sport vale 78,8 miliardi di euro, pari al 3% del PIL Cosa propone la coalizione ? Dialogo sport e terzo settore Completamento della riforma del terzo settore e coordinamento con le norme e favorire un dialogo tra i due diversi registri (Terzo Settore e sport) consentendo agli enti di accedere a nuove opportunità, finanziamenti e agevolazioni di vario tipo senza dover fare lo slalom tra burocrazia e norme settoriali Rimodulare il regime fiscale considerando la pratica sportiva un’attività legata al benessere psico-fisico delle persone È necessaria una nuova impostazione del rapporto sport-fisco che incentivi maggiormente la pratica sportiva, attraverso la detraibilità delle spese sostenute per l’iscrizione a palestre/corsi/ impianti sportivi. Considerato che lo sport contribuisce a migliorare la salute dei cittadini, questo deve essere incentivato attraverso una maggior defiscalizzazione, come tutte le altre attività legate al benessere psico-fisico. Riteniamo quindi necessario introdurre «voucher» sportivi per le ASD detraibili dalle tasse per gli sponsor e aumentare la defiscalizzazione delle sponsorizzazioni. È altresì fondamentale rivedere la soglia di reddito, attualmente pari a 5.000 euro, superata la quale, a partire da gennaio, i collaboratori e le associazioni sportive dovranno pagare i contributi pensionistici. Tale soglia deve essere rimodulata considerando che: attualmente il versamento dei contributi non è previsto e la sua introduzione comporterebbe una complessità rilevante per le associazioni sportive; la maggior parte dei collaboratori sportivi svolge questa professione come un secondo lavoro ed ha introiti molto ridotti. Incentivare il Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di nuovi impianti sportivi La realizzazione di nuovi impianti sportivi, così come la ristrutturazione degli impianti esistenti, la gestione e la manutenzione degli stessi, può essere effettuata attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP), dove il concedente pubblico affida ad un soggetto privato la realizzazione o strutturazione di un impianto sportivo, nonché la gestione dello stesso, quale forma di remunerazione degli investimenti sostenuti dal privato. In sintesi, il PPP può costituire un adeguato strumento per la realizzazione e gestione di impianti sportivi ove ricorrano le seguenti condizioni: A) impostazione di bandi di qualità con corretta definizione degli obiettivi e degli standard qualitativi per la realizzazione e gestione dell’opera; B) adeguata struttura pubblica per il monitoraggio della fase realizzativa ed operativa dell’opera. Perseguire l’inclusione attraverso lo sport In quanto veicolo di promozione sociale, lo sport è un fattore importante nel favorire l’inclusione e l’attività anche di persone con disabilità, incentivando l’aumento e la diffusione di strutture ad hoc e l’incremento della formazione di tecnici specializzati. Occorre: aumentare e/o incentivare la costruzione di palestre per l’attività sportiva, se necessario integrando le risorse previste dal PNRR per l’impiantistica sportiva; assumere laureati in scienze motorie per l’insegnamento; completare la riforma del lavoro sportivo. CENTRODESTRA La coalzione di Centrodestra è composta da Fratelli d'Italia, Lega - Salvini, Forza Italia, e Noi Moderati. Hanno presentato un programma unico di 15 punti. La Lega ha però proposto un ulteriore e autonomo programma di Governo. Da segnalare che nella XVI Legislatura l'On. Meloni era stata nominata Ministro per la gioventù del Governo Berlusconi IV ma, dalle ricerche effettuate, non è emerso che nessun partito abbia individuato alcun dipartimento dedicato allo sport. Cosa propongono? Nel programma condiviso si legge: Sostegno allo sport quale strumento di crescita e integrazione sociale e promozione di stili di vita sani; Supporto e valorizzazione degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche, nell'ottica del principio di sussidiarietà; Programma di investimento e potenziamento dell'impiantistica sportiva, anche scolastica e universitaria; Introduzione di borse di studio universitarie per meriti sportivi Come detto la Lega per Salvini premier ha presentato uno specifico programma di Governo all'interno del quale si prende in considerazione solo il terzo settore. ALTRI PARTITI [Presi in esame Movimento5Stelle, Impegno Civico Di Maio, +Europa, Partito Comunista, Verdi+Sinistra e Unione Popolare] NON ci risultano programmi e/o focus sul mondo sportivo se non un generico richiamo (+Europa) al terzo settore. Impegno Civico : il partito di riferimento dell''Ex Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport nel periodo pandemico Vincenzo Spadafora prevede - testualmente - "l'investimento sulle politiche sportive". Non abbiamo preso in esame le proposte riguardanti il TERZO SETTORE, particolamente attenzionato da tutte le forze elettorali, in quanto volevamo fare un focus che riguardasse esclusivamente il mondo sportivo. Lasciamo a ognuno di Voi le considerazioni rimanendo a disposizione di tutti, Partiti compresi, per riflessioni o approfondimenti. #elezioni #25settembre #sport #programmi

  • Bandi sportivi di Agosto

    Ultimi Bandi pubblicati [FONTE SPORT E SALUTE] La Regione Sardegna concede contributi per interventi in materia di sport, e precisamente: contributi per le attività istituzionali degli Enti di promozione sportiva; contributi per le attività istituzionali delle Federazioni del CONI; contributi, attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI, a favore delle società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi; contributi a favore delle associazioni sportive isolane iscritte al CIP che promuovano la partecipazione ad attività sportive non agonistiche per atleti affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare (scadenza 15 settembre 2022). La Regione Sardegna concede contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali, cioè quelle con la partecipazione di: almeno il 30% di atleti non residenti in Sardegna per le competizioni individuali; almeno il 50% di squadre non sarde per le competizioni a squadre. Le manifestazioni dovranno svolgersi nel territorio regionale dal 01.01.2022 al 31.12.2022. Possono presentare domanda: Federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP operanti nel territorio isolano; Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti nel territorio isolano; Associazioni/società sportive di carattere dilettantistico affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva e regolarmente iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/1999 (scadenza 15 settembre 2022). La Regione Sardegna concede contributi per la partecipazione a campionati nazionali e contributi a sostegno della partecipazione ai campionati federali nazionali di maggior rilievo (scadenza 15 settembre 2022). Il Comune di Genova concede l’uso di palestre e spazi di proprietà comunale all’interno di edifici scolastici siti sul territorio del Municipio IV Media Val Bisagno, da utilizzare in orario extrascolastico, a Società sportive, Associazioni sportive dilettantistiche, soggetti del Terzo Settore (scadenza 8 settembre 2022). Il Comune di Trecate (Novara) affida la gestione e uso dei campi sportivi comunali per l’anno sportivo 2022/2023. Durata: dall’1/10/2022 al 30/06/2023 (scadenza 22 agosto 2022). Il Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) affida la gestione del Palazzetto dello Sport Paladue in Via Cà Dolfin 137 e del Palazzetto dello Sport Palaubroker (Palauno) in Via Cà Dolfin 127 a : Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI; Discipline sportive associate; Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti; soggetti del terzo settore : soggetti di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. per almeno una delle seguenti attività: Gestione impianti polivalenti – gestione palestre – gestione impianti sportivi. Durata: 4 anni (scadenza 18 agosto 2022) Il Comune di Capurso (Bari) affida la gestione del Campo da tennis in via Sant’Annibale Maria di Francia a associazioni senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, privati. Durata: fino al 31 agosto 2025 (scadenza 21 agosto 2022). Il Comune di Vittorio Veneto (Treviso) acquisisce manifestazioni di interesse per la gestione dell’area Skate Park comunale in Piazzale Consolini da società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva (scadenza 18 agosto 2022). Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://drive.google.com/drive/folders/1qUrhU6V74s3mBsUcufvVht0lNTx_KTgC?usp=sharing OPPURE VISITA IL SITO SPORT E SALUTE

  • Nuovi obblighi per le collaborazioni.

    Con il Decreto Trasparenza sono in vigore da Agosto le nuove normative in materia di obbligo di informativa nei rapporti di lavoro (sia pubblico che privato). Vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, se l'adempimento (a tutela del lavoratore) riguarda anche le collaborazioni amministrative gestionali di un'Associazione Sportiva. *** Vogliamo assumere del personale e ci attiviamo per selezionarlo, fare i colloqui, inserirlo nel nostro organico. La gestione di un’assunzione non è cosa semplice e immediata e assumere una persona nel nostro Paese non è una pratica che si sviluppa in un arco temporale ridotto. Numerosi sono gli adempimenti da porre in essere, partendo dalla comunicazione preventiva presso il competente centro per l’impiego provinciale, seguito dalla lettera di assunzione, passando dalla visita medica preventiva se dovuta, agli adempimenti sulla privacy e la sicurezza. Dal 13 agosto (ma applicabile già alle assunzioni in corso dal 1 agosto 2022) sono in vigore le nuove regole sulla trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro subordinato. Il D.Lgs. n. 104 del 2022, in ottemperanza alla direttiva UE n. 1152/2019, dispone, inoltre, l’estensione del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali atipiche. Quindi, armandoci tutti di pazienza, corriamo a dare le informazioni richieste a chi è alle dipendenze dell'Associazione, pena le inevitabili sanzioni che possono andare da 250 a 1.500 euro. Una disposizione, sanzioni incluse, di cui, in questa estate afosa, non ne sentivamo certamente il bisogno ma se lo chiede l'Europa, con il PNRR in ballo, forse eravamo meno titolati di altri Paesi dell'Eurozona, per alzare le barricate. Cosa disponde il nuovo decreto? Il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Cosa deve fare nel pratico un datore di lavoro da agosto 2022 ? Il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal decreto in formato cartaceo oppure elettronico. L'obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente: del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto; della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Le informazioni non contenute in tali documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni su CCNL, enti previdenziali, formazione, ferie e preavviso possono essere fornite al lavoratore entro trenta giorni dall'inizio della prestazione lavorativa. Dal 13 Agosto tutti i rapporti devono essere in regola con la normativa mentre per i rapporti in essere alla data del 1 Agosto 2022, il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) sarà tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro 60 giorni, le informazioni ma solo se richiesto dal lavoratore. Cosa bisogna comunicare al lavoratore? le identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori; il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, ovvero libero di determinare il proprio luogo di lavoro; la sede o il domicilio del datore di lavoro; l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; la durata del periodo di prova, se previsto; il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista; la durata del congedo per ferie, nonchè degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi; la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonchè le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore han diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso. I rapporti di lavoro interessati La tutela prevista in tema di trasparenza trova applicazione in relazione ai seguenti contratti di lavoro: contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; contratto di lavoro somministrato; contratto di lavoro intermittente; rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente; contratto di collaborazione coordinata e continuativa; contratto di prestazione occasionale. Le previsioni riguardano anche: i lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia; i lavoratori domestici. Sono invece esclusi dall'applicazione del decreto: i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive; i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi; i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero. E le collaborazioni sportive Art. 67 Lett. m) ? Nel silenzio della norma riteniamo che per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, assimilate civilisticamente alle collaborazioni, debbano ritenersi operanti le disposizioni in tema di trasparenza. Fintanto che non verrà quindi chiaramente escluso dal legislatore, questa categoria di lavoratori dovrà essere trattata alla stregua di qualsivoglia dipendente. Periodo di prova Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Gli eventi di sospensione tutelata della prestazione, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, determinano l’automatico prolungamento del periodo dedotto in contratto in misura corrispondente alla durata dell'assenza. Lavoro accessorio: PrestO e Libretto famiglia L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica e riceve copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui sopra. Lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere i seguenti elementi: la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore; il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonchè la relativa indennità di disponibilità le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonchè le modalità di rilevazione della prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative. Lavoro all’estero Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonchè le seguenti ulteriori informazioni: il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista; la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti; ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano; la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante; le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco. Al lavoratore che è inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi generali del rapporto di lavoro secondo le regole di trasparenza contestualmente entrate in vigore. Sanzioni Come detto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per i datori di lavoro inottemperanti, di importo che varia da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato La sanzione dovrà essere su denuncia del lavoratore mediante la procedura di diffida. Nel caso in cui il lavoratore, non avendo ricevuto l’informativa richiesta, esperisca a propria tutela un tentativo stragiudiziale ‒ amministrativo o di conciliazione ‒ ovvero ricorra all’autorità giudiziaria, e per effetto di ciò dovesse subire comportamenti di carattere ritorsivo o che, in ogni caso, possano determinare effetti sfavorevoli nei suoi confronti o di un suo rappresentante sindacale, ferma restando ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall’invalidità dell’atto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro. In conclusione Ormai assumere un dipendente è diventato un esercizio di pazienza e ardimento con una possibilità di rischio di errore elevatissimo . E ‘ corretto tutto ciò e tutto ciò crea realmente la volontà di ricorrere alla creazione di nuovi posti di lavoro? Lasciamo la risposta della certezza al legislatore. Noi ci teniamo il dubbio e la stanchezza. #lavoro #sport #trasparenza #novità  #Europa #diritto #collaborazioni

  • Le linee ministeriali per la raccolta fondi negli ETS.

    Ogni Ente del terzo settore tenta, spera, sogna, di avere la possibilità di raccogliere delle somme, sottoforma di raccolta fondi, con lo scopo, alto e nobile, di sostenersi dignitosamente e permettere alla collettività di godere dei frutti del proprio lavoro. A nostro avviso però è necessario, in prospettiva, un deciso cambio di visione: noi non raccogliamo o, perlomeno non dovremmo, raccogliere fondi per sopravvivere ma per permettere che il nostro messaggio e la nostra mission entri nel cuore di chi dona, ricevendo così l'adesione ad un valore, un sogno, una ragione ideale. Capite che stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione che è profondamente differente da un puro e semplice scambio di servizi. Tralasciando chi abusa ed ha abusato di questa forrma di mecenatismo il vero problema è che, nel nostro Paese, persino donare sogni comporta un certo impegno in termini di adempimenti burocratici. Su questi adempimenti è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha adottato delle LINEE GUIDA SULLA RACCOLTA FONDI emanate in base al disposto dell’articolo 7 comma 2 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Prima della Riforma del Terzo Settore la raccolta fondi era sempre stata gestita secondo i principi propri della buona fede di chi opera nel sociale o nello sport. Ed è vero che ci si doveva "arrampicare" tra prassi e consuetudine ma, tutto sommato, non si rischiava di traumatizzare il donante. Così pensiamo non sia stato facile per il legislatore bilanciare la necessità di limitare le attività autodefinitorie delle realtà del terzo settore con l’assoluta necessità di garantire la loro completa autonomia ma, soprattutto, offrire una definizione e un riconoscimento formale di tale attività secondo i principi di trasparenza, verità e correttezza. L'articolo 7 del Codice ci definisce che cos'è una raccolta fondi = il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Pertanto, continuando nell'analisi, potremmo avere 1) raccolte indirizzate al singolo donatore 2) raccolte mediante sollecitazioni al pubblico Raccolte che potranno consistere in a) lasciti b) donazioni c) contributi Tutte le raccolte fondi sono caratterizzate dalla volontà di essere strumento di finanziamento delle attività di interesse generale ed è questa la novità: perché prima quanto ricevuto da una raccolta fondi poteva essere destinato alle attività istituzionali in senso lato, cioè quelle previste dallo statuto, ora quel che viene donato dev'essere indirizzato esclusivamente alle attività di interesse generale espressamente perseguite dall'Ente (e indicate in Statuto), mettendo nelle condizioni ogni soggetto erogatore di conoscere le finalità specifiche della raccolta. Soggetti attivabili Le linee guida chiariscono che possono essere impegnati nell'attività di raccolta non solo i soci dell'Ente (Volontari, lavoratori, personale incluso) ma ci può avvalere anche di terzi a cui si può affidare l’intera attività che può essere sviluppata con diverse forme metodologiche. Il Ministero quindi offre un elencazione di massima delle tecniche utilizzabili operato sulla base delle prassi individuate dall’ex Agenzia del Terzo Settore nelle linee guida pubblicate nel 2011 (ben 11 anni fa !) face to face ed eventi di piazza telemarketing direct mail direct response television numerazioni solidali merchandising Trovando questa elencazione obsoleta ci permettiamo di suggerire che anche il branded podcast, newsletter e l'utilizzo di ADV su canali social (Youtube o Twitch) possano rappresentare, oggi, strategie molto più efficaci e di maggior presa sulla collettività ricordando anche a noi stessi che la finalità è TRASMETTERE i VALORI dell'Ente. Anche per questo vengono per la prima volta introdotti i principi di verità, trasparenza, correttezza quali essenziali valori di riferimento cui soggiace la raccolta fondi. In particolare la trasparenza, implica un comportamento proattivo dell’Ente per massimizzare la diffusione di una ampia e corretta informativa sulla campagna di raccolta fondi. In tal senso sarà necessario che l'Ente metta a disposizione della collettività informazioni ritenute essenziali quali: a) durata della campagna b) ambito territoriale in cui opera c) indicazione dei referenti dell’associazione a cui fare riferimento in caso di richiesta informazioni d) indicazione delle modalità attraverso cui eseguire la donazione e i benefici fiscali connessi; e) obiettivi di raccolta Per verità, invece, si intende che l'Ente deve diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007. Infine per aderire al principio della correttezza si chiede che l'Ente si comporti con con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione. In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679. Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si dovrà inoltre evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi. Ovviamente non dovranno nemmeno essere posti in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori e, in ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non saranno ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione. Trattamento fiscale I proventi derivanti da raccolte fondi da parte di un ente non commerciale non configurano redditi di impersa e non concorrono agli altri tipi reddituali a meno che la raccolta non sia caratterizzata da una modalità di esercizio che rimanda al modus operandi di una impresa profit (e così in spregio alle regole e principi unionali di concorrenza sul mercato). Se alla donazione segue poi la cessione di un bene (ad esempio, la maglietta dell’associazione o altro gadget) o l'erogazione di un servizio (ad esempio il concerto, o l’intrattenimento danzante cui si è ammessi a seguito del versamento dell’importo oggetto di raccolta), le somme ricevute saranno in ogni caso assoggettabili ad IVA, salvo che l’attività non sia annoverabile quale “occasionale". Le linee guida però ci dicono solo che cosa non è occasionale: ad esempio il merchandising viene definito in forma continuativa se, per esempio: (a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on line shopping); (b) l’organizzazione di punti vendita fisici organizzati all’interno delle sedi dell’ETS o in altri spazi fisici in uso all’ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop). Ovviamente avremmo preferito una definizione più netta per saperci meglio orientare ... Ancorchè esista una scambio di beni o servizi sottostante alla raccolta fondi il legislatore ha comunque previsto che i proventi non formino materia imponibile ma solo se ricorrono - contemporaneamente - questi requisiti: 1) occasionalità della raccolta; 2) valore modico dei beni ceduti o dei servizi prestati; 3) concomitanza della raccolta con eventi celebrativi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati fa venire meno il trattamento agevolativo Importanza del rendiconto il rendiconto assume un valore fondamentale e deve essere redatto secondo i dettami richiesti dal normatore in materia di bilancio (sul punto richiamiamo i nostri interventi sulla rendicontazione associativa). Proventi e oneri di tutte le raccolte fondi confluiscono nella Sezione C del rendiconto gestionale e sono oggetto di una specifica rendicontazione il cui schema è predisposto dalle linee guida in un fac simile insieme alla relazione illustrativa in modo da essere legato al bilancio d’esercizio . Verifiche e controlli mirati Controlli sulle raccolte fondi sono in capo agli uffici del Runts e a quelli dell’amministrazione finanziaria. L'Ufficio RUNTS competente verifica: la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione presso il Registro unico; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico. I controlli sono indirizzati a verificare che : i fondi derivanti dalla raccolta siano destinati al supporto delle attività di interesse generale; siano assolti i doveri di ampia e completa informativa sull’attività nei confronti dei donatori e dei beneficiari, secondo le diverse coniugazioni enumerate proprio dalle linee guida; siano rendicontate le attività di cui consta la raccolta fondi, all’interno degli schemi di bilancio previsti dalla normativa; • siano osservati i termini di deposito del bilancio dove trovano legale collocazione le attività di raccolta. L’Amministrazione finanziaria invece avrà come compiti: attivare le specifiche competenze che la normativa speciale le assegna in ragione della sua missione istituzionale ; sviluppare le prerogative di verifica che espressamente le attribuisce il Codice del Terzo settore in alcuni ambiti, ai sensi dell’art. 94, comma 1 e dunque, in relazione alla raccolta fondi, accerta la completezza e correttezza delle imputazioni a bilancio, segnalando all’Ufficio del RUNTS competente ogni elemento utile che muova nella direzione di una lesione del dato normativo, per l’emissione dei relativi provvedimenti. I vantaggi per chi dona Innazitutto l'aver contrbuito alla realizzazione delle finalità ideale dell'Ente. A norma del Decreto del 28 novembre 2019, invece: se una impresa dona a una Onlus, a una Odv e una Aps può dedurre al reddito fino al 10 % del reddito complessivo dichiarato. Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa. se è una persona fisica a donare può scegliere fra detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, ( per le Odv 35%) oppure dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato. Le donazioni devono avvenire con mezzi tracciabili e no sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati con quote sociali ovvero in contanti. A norma del Decreto 28 novembre 2019 è anche possibile fare “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, tranne se a favore di imprese sociali costituite in forma di società. Il problema delle donazioni in natura è sempre il problema della determinazione del valore economico. Per il suo calcolo si fa riferimento normalmente al valore normale articolo 9 Tuir “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”; ovvero al valore del residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento in caso di bene strumentale ovvero in caso di cessione di beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR). Nel caso in cui il valore non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore. E se effettuo una erogazione liberale in denaro ad una Associazione Sportiva Dilettantistica? Ritenendo che in caso di A.S.D. / E.T.S. (nella qualifica di Associazione di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato, ex Onlus ets) la normativa applicabile sia quella del Codice del Terzo Settore, prendiamo il caso di liberalità ad Associazione che assuma esclusivamente la qualifica di sportiva dilettantistica : Se il soggetto che effettua l'erogazione liberale in denaro a favore di una A.S.D. è una persona fisica, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del T.U.I.R., il donante potrà detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell’erogazione effettuata. La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1.500 per ogni periodo d’imposta e, pertanto, l’importo massimo del beneficio fiscale ammonta a euro 285. Per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili e che il soggetto erogante conservi copia del bonifico o del versamento in c/c postale con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Non si avrà pertanto diritto alla detrazione per le erogazioni effettuate in contanti e, qualora venga effettuata tramite assegno, d’altro canto, sarà opportuno ottenere apposita ricevuta dall’associazione beneficiaria. Se chi effettua l'erogazione liberale in denaro a favore di una A.S.D. è soggetto diversorispetto alla persone fisiche, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del T.U.I.R., in quanto soggettop assivo IRES potrà detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R. Per le sportive, invero, manca un preciso riferimento normativo sulle c.d. donazioni in natura al pari di quanto invece disciplinato per gli ETS. Per non sbalgiare consigliamo di attenersi alle modalità definite finalmente col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. Donazione o liberalità ? Riprendendo altri interventi ci sembra infine opportuno chiarire che già il nostro Codice Civile prevede una specifica disciplina sulla c.d. donazione (Art. 769) Erogazione liberale o donazione? Quando le liberalità in denaro o in natura sono particolarmente consistenti, sorge il dubbio se l’operazione, da “erogazione liberale” divenga una “donazione” (art. 769 c.c.) scondo cui La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Per la donazione è prevista la forma solenne dell’atto pubblico (art. 782 c.c.) del contratto, da redigersi in presenza di due testimoni, forma che è richiesta ad substatiam e senza il rispetto della quale il contratto è nullo. Nel Codice civile le donazioni di modico valore (art. 783 c.c.) sono ugualmente valide anche in mancanza dell’atto pubblico, purché riguardino beni mobili e vi sia stata la tradizione (cioè la consegna) del bene o del denaro. Facciamo nostra la preoccupazione di quanti si chiedono quale sia il limite tra donazione di modico valore (forma libera) oppure donazione che, per entità, necessità dell'atto solenne. Le variabili, come sempre, sono tante e non sempre di facile lettura ma nulla vieta che sopra una determinata somma stabilita dal Consiglio Direttivo possa scattare una sorta di "campanello" per verificare se vi siano o meno i presupposti per formalizzare la donazione. #raccolta #fondi #ets #liberalità #aps #nonprofit

  • La Dott.ssa Arrighi nominata docente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

    Mentre stavamo sistemando le ultime cose prima della chiusura di Ferragosto è arrivata una splendida notizia che abbiamo deciso di condividere con tutti Voi: la Dott.ssa Katia Arrighi è stata selezionata quale docente per il settore didattico fiscalità d'impresa dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è un ente sanitario che persegue obiettivi di salute pubblica svolgendo attività di controllo e sorveglianza, ricerca scientifica e servizi specializzati negli ambiti della salute animale, dei rischi alimentari e delle zoonosi. È un organizzazione istituita da leggi nazionali e regionali come strumento tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, e svolge attività rivolte a diversi utenti: il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende Sanitarie Locali, i veterinari liberi professionisti, gli operatori del settore zootecnico, le aziende alimentari, i cittadini. L’IZSVe è competente per la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Fa parte di una rete di 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali con funzioni simili e diverse aree di competenza distribuiti su tutto il territorio italiano. La sede centrale si trova a Legnaro, in provincia di Padova. L’ente ha inoltre 10 laboratori territoriali distribuiti in diverse province del territorio di competenza. Collabora inoltre con le principali organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di sanità animale e sicurezza alimentare. Svolge il ruolo di centro di referenza nazionale e internazionale su specifiche tematiche per il Ministero della Salute, l’Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Buon lavoro Dott.ssa Arrighi ! P.s. Noi non chiuderemo la Redazione ma permettetci di rinnovarvi gli auguri di serene e (speriamo) rigeneranti vacanze ! #IZSV #docenza #nonprofit #incarico

  • 200 euro? Si agli sportivi.

    Nelle ultime settimane, per chi si occupa di gestione di paghe, personale e rapporti di lavoro, una delle domande più gettonate è sicuramente se si abbia o meno diritto ai "200 euro di Draghi” ovvero quanto previsto dal c.d. Decreto Aiuto del 17 maggio 2022. Il provvedimento di corresponsione per i lavoratori dell'indennità di 200 euro, accolto come una piccola ma importante stampella in questo periodo che continua ad essere emergenziale, invece di essere stato gestito rapidamente e in maniera semplice e lineare, come ci saremmo tutti aspettati considerate le intenzioni del legislatore, ha invero evidenziato tutte le criticità della macchina amministrativa e burocratica, che ne ha disinnescato la portata e impedito la facile attuazione. Per il lavoratore a tempo indeterminato era previsto un adempimento, per il chi è a tempo determinato un altro, per gli intermittenti, un altro ancora. Intermittenti forse no, poi si, seguito da alcune indicazioni che permettevano la corresponsione dell'aiuto direttamente dal datore di lavoro mentre altri dall’Inps ecc, in uno strano scenario tipico di questo paese dove nulla è mai semplice ma tutto è sempre squisitamente barocco. (Leggi qui per vedere lo schema degli adempimenti) E per i collaboratori sportivi? Inizialmente esclusi, dimenticai, reietti con inevitabili polemiche e tentativi (maldestri) di giustificarne la scelta. Tuto questo fino a pochissime ore fa quando è emersa la notizia secondo cui nel "Decreto Aiuti Bis" l'estensione dell'indennità da 200 euro verrà destinata anche ai collaboratori sportivi (si ipotizza per già da Ottobre). Un provvedimento preso in concerto con Sport e Salute che si prenderà a carico le indennità aper quei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno uno dei sostegni Covid nel corso dei mesi passati. Attendiamo di sapere come e con che modalità e, in particolare, se la gestione dei contributi verrà affidata direttamente a Sport e Salute, se verrà erogata automaticamente o dietro presentazione di domanda da parte del collaboratore, se su click day o con qualche altra diavoleria. Il valore complessivo della “manovra“ dei 200 euro saràà di ben 68 milioni di euro di cui 30 milioni destinati a Sport e Salute. Nessuno discute sull’importanza per molti di avere 200 euro ma forse impiegarli per l’interesse della collettività (impiantistica in primis) avrebbe dato maggiori vantaggi in termini di durata temporale per l'intera collettività. Ulteriore questione sulla quale potremmo discutere è sul perché non vi sia una programmazione a lungo termine ma sempre e solo una rincorsa al "rattoppo" estemporaneo delle problematiche presenti. Un giorno un amministratore, dinanzi allo scempio architettonico di un impianto sportivo, sbottò urlando “voi che lo gestite non vi vergognate? “ Gli facemmo presente che i muri erano neri di quella tonalità di nero che solo la mancata manutenzione ventennale poteva dare, che l’impianto era trascurato e fatiscente come solo una mancata manutenzione seria ventennale poteva dare ed era troppo facile addossare colpe al presente quando però, nel corso della gestione ventennale, si era riusciti ad assicurare l'apertura dell'impianto alla collettività a prezzi accessibili e popolari. Se in passato in molti non hanno programmato il nostro presente, pare che oggi non ci siano le condizioni per programmare il nostro futuro e il contributo da 200 euro, seppur gradito, ne è la dimostrazione. Ah quasi dimenticavo: dalla bozza del Decreto Aiuti Bis ci dicono che, fra le altre cose, verrà rifinanziato anche il bonus psicologo ... ne avremo bisogno. #200euro #sport #aiuti #emergenza

  • Il recap di Luglio [circolare 07/22]

    Eccoci al recap del Mese di Luglio con una selezione delle principali notizie giuridico e fiscali riguardanti il mondo sportivo e del terzo settore. Ricordiamo che di tutte le notizie diamo evidenza sui canali social, sula canale dedicato di telegram e sulle piattaforme streaming ma, soprattutto, nel corso dei Webinar e delle sessioni di Domande e Risposte. Rimanete aggiornati anche con la nuova app dei consulenti e con i podcast ! Vi invitiamo, inoltre, ad inviarci le Vostre domande o richiesta di chiarimenti (mail, messaggio privato, telegram, chat in basso a sinistra del sito, social o tramite il modulo che troverete nel post dedicato all'evento) Eventi del mese: - Rivedi i lavori congressuali dal titolo "Inclusione e integrazione attraverso lo sport, sono la stessa cosa ?" presso il Senato della Repubblica con la Dott.ssa Katia Arrighi. - Metaverso sportivo : il podcast intevista dell'Avv. Paolo Rendina con la Prof. Angela Busacca. Notizie del mese: 1) Correttivo Sport; 2) Social bonus; 3) Contributo a fondo perduto gestori impianti sportivi; 4) Iva e corsistica sportiva: Agenzia delle Entrate fa il punto; 5) Rendiconto per cassa per gli ETS: i chiarimenti del Mnistero; 6) Play district; 7) Intrattenimenti: nulla osta e esenzioni (anche per il bliardino); 8) Decreto Semplificazioni: il fisco del Terzo Settore; 1) Correttivo Sport Lo scorso 7 Luglio, attraverso il Comunicato stampa n. 87 il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione, “in esame preliminare” di un decreto legislativo volto ad introdurre “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo". Come però abbiamo fatto notare la situazione potica ha, di fatto, interrotto l'iter di approvazione del provvedimento che, in sintesi, riteniamo difficilissimo possa trovare applicazione entro il 2022 e, anche se ciò accadesse (improbabile), passerà comunque al vagio di un Governo certamente diverso da quello che lo ha approvato e da una nuovi componenti delle Commissioni alla Camera e al Sentato. Riteniamo però utile indicare qual'era la strada tracciata per le modifiche che in molti ritenevano doverose al D.lgs. 36/21 nonostante quest'utlimo, stando così le cose, entrerà comunque in vigore il 01/01/2023 nel testo attualmente in G.U. (senza correttivo). Cosa prevede(VA) il correttivo ? 1) Reinserimento delle Cooperative Sportive tra le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, della società cooperative sportive dilettantistiche, che erano state immotivatamente espunte dal testo del d.lgs 36. Cancellata invece la possibilità che gli enti sportivi possano assumere la forma giuridica di società di persone (SNC o SaS). 2) Società sportive rette dal Codice Civile ad eccezione delle disposizioni del D.lgs 36/2021 per quanto concerne la distribuzione di utili (vietata). Sempre sul tema della distribuzione degli utili però conferma di parziale distribuzione in misura non superiore al 50% e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – viene estesa anche alle società sportive cooperative ed ulteriormente rafforzata: per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l’art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti; per le società sportive dilettantistiche – diverse dalle cooperative a mutualità prevalente – che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all’80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l’ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell’impiantistica sportiva. 3) Sport e Terzo Settore possono interpolarsi permettendo agli ETS di iscriversi anche al nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). Se ad iscriversi però sarà un'Impresa Sociale questa sarà esentata dal dover svolgere in via prevalente l'attività sprotiva dilettantistica. 4) Viene confermato che le "attività diverse, secondarie e strumentali" potranno essere svolte, ma al pari del Terzo Settore, solo entro certi limiti dovendo rimanere l'attività sportiva dilettantistica quella esclusiva o principale. Bene, nel correttivo, la possibilità prevista che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano ai fini della determinazione dei limiti massimi delle attività “diverse” esercitabili dai sodalizi sportivi. 5) Quasi completamente riformato il lavoro sportivo (bene!). - a fronte dell'abrogazione dell’art. 67, c.1, lett. m), i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e vincite (art. 30, d.p.r. 600/1973) e prevede una tassazione a titolo di imposta del 20% (tali premi non andranno dunque dichiarati e non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote); - chi collabora con il sodalizio o è un volontariato puro o un lavoratore sportivo, non parlandosi così più di "amatore sportivo". - il Volontario (come nel Terzo Settore) sarà colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo (anche professionistico) potendo ricevere esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi; - Il Lavoratore sportivo sarà colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. Rispetto al testo originario la nozione di lavoratore sportivo viene ampliata al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive: oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene infatti estesa a tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. - Se non hai le caratteristiche di Volontario o Lavoratore sportivo (che potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.) vieni ricondotto alle normali regole giuslavoristiche; - Viene ripristinata la figura del co.co.co Amministrativo Gestionale; - A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori sportivi subordinati, infine, avranno diritto alle tutele previste dalla NASPI; - Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere un termine finale di non più di cinque anni, ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’ altresì ammessa la cessione del contratto prima della scadenza (secondo regole stabilite dalla FSN/EPS e purchè vi consenta l’altra parte). Allo stesso contratto non si applicano una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro; - Viene abolita la differenza tra sportivi professionisti e i dilettanti. Potranno però ancora esistere le società sportive professionistiche (con scopo di lucro) al pari delle società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Conseguentemente ci saranno regole diverse per i lavoratori sportivi del settore professionistico i quali, inquadrati come lavoratori subordinati salvo l'eccezioni già previste dalla previgente Lg. 91/1981; - Nel settore dilettantistico, invece, vigerà la presunzione che la prestazione sia resa sotto la disciplina del contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” ma solo quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. 6) Cambia, quindi il trattamento tributario (e previdenziale) prevedendo tre scaglioni ai quali corrisponderà un diverso prelievo per il percipiente (collaboratore) e costo per l'ente sportivo. PRIMO CASO : COMPENSI INFERIORI A 5.000 EURO - Esenzione dalle imposte - Esenzione previdenziale SECONDO CASO: COMPENSI TRA I 5000 EURO E I 15.000 EURO - Esenzione dalle imposte - Dal punto di vista previdenziale, invece, tutti i compensi sportivi oltre soglia saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. [vedi schema sotto] TERZO CASO : COMPENSI SUPERIORI AI 15.000 EURO - Dal punto di vista tributario viene previsto che, superata la soglia dei 15.000,00 euro, il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione; (ad es. se percepisco 20.000 euro all'anno verserò l'imposta solo sui 5.000 Euro eccedenti la franchigia). Nel settore Professionistico l'agevolazione è prevista soloin favore di atleti e atlete under 23 e, si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, esclusivamente alle società sportive professionistiche “piccole”, il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a cinque milioni di euro. - Dal punto di vista previdenziale, invece, tutti i compensi sportivi oltre soglia saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. [vedi schema sotto] NB: mantenuta sino al 31/12/2027 l'ulteriore agevolazione secondo cui le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato (ma non quelle “minori”) saranno ridotte al 50% e che l’imponibile pensionistico (il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente. Come detto, però, il Governo è dimissionario, le Camere sciolte, il 25 Settembre si tronerà alle urne e, difficilmente, si troverà spazio (e accordo politico) per il correttivo che, a questo punto, rimane solo un bel manifesto politico. Stando così le cose, pertanto, ribadiamo che: - a oggi, non è ancora cambiato nulla rispetto alla preesistente situazione: sino al 31/12/2022 gli Enti Sportivi potranno continuare ad applicare le “vecchie” normative; 2) Social bonus Con Decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 (in G.U. n. 163 del 14 luglio 2022) il MLPS ha pubblicato il “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. Nello specifico, il Decreto individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito di imposta (social bonus). Ma che cos'è il social bonus? Il social bonus (Art. 81 del D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore) è un credito di imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali ad enti del Terzo settore (Ets) che presentano progetti di recupero di: immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata dove realizzare esclusivamente attività di interesse generale con modalità non commerciali, attraverso interventi edilizi finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento delle attività nonché diretti a sostenere le spese di gestione dei beni stessi. Chi può usufruire del social bonus? Con il Regolamento (addotato a Febbraio ma pubblicato solo ora sigh), possono usufruirne tutti gli ENTI iscritti al RUNTS nonché, tenuto conto del periodo transitorio, le organizzazioni iscritte nei previgenti registri delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e anagrafe delle Onlus. In concreto cosa devo fare? Sono previste 3 finestre temporali annue entro cui presentare l'istanza. 15 Gennaio, 15 Maggio e 15 Settembre. Con l’istanza è necessario presentare la documentazione attestante - la sussistenza dei requisiti: il progetto deve essere presentato da un ente del Terzo settore il cui legale rappresentante e i cui componenti dell’organo di amministrazione non presentino cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; che risulti aver versato gli oneri previdenziali e assicurativi nonché le imposte; che abbia assicurato i volontari e che sia assegnatario del bene. Il progetto può essere presentato anche in partenariato nel qual caso il capofila viene considerato l’ente proponente ma tutti i partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti menzionati salvo, ovviamente, l’assegnazione del bene; la descrizione del progetto di intervento e di utilizzo del bene; l’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d’interesse generale da svolgere; le informazioni relative al budget e il cronoprogramma degli interventi. Una volta presentata l'istanza questa verrà vagliata da apposita Commissione che poi pubblica l’elenco dei progetti ammessi al social bonus sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione «Pubblicità Legale» E ora? Ora possiamo ricevere l'erogazione liberale ! Il versamento dovrà però essere effettuato con modalità tracciabili e nella causale del pagamento dovrà necessariamente essere specificato: la natura di “social bonus”; i dati dell’ente del Terzo settore beneficiario; l’oggetto dell’erogazione. Quali i benefici per chi effettua l'erogazione liberale? Se il contributo proviene da una persona fisica questa avrà diritti ad un credito d'imposta pari al 65% dell'erogazione liberale nel limite del 15% del reddito imponibile. Il credito d'imposta potrà essere usufruito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito Se il contributo proviene da un Ente commerciale(società per intenderci) questa avrà dirittto ad un credito d'imposta pari al 50% dell'erogazione liberale, anche in questo caso nel limite del 15% del reddito imponibile. La società potrà usufruire del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito Se il contributo proviene da altro Ente NON commerciale, ques'ultimo avrà diritto ad un credito d'imposta pari al 50% dell'erogazione liberale ma nel limite del 5x1000 dei ricavi annui e potrà usufruirne solo in compensazione. Ovviamente il Decreto tiene a precisare che il beneficio è alternativo ad altre disposizioni che introducono regimi di deduzione o detrazione di imposta come quella prevista dall’articolo 83 del codice del Terzo settore. Tutto qui? Non proporio perché il Decreto prevede che l'ETS trasmetta con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute a sostegno del progetto nel trimestre di riferimento ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli Ets trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l’indicazione dei relativi estremi. Gli Ets beneficiari delle misure di social bonus devono inoltre fornire le informazioni relative al progetto, risorse introitate e spese sostenute sia sul portale «socialbonus.gov.it» (presto online), gestito dal Ministero del Lavoro che sul proprio sito o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono. 3) Contributo a fondo perduto gestori impianti sportivi. Con il DPCM del 30 giugno 2022, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo complessivo di euro 53.000.000,00. Chi può presentare la domanda? Possono presentare la domanda le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. A chi si presenta la domanda? La richiesta va presentata in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui siete affiliat i quali dovranno verificare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, asseverare il numero dei vostri tesserati e predisporre un prospetto fornito dal Dipartimento per lo sport. Presupposti oggettivi richiesti. Le Associazioni e le Società Sportive che presentano la domanda devono essere in possesso di questi requisiti oggettivi: 1) devono avere la gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo; 2) devono avere alla data di pubblicazione del decrteto (quindi al 25/07/2022) un numero di tesserati pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN o DSA; 3) devono presentare una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato; 4) devono presentare una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi; Se ho i requisiti quale sarà l'ammontare del contributo? Il Decreto (all'art.4) ci dice che il contributo potrà variare a seconda della dimensione del'impianto arrivando sino ad Euro 30.000 per quelle strutture che presentino una superficie lorda superiore ai 2000 mq. Per i soli palazzi del ghiaccio invece è previsto un contributo fisso di Euro 60.000. Ma, attenzione: il vero discrimine è aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo (immaginiamo complessivo n.d.r.) di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Entro quando? Entro 30 GIORNI dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del presente decreto e, pertanto, entro e non oltre il 31 Agosto. 4) Iva e corsistica sportiva: Agenzia delle Entrate fa il punto Agenzia delle Entrate chiarisce la propria posizione secondo cui l’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire dell’esenzione Iva per i corsi di nuoto erogati ai minori in quanto si tratta di lezioni a scopo sportivo e ricreativo e, quindi, viene a mancare il presupposto oggettivo per usufruire dell’agevolazione, ribadito più volte dalla Corte di giustizia europea, di attività volta all’“insegnamento scolastico o universitario”. Questo il riassunto di quanto precisato con la risposta n. 393 del 27 luglio 2022 offerta ad una ASD la quale chiedeva di conoscere il corretto trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile ai corrispettivi percepiti per lo svolgimento di corsi, impartiti principalmente ai bimbini, di vari livelli sull'apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto. La questione, già ampiamente trattata dall'Erario (fra i tantissimi interventi di prassi segnaliamo: Attività sportive: no esenzione Iva al di fuori delle ipotesi di legge - Le lezioni di nuoto non rientrano fra le attività esentate dall’Iva) è peraltro stata oggetto di procedura 2008/2010 (tutt'ora pendente) nei confronti dell'Italia per il “Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”. In sintesi con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell’articolo 4 del Decreto IVA Italiano ed, in particolare, l’aver messo fuori campo IVA operazioni che tutt’al più avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l’eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo IVA rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata ed ancora il non aver previsto di subordinare l’esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza (vedi Art. 133 e 134 della Direttiva). Arriviamo così a comprendere come mai da un paio d'anni il Governo abbia tentato di mettere mano alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli Enti Non Profit prima con la legge di Bilancio 2021 e poi con l'ultima del 2022 la quale ha solo rinviato di due anni, quindi al 2024, l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) relative alla disciplina ai fini IVA della decommercializzazione dei proventi percepiti dagli enti associativi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA al Terzo Settore - arriva la proroga al 2024). Agenzia - bene precisarlo - alla domanda dell'Associaizone così conclude "(...) Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall'istante a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22 per cento (...)" di fatto anticipando di quasi 2 anni l'applicazione della normativa secondo cui i corsi sportivi svolti dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro rientreranno a pieno titolo tra le prestazioni imponibili ai fini IVA. 5) ETS e rendiconto per cassa: i chiarimenti del Ministero. Con la nota del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 10358 del 14 luglio il Dicastero risponde ad quesito pervenuto in data 8 luglio 2022 in ordine alla compilazione del Rendiconto per cassa secondo lo schema di cui al modello D del D.M. n. 39/2020 utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro. In particolare, con riferimento al citato modello D - Rendiconto per cassa, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione "Cassa e banca". Il Ministero precisa come il saldo iniziale delle consistenze liquide dell'esercizio ( t ) coincida con il saldo finale dell'esercizio ( t-1), calcolato alla chiusura dell'annualità precedente: il valore di quest'ultimo, inserito nella sezione "Cassa e banca" alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell'esercizio corrente (t). Nel corso della gestione dell'anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente. Pertanto, spiega il Ministero: alla fine dell'esercizio corrente nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t - 1) +/- le risultanze dell'esercizio in corso. Per facilitare la compilazione, il Ministero ha proposto anche un esempio allegato alla Nota. 6) Play district, spazi civici di comunità (sportiva) Da Venerdì 29 luglio fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022 resterà aperta la piattaforma informatica di Spazi Civici di Comunità, c.d. Play District, per l’inserimento delle candidature da parte di ASD/SSD. L’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. La piattaforma informatica è accessibile da qui e fruibile da tutte le ASD/SSD che intendono aderire al progetto. Al fine di facilitare l’utilizzo della piattaforma è stata predisposta la guida di utilizzo ed un video esplicativo Le ASD/SSD, destinatarie dell’avviso, dovranno essere capofila di un partenariato con altri soggetti pubblici o privati quali Organismi Sportivi, Istituzioni locali (Comuni, Università, scuole, ecc...) e associazioni o organizzazioni della società civile e proporre progetti della durata massima di 2 anni, incentrati su attività sportive, ed extra-sportive e sociali, quali ad esempio servizi di assistenza e sostegno psicologico, counseling e orientamento, corsi di formazione alla cittadinanza o professionali, laboratori artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali. L’importo massimo erogabile per ciascun progetto approvato è pari ad € 100.000,00 omnicomprensivo, per un massimo di 24 mesi di attività. Qui di seguito potrete scaricare: avviso pubblico; presentazione dell'iniziativa; guida alla compilazione della domanda; accordo di paternariato; Rimaniamo ovviamente a disposizione per supportarvi. 7) Intrattenimenti: nulla osta e esenzioni (anche per il bliardino) Con la determina del 5 luglio 2022 PROT. 314538 / RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha elencato una serie di apparecchiature per la quale non vige più la regola di richiedere i relativi nulla osta per la messa in esercizio/funzione. L’Agenzia ha istituito un elenco degli apparecchi non spoggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, commi 3 e 4, L. n. 388/2000 per i quali non dovrà essere richiesto il nulla osta (a titolo di esempio: bilardini, flipper, freccette, tavoli da ping pong, ecc.). Per l'esenzione da certificazione o autocertificazione, i giochi devono essere basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica oppure riprodurre esclusivamente audio e/o video, in ogni caso privi di interazione con il giocatore. Gli apparecchi oggetto dell'esenzione, inoltre, non devono distribuire tagliandi. Le tipologie inserite nell'elenco Amee non necessitano dunque della verifica di conformità del modello, né del rilascio dei titoli autorizzatori a produttori e importatori, nonché ai loro gestori. Le nuove disposizioni saranno valide per gli apparecchi “messi in esercizio in luoghi aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie e nelle attività di spettacolo viaggiante”. 8) Decreto semplificazioni: il fisco del Terzo Settore. Questo RECAP esce a poche ore dall'approvazione, dopo il via libera della Camera dei Deputati, anche ad opera del Sentato della Repubblica delle nuove misure fiscali per il Terzo settore all'interno del pacchetto c.d. semplificazioni (di cui vi proponiamo testo approvato ma non ancora entrato in vigore - vedi art. 25 bis e 26 e 26 bis). Una bella notizia considerato che, finalmente, potremo presentare il pacchetto fiscale all'UE per l'approvazione necessaria al fine di poter veder completata (dopo 5 anni!) la Riforma del Terzo Settore quanto meno sotto questo delicatissimo (e fondamentale) aspetto. Quali le novità ? - La disposizione contenuta all’articolo 25-bis, aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Ai fini del computo di tale termine a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, si prevede infatti che non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022. - L’articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore (comma 1) e di quella relativa all’impresa sociale (comma 2). Nello specifico, il testo dell’articolo 26 è stato interamente sostituito durante l’esame da parte della Camera dei deputati e si prevedono le seguenti modificazioni al codice del Terzo settore: a) in materia di imposte sui redditi: – in relazione alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari; – le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento (anziché l’attuale 5 per cento) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi (anziché gli attuali due periodi) d’imposta consecutivi; – circa il mutamento della qualifica da ente di terzo settore non commerciale a ente di terso settore commerciale opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale, per i due periodi d’imposta successivi al termine fissato dall’articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica (L’articolo 104, comma 2, citato, specifica che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro); – si considera non commerciale l’attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi (anziché familiari e conviventi) degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. In base alla modifica, tali cessioni e prestazioni non si considerano di natura commerciale nel caso in cui le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis, cioè si tratti di attività di interesse generale non commerciali. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità; b) in materia di imposte indirette e tributi locali: – riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti, per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale; – i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai soggetti (enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed incluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6) sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; c) riguardo le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali: – si rendono detraibili dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore anziché agli enti del Terzo settore non commerciali; – si rendono deducibili dal reddito netto delle persone fisiche le liberalità a favore degli enti del Terzo settore anziché agli enti del Terzo settore non commerciali; – l’eventuale eccedenza dell’erogazione rispetto all’importo deducibile può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare; – le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate, cioè per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; d) riguardo il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici: – i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società. Nella precedente formulazione del comma la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili, e non ai redditi da essi derivanti; e) riguardo il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale: – non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti (riferimento non presente nella versione attuale), dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (riferimento non presente nella versione attuale del testo); – non si considerano attività commerciali le attività effettuate anche nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1 anziché dei soli associati e dei familiari conviventi degli stessi; – i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di promozione sociale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società. Nella precedente formulazione del comma la destinazione in via esclusiva faceva riferimento agli immobili, e non ai redditi da essi derivanti; - L’articolo 26-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 maggio 2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore. [si ringrazia O.C. Lavoro di Vicenza da cui abbiamo tratto le note esplicative] BUONE VACANZE ! CON IL MESE DI AGOSTO SONO SOSPESI L'ANTEPRIMA SU FACEBOOK E YOUTUBE MA NON IL CANALE TELEGRAM ! #news #circolare #sport #nonprofit #terzosettore #volontati #esport

  • Terzo Settore, un mondo in continua evoluzione.

    “Si può dire tutto e il contrario di tutto ma quando si parla di Terzo settore si può star certi che nulla è mai immutato : è come un magma di un vulcano incandescente che si modifica , si plasma, di adegua alle necessità del momento e del periodo storico” . Cerco di fare comprendere questo pensiero a Rendina mentre lui , dall’altra parte del video, borbotta e non mi ascolta. Sta cercando un accendino per accendersi una sigaretta e vorrei tanto strozzarlo. Sono anni che non fumo ma quando si è stanchi, con questo caldo e questa afa assurda, vedere un tizio che fuma beatamente ti fa venire voglia di accendertene una. “Da un punto di vista normativo è la stessa cosa: le certezze di oggi possono non essere le certezze di domani e le incertezze di oggi possono divenire motivo di riflessioni domani ... “ cerco di dirgli mentre ormai è totalmente scomparso in una nuvola di fumo. L’intero impianto normativo è stato oggetto di rimandi, ritardi, adeguamenti e in questi giorni roventi di fine estate lavorativa, in attesa delle meritate vacanze e in quel periodo dell’anno in cui nessuno da più retta a nessuno ma tutti siamo già mentalmente nei nostri luoghi di vacanza personali, anche in questo momento ci sono delle novità. Il Governo è dimissionario ma ha assicurato comunque l'operatività sino al 25 settembre quando si andrà ad elezioni e nemmeno si ferma l’ordinaria amministrazione di uno Stato che, anche di fronte agli impegni Europei, non può certamente rallentare con la solita frase di rito “ne ripartiamo dopo le elezioni”. Un po' come una madre con i capricci del figlioletto davanti alla vetrina dei giocattoli "se fai il bravo poi vediamo ....". Mentre Rendina mi ricorda le tantissime novità per lo sport io penso agli emendamenti introdotti al Ddl di conversione del Dl 73/2022 chiamato, quasi per ironia della sorte, “semplificazioni fiscali “. Si, perché dalla lettura del testo nulla appare semplice, anzi. Rimerso dalla coltre di fumo Rendina, come sempre flemmatico, esordisce “sono molte le modifiche sulle quali stanno lavorando “, “vedi che non mi ascolti, ne parlavo prima ma non è ancora passato all’esame del Senato" ma tutti e due sappiamo già che salvo colpi di scena dal 20 Agosto qualcosa, ancora una volta, cambierà. "finalmente potremmo notificare alla Commissione Europea il pacchetto fiscale per il terzo settore ... chissà che sia la volta buona" mi dice Rendina mentre io già prendo appunti sulle altre novità: 1. Viene ulteriormente differito al 31 dicembre 2022 per ONLUS, ODV e APS il termine di adeguamento per gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. (Sempre che, s'intende, si voglia entrare nel RUNTS); 2. Viene riconosciuto maggior tempo per la verifica da parte degli uffici sulle ODV e le APS i cui dati sono trasmigrati automaticamente dai registri di settore al nuovo registro unico. 3. Viene alzata di 1 punto percentuale (dal 5% al 6%) la soglia di ricavi, per non oltre tre periodi consecutivi (in luogo degli attuali due), per non passare a esercizio commerciale; Poi rileggo l'ultima ansa "... c'è stato il via libera anche al pacchetto di snellimento delle misure fiscali per il terzo settore sostenute con forza dalla stessa sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, a partire dalla definizione dei costi che determinano il sottile confine tra attività commerciale e non commerciale e dunque determinano l’accesso o meno alle agevolazioni riconosciute a onlus e associazioni..." Ma mi accorgo di averlo fatto a voce alta .... 79 – disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali 83- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 84- regime fiscale delle odv e degli enti filantropici 85 – regime forfettario per attività commerciali di aps e odv 87 tenuta e conservazione delle scritture contabile degli ets 88 - aiuti de minimis 104 – entrata in vigore del dlgs 117/2017 Rendina me li cita, commi e note incluse, come se fossero stampati nella sua mente e io, che sono pratica e pragmatica, focalizzo l’attenzione su un aspetto importante per ora per molte associazioni “fino al 31 dicembre si potranno tenere assemblee con le maggioranze ordinarie e non ricorrere invece alle maggioranze delle assemblee straordinarie”. Fa caldo, è estate piena , siamo tutti stanchi. E’ la notizia più immediata , semplice e pratica in questo momento.

  • Volontariato: un viaggio di terza classe.

    Milano - Torino, interno vagone: la discussione fra me e Rendina che prosegue da mesi e non ci lascia nemmeno il tempo di sistemarci che già siamo arrivati. Il controllore, intanto, evita accuratamente i nostri sguardi. Il terrore che la domanda venga fatta anche a lui è palpabile: servono volontari o servono schiavi? Rendina sostiene, secondo me erroneamente, che la costruzione dell'impianto del Terzo settore sia corretta: voi essere non profit? Circondati del 51 per cento di gente che lo fa per passione e bontà d'animo. Io dissento. Se decidiamo di costituire una APS e entrare nel terzo settore avremo bisogno di persone che facciano associativismo con noi, di qualcuno, in buona sostanza, che si dedichi almeno quanto i 3 o 4 del direttivo a fare tutto il necessario. Ma è pacifico che non sia più l'associativismo di quando era giovane il mio papà e l'Italia era in boom economico. Allora del tuo tempo libero ci facevi ciò che volevi. All'epoca tutti stavano bene. Tutti avevano un lavoro. Chi voleva poi si dedicava al volontariato. La situazione economica oggi è quella che è e grandi spiragli di uscita dal pantano in cui siamo finiti se ne vedono pochi. Il sistema sociale è diventato come quegli scolapasta di plastica della mia infanzia che si contorcevano su loro stessi ad ogni gettata d'acqua calda. Per non parlare dei servizi assistenziali che di certo non brillano per precisione Svizzera. Lo stato ha bisogno del terzo settore e la pandemia l'ha dimostrato. Gli italiani oggi hanno più tempo libero ma meno soldi e certezze. Ma hanno ancora lo stesso "difetto" di allora di volere il cibo in tavola. Perché se voglio, se ho la possibilità, se lo reputo giusto e dignitoso, non posso corrispondere un gettone presenza, o un minimo contributo o fosse anche una mancia di ringraziamento a chi aiuta l'Associazione nella vita di ogni giorno? "Perché lo dice la legge", mi risponde Rendina. "Devi lavorare con volontari non pagati in maggioranza" ... Poi mi dà il contentino "comunque posso riconoscerti 150 euro mensili ...". Rendina prosegue ma nemmeno il controllore lo segue più. Mi rifiuto di lavorare con persone senza pagarle. Lo trovo offensivo per la loro dignità e dovrebbe essere una lotta sindacale profonda e radicata. Purtroppo non lo è. La sottile linea di demarcazione con la schiavitù la trovo profondamente ingiusta in questo periodo storico. La soluzione? Si potrebbe ipotizzare di potere corrispondere loro un gettone presenza con una soglia di esenzione fiscale e contributiva. Una sorta di "aiuto al sociale", con una franchigia di 5000 euro annue. Come peraltro recentemente previsto per il mondo sportivo.. È sbagliato? Anche pretendere che il popolo lavori gratis lo è, da sempre... Intanto siamo arrivari, il controllore ci saluta rinfrancato del fatto di non esser stato interpellato. Rendina borbotta che, in fondo, anche loro fanno del volontariato ... Villano !

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