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  • Le assunzioni nel mondo sportivo e gli sgravi per le donne vittime di violenza

    Nel mondo sportivo è possibile avere persone che lavorano nell’ambito ma non sono a tutti gli effetti lavoratori sportivi, e fra questi rientra sicuramente il social media manager. Come posso allora retribuire il soggetto? Mi è precluso pagarlo?  Non posso pagarlo? Ci sono sgravi, incentivi, agevolazioni anche se non solo un lavoratore sportivo? Partiamo subito chiarendo un equivoco: non è vero che prima della riforma si poteva solo applicare l’articolo 67 TUIR e che ora si può solo inquadrare un collaboratore come co.co.co. Nel corso degli anni si è creduto, erroneamente, che l’unica forma di assunzione possibile nel mondo sportivo fosse inquadrare i collaboratori con i cd redditi diversi, da lì lo scempio perpetrato per anni di collaboratori non sportivi inquadrati come sportivi, scempio che continua tutt’ora, nonostante il pezzo sia in scrittura agli inizi del 2024. Durante una recente consulenza per una realtà sportiva è emerso che custodi e social media manager fossero inquadrati come co.co.co e alla obiezione del “non è corretto” la risposta è stata “è un consiglio del nostro presidente provinciale dell’ente a cui apparteniamo. In questo modo se li tesseriamo tutti non ci sono problemi”. Al di là del fatto che la consulenza è, o perlomeno dovrebbe, essere appannaggio delle figure professionali idonee a svolgere fra le quali non rientrano i “presidenti degli enti provinciali“ se non per questioni personali (e non era questo il caso)  va da se che il considerare un tesserato come lavoratore sportivo qualche problema in caso di controllo può ben darlo. Oppure no? Seguendo la logica e non le informazioni frammentarie ricavate dai social o da presidenti provinciali di enti, (bontà loro bravissimi nel loro lavoro ma non nella possibilità di svolgere consulenza non perché lo diciamo noi ma perché lo dice la legge) sorge spontanea più di una domanda: E' possibile inquadrare un soggetto che svolge attività di social media manager, lavoro che va per la maggiore al giorno d’oggi, e retribuirlo con i compensi sportivi? Solo perché è stato detto “tesseralo e si a posto, la risposta è si ? o dovrebbe sorgere un rigoroso dubbio ? Nel mondo sportivo è possibile avere persone che lavorano nell’ambito ma non sono a tutti gli effetti lavoratori sportivi, e fra questi rientra sicuramente il social media manager. Toriamo alle domande iniziali. Come posso allora retribuire il soggetto? Mi è precluso pagarlo?  Non posso pagarlo? Ci sono sgravi, incentivi, agevolazioni anche se non solo un lavoratore sportivo? Il lavoro va retribuito sempre perché è dal proprio lavoro che un soggetto trae sostentamento e vita e la vecchia storia del “nel mondo sportivo non ti posso pagare se non cosi” non regge ... I lavoratori “non sportivi”, cioè coloro i quali non svolgono funzioni rientranti nell’alveo prettamente sportivo (vedi uno dei tanti nostri focus sul lavoratore sportivo) ma svolgono funzioni nel mondo dello sport in misura corollaria (ad esempio proprio il social media manager) possono essere tranquillamente e beatamente retribuiti senza grandi problemi, applicando loro le ordinarie regole del diritto del lavoro puntualmente disciplinate nel nostro Paese (circostanza che non piace e da cui si cerca di fuggire). Ci sono vari modi di retribuire un soggetto non lavoratore o lavoratrice sportiva e, badate bene, anche per loro ci sono benefici fiscali e contributivi previsti dalla normativa. E siamo pronti a confrontarci con chi sostiene che non è vero e che non esistono. Dalla recente legge di bilancio, ad esempio, vi è la possibilità di inquadrare le donne vittime di violenza usufruendo di sgravi riguardanti l’assunzione, fino al 100% dei contributi. In cosa consiste l’agevolazione per assunzione di donne vittime di violenza. La Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (clicca qui per leggerla) prevede quindi delle disposizioni specifiche e strutturate a favorire l’occupazione delle donne  che, nel triennio 2024-2026, quelle che risultano disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lvo 150/2015 e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. Nello specifico l'incentivo consiste in uno sgravio contributivo (con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL) pari al 100% sulla quota a carico del datore di lavoro entro un tetto di 8.000 euro, riparametrato su base mensile (666,66 euro quale misura massima), senza alcun rifesso negativo sulla pensione futura per 24 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (cosa non esclusa dalla norma), la durata massima del beneficio è di 12 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine, lo sgravio contributivo viene riconosciuto per 18 mesi. Il beneficio previsto dal comma 191 della Legge di Bilancio è, comunque, un aiuto di Stato: da ciò discende che lo stesso deve rientrare all’interno del “de minimis”, disciplinato, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, dal Regolamento UE n. 2013/2831 che ha sostituito il precedente Regolamento n. 2014/1407, ampliando fino a 300.000 euro per tre esercizi finanziari (l’attuale ed i due precedenti) il tetto degli aiuti per i quali non occorre che lo Stato richieda una specifica autorizzazione a Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato dell’Unione. Ma non è tutto. Di sgravi, incentivi e agevolazioni, tanto per il "lavoratore" (che, vogliamo ripetere, qui intendiamo tanto al maschile che al femminile, con disabilità o meno) che per il "datore di lavoro" (ente, associazione etc.), ce ne sono tantissimi anche per chi intenda "occupare" nuova forza lavoro con nuove superdeduzioni. Basta "solo" capire che ... non è vero che prima della riforma si poteva solo applicare l’articolo 67 TUIR e che ora si può solo inquadrare un collaboratore come co.co.co.

  • L'area riservata e dei membri del sito

    Un breve tutorial sull'area membri del sito.

  • Schema di applicazione dell'IVA in ambito sportivo

    Dal 17 agosto 2023 qualcosa è cambiato nei rapporti con l'imposta sul valore aggiunto. Nella conversione del decreto-legge 75 su PA Sport e Giubileo per le prestazioni di servizi didattici e formativi da parte di ASD e SSD ai praticanti lo sport è stata infatti previsto un cambio di "regime" per quanto riguarda l'Iva. Per le entrate istituzionali non cambia nulla rispetto al passato: tali erano prima e tali restano oggi e lo saranno, sicuramente, anche per il futuro. Ma mentre prima le quote dei corsi erano considerate ESCLUSA dall'IVA, oggi sono da considerare ESENTE dall'IVA. Vi rimandiamo agli ulteriori contenuti (tecnici) presenti sul nostro portale per un approfondimento anche sulle ragioni che hanno indotto l'Italia a questo diverso trattamento. Ma oggi ci vogliamo soffermare su qualcosa di più pratico rispondendo alla domanda: quindi per la nostra associazione sportiva che fa corsi per sostenersi cosa cambia ? Per rispondere a questa domanda diciamo subito che ci sono tantissime "variabili" da prendere in considerazione ma, in linea generale, si deve prendere atto che anche per le A.S.D. prive di partita IVA sarà necessario: aprire la partita iva; emettere fatture al posto delle ricevute; Ma come si sostiene un ente sportivo? E in base alle varie tipologie di entrate come mi devo comportare con l'Iva? (Vi proponiamo questo schema molto semplificato sapendo ce ne sono ovviamente altri ma ritenendo che questi siano quelli maggiormente e largamente utilizzati) L'EMISSIONE DELLA FATTURA ? NON E' COME PENSATE Riguardo alla possibilità di evitare di emettere fatture, procedura da molti consigliata (perché ultimamente i consigli strampalati nel settore ce ne sono a centinaia e abbiamo scoperto che in tantissimi si professano massimi esperti nel settore) ricordiamo che anche per le ricevute non è mai esistito un reale obbligo ma ricordiamo anche che in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate ha sempre considerato l’esistenza delle ricevute come requisito ottimo di trasparenza contabile per cui consigliamo a tutti di emetterle. Come Consulenti dello sport abbiamo in uso un programma per l’emissione delle fatture elettroniche che consigliamo perché è quello che ci è sembrato nel corso degli anni, il più affidabile, ma questo non impedisce a chiunque di scegliere in autonomia il proprio programma fra le centinaia a disposizione e in commercio. Se volete avere assistenza e aiuto nella elaborazione delle fatture elettroniche con il nostro software potete contattare la Dottoressa Bulgheroni che vi assisterà nella comprensione dello stesso indicandovi i relativi costi. La mail diretta della Dottoressa è dottbulgheroni@consulentidellosport.it Se invece preferite scegliere un software autonomamente (alcuni sono anche gratuiti e offerti dall’Agenzia delle Entrate) ricordiamo che l’assistenza per l’elaborazione delle fatture e la compilazione non fa parte dei pacchetti di assistenza che offriamo. Il costo dell’assistenza di un operatore per l’emissione delle fatture con software non di nostra competenza è pari a Euro 150,00 orarie oltre iva. Questo perché più di una persona ha specificato che “prendo il software gratuito per non pagare“, e poi ha preteso assistenza come dovuta. ALCUNE VARIABILI DI CUI TENERE CONTO Non è tutto nero o bianco, come detto. Vi sono parecchie variabili da considerare quando si parla di p.iva, sua apertura e, soprattutto, sua gestione. Vi diciamo, per esempio, che con il nuovo regime IVA previstro dall'Art. 10 primo comma, numero 20), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'iva sarà esente anche per le prestazioni rese nei confronti di "terzi" non soci o tesserati. Ma ciò non varrà ai fini dell'imposte sul reddito con la conseguenza che il "servizio" andrà fatturato. Vi diciamo poi che, fintanto che rimarrà in vigore la Legge 398/91, in ragione di una serie di agevolazioni riservate a coloro i quali hanno prescelto il regime di vantaggio, la fatturazione è obbligatoria solo per le prestazioni promo-pubblicitarie e anche la tenuta (e trasmissione) del registro iva e relativi adempimenti rimane agevolata. Inoltre va poi preso in considerazione l'Art. 36 bis del d.P.R. 633/72 (Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti) consente al contribuente di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti – a eccezione di quelle indicate nell’articolo 10, numeri 11), 18) e 19) del decreto Iva – fermi restando tutti gli altri obblighi previsti ai fini Iva; restano, pertanto, pienamente operanti le norme esistenti in tema di fatturazione e registrazione delle altre operazioni effettuate, di registrazione delle operazioni di acquisto e tutti gli altri adempimenti disciplinati dal decreto Iva, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente. Potremmo proseguire oltre ma, al momento, è importante che abbiate bene a mente che al momento: Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Se avete ulteriori informazioni o richieste potete contattare direttamente la Dottoressa Bulgheroni e chiederle assistenza.

  • Le prospettive per un anno di sport

    Inizia il 2024 e con esso riparte l’intera macchina amministrativa e burocratica legata al mondo sportivo. Nel corso degli anni, a più riprese, si è sentita la necessità da parte di molti di focalizzare l’attenzione sulla necessità di una distinzione netta fra chi pratica sport e chi invece si occupa della parte dirigenziale di un settore che muove un Pil di sostanzioso interesse nell’intero paese. Non di raro abbiamo ascoltato frasi del tipo: “di sport dovrebbero parlare solo gli atleti che hanno ottenuto risultati”, piuttosto che “tutti i dirigenti anziani che rovinano lo sport senza praticarlo”. Abbiamo sentito queste frasi nel corso degli anni, quasi fosse impossibile capire che accanto ai grandi campioni servono anche i grandi dirigenti che con le loro idee, la loro strategia, il loro programma di sviluppo, riescono a permettere alle società di mantenere in piedi la propria struttura. Non serve solo il grande campione e non serve solo il dirigente: è un connubio di necessità concomitanti, senza dimenticare mai tutte quelle persone che praticano sport a livelli non d’eccellenza, e lo possono fare in strutture idonee e sicure garantite proprio da quei dirigenti volenterosi e preparati. Come sarà il 2024 per questo mondo? È l’anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, l’anno in cui si scaldano i cuori, si prendono le bandiere dal cassetto e si espongono sui balconi. Ogni 4 anni l’orgoglio nazionale si stringe intorno ai campioni e alle campionesse di sport e anche questa volta, come l’ultima a Tokyo, speriamo in un palmare d’eccezione sia per il CONI che per il Comitato Italiano Paralimpico. E' anche l'anno dei campionati del mondo under 20 di atletica leggera e dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) di Gangwon. Come ha detto però il Presidente Giovanni Malagò in una recente intervista "Non esiste lo sport di vertice, punto. Esiste lo sport di base che ti porta a fare o a essere lo sport di vertice". E allora, pensando a tutti gli atleti coinvolti, a noi viene spontaneo domandarci: come sarà l’anno per i dirigenti?  Per tutti coloro i quali non hanno nel loro vivaio campioni d’eccellenza ma tanti volenterosi piccoli atleti? Per loro sarà difficile, esattamente come il 2023 o il 2022 e non certo nefasto e orribile come il 2020 o il 2021. Il problema è che la mente di molti si riporta al 2019, al 2018 e osando ancora un po’ di più al 1990 o 1995 quando: non esisteva nessun tipo di burocrazia, o presunta tale, nel settore; gli incassi avvenivano in contanti e si mettevano nella cassa dell’associazione; nessuno chiedeva di sapere come si pagava il custode o la persona delle pulizie; nessuno chiedeva certificati medici e il solo parlare di sicurezza degli impianti era eresia pura. Ma è solo un elenco non esaustivo di quanto, oggi, pensiamo che all'epoca si stava meglio, e lo si stava un po’ tutti. Non c’erano controlli e ricordo di un presidente di un certo spessore dirmi “Dottoressa, ma quali iscrizioni. All’epoca si prendevano i tesseramenti e li si metteva in uno scatolone. Se li saranno mangiati i topi nel frattempo”, e me lo ha detto con il sorriso beffardo di chi sapeva di dire qualcosa di inelegante ma di estremamente vero. Solo cosi si faceva dello sport vero Solo cosi lo sport è cresciuto Conosco le obiezioni, tutte e non concordo sui ricordi melanconici del passato. Il passato ha sempre nella mente di ognuno di noi un velo di romanticismo ma se poi andiamo ad analizzare cosa il passato roseo ha realmente lasciato al nostro presente qualche dubbio ci viene. Chissà perché i ricordi sono sempre cosi dolci: tutto andava bene, oggi va tutto male.  Tutto era cosi perfetto; oggi è tutto cosi terribile. Il mondo è cambiato, non solo sportivo.  Gli ultimi 20 anni della nostra vita hanno subito una accelerata incredibile in termini di velocità, burocrazia, controlli. Si stava meglio prima? Si sta meglio ora? Quale sia la risposta giusta non spetta a me dirlo ma una riflessione vorrei farla in inizio di quest’anno: ho girato e giro tantissimo l’Italia e una cosa che accomuna molti territori è il degrado degli impianti. Da nord a sud gli impianti sono spesso fatiscenti o in pessime condizioni. Si, ci sono eccellenze è innegabile, ma nella stragrande maggioranza dei casi si trova degrado e incuria e allora mi faccio una domanda, frutto di anni a sentirmi dire che “un tempo si stava meglio”. Quando ci mette un impianto ad avere i cancelli ruggini? (usando un esempio semplice e senza entrate nello specifico). Quando ci mette un impianto ad avere le stanze interne con i muri talmente sporchi e neri da essere stati imbiancati quando io andavo all’asilo? Quanto tempo ci mette un impianto per avere erbaccia ovunque e non avere i giardini curati e puliti? Perché il problema è questo: quando le cose andavano “meglio” e quel meglio è imputabile a mancati controlli e giro di contanti senza problemi, pochissime, pochissime, pochissime persone si sono occupate del futuro ma hanno semplicemente preso il presente e vissuto del presente. Guardandomi oggi intorno a me pare, quindi, che siano mancati Un piano strategico La cura del bene comune Due omissioni che hanno creato quei mostri che ora in molte città d’Italia rendono impossibile praticare sport perché non vi è più la possibilità economica di metterli a norma. Perché si è giunti a tali degradi?  Cosa si pensava esattamente quando non si aveva nessun tipo di cura perché tanto “poi dopo vedremo“? La situazione attuale non è certo ottimale e, oggettivamente senza possibilità di smentita, la burocrazia ha raggiunto livelli tali da essere spesso soffocante, ma la realtà dei fatti, o perlomeno una rappresentazione della realtà, è che quando non esisteva la burocrazia invece di pensare al futuro ci siamo “mangiati il presente”, disinteressandoci completamente di un piano strategico generale. Quindi auspichiamo per il 2024 la creazione di una presa di coscienza forte da parte di tutti noi: non è dicendo che in passato le cose andavano bene che si risolve il problema di una mancanza di strategia generale. Se in passato le cose fossero state cosi perfette i nostri impianti sarebbero impeccabili, le nostre piscine funzionanti, i nostri campi gara perfetti invece così non è. Una riflessione su questo aspetto potrebbe essere fatta considerando che lo sport, anche se non appare agli occhi di chi non ha mai avuto adempimenti o burocrazia sulle proprie spalle, è un settore agevolato nel panorama Italiano più che in ogni altra parte dell'universo. Si potrebbe agevolare di più? è il sogno di tutti noi ma non dimentichiamo che non è un settore a parte del mondo in cui viviamo ma ne è una oggettiva parte. Buon 2024 a tutti.

  • Nuove tabelle ACI per il 2024

    Le tabelle ACI sono quelle tabelle necessarie per comprendere con esattezza l’importo del rimborso chilometrico da corrispondere a chi, in maniera promiscua, utilizza la propria autovettura a favore di un datore di lavoro, compresa una associazione sportiva. Detta così può sembrare estremamente risoluta come spiegazione, oltre che semplice e immediata, ma il problema è proprio questo: nel tentare di dare spiegazioni estremamente formali si perde il reale senso del significato di ciò che si vuole trasmettere o si sta leggendo. Perché questa riflessione? Perché sovente, spesso, ripetutamente, ci sentiamo dire “per la trasferta rimborsiamo un forfait al km“ , piuttosto che “applichiamo le tariffe previste dalla federazione in generale” e ci siamo spesso domandati: sarà giusto come ragionamento? Le tariffe sono applicate e applicabili sulla base di due presupposti: conoscenza dell’autovettura in uso al dipendente/collaboratore in termini di modellom e casa produttrice; conoscenza dell’alimentazione dell’autovettura (benzina, diesel, gpl, metano, elettrica etc.) Dati questi due presupposti essensiali è quindi impossibile ritenere corretta la possibilità di corrispondere importi erogati in maniera forfettaria o “secondo uso“ se si vuole godere dell'esenzione fiscale e contributiva. Ad ogni veicolo corrisponde un importo, ed è quello a potere essere corrisposto in esenzione fiscale e contributiva. Il resto è un rimborso a “forfait” che, come tale, non è in esenzione. È necessario fare riferimento alle tabelle ACI e le ultime, in ordine di pubblicazione, risalgono al 22 dicembre 2023 come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per visionare le tabelle Aci: https://www.aci.it/area-riservata/fringe-benefit.html Ulteriore presupposto, e di non minor importanza, è come in un'Associazione come la vostra questi rimborsi vengono non solo erogati ma, soprattutto, deliberati. Si, perché un punto spesso sottovalutato è proprio questo: il momento in cui si decide di rimborsare il collaborartore Pinco o la collaboratrice Pallina. E' il Consiglio Direttivo che, PREVENTIVAMENTE, decide e autorizza a maggior ragione se si tratta di volontario. Per il volontario sportivo, come recita l'art. 29 del D.lgs 36/2021, seppur è possibile erogare importi "forfetizzati" (150 euro in autocertificazione) questi devono essere comunque pre-autorizzati (deliberati) dall'organo direttivo. E' peraltro evidente che, se Pinco o Pallina, dovranno sostenere anche il costo dei pedaggi (autostradali per esempio), sarà a loro cura farsi rilasciare ricevuta (dal casellante o dall'apparecchio automatico del casello) per poi presentarlo al Consiglio Direttivo per il relativo rimborso. Buona norma sarebbe, quindi, che chiunque (preventivamente autorizzato) provveda a consegnare all'Associazione una rendicontazione delle spese il più possibile precisa e corredata dalla relativa documentazione.

  • L'Avv. De Leo formatrice Olimpica

    Il 2024, anno olimpico e paralimpico, si apre con una bellissima notizia ! L'Avv. Manuela Mirella De Leo è stata ammessa nell'Elenco ufficiale dei Formatori della Formazione Olimpica CONI. Qui l'elenco di tutti i Formatori che hanno superato la selezione Felicissimi per il riconoscimento ottenuto ricoriamo che proprio grazie alle competenze dell'Avv. De Leo sono tantissimi i contenuti che stiamo portando sul portale e con simposi sul mondo degli E-Sport. leggi anche : Al Ministero della cultura l'ecosistema degli Esports. L'Avv. Manuela Mirella De Leo, memdro CDS è per Aci Sport - Componente Commissione Nazionale Esport. Cultrice della materia presso Unisalento. Avvocato diritto sportivo del Foro di Lecce

  • Lavoro Sportivo: cosa ci aspetta nel 2024?

    Dott.ssa Antonella Lizza Entrato in vigore il 1 luglio,  al 31 dicembre 2023 il lavoro sportivo era ancora in rodaggio, viste le diverse proroghe intervenute a supporto di una operatività costellata di incertezze e soprattutto per la assenza di alcuni decreti e regolamenti che ci aspettano in questo 2024. Facciamo un riepilogo sintetico: Manca l’elenco delle mansioni dei tesserati considerate rientranti nella fattispecie del lavoro sportivo, elenco che deve essere approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ce lo aspettavamo a fine 2023, sarà per Gennaio 2024? Mancano gli accordi o gli indici delle fattispecie utili ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, ci saranno per marzo 2024? "Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. (art. 25, comma 3). In prova il sistema di designazione e comunicazione compensi dei direttori di gara; infatti   la Legge 191/2023 pubblicata in G.U. n.293 del 16/12/2023   ha prorogato al 30 gennaio i termini per le comunicazioni obbligatorie relative al periodo luglio-dicembre 2023 (art. 25, comma 6-ter). Per il trattamento dei dati personali il decreto prevede norme specifiche entro luglio 2024: “norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. (art 25, comma 8). Per la gestione dei contratti di lavoro co.co.co sportivi mancano le procedure operative per utilizzare il RASD per l’invio dei flussi UNIEMENS mensili e per la gestione Tenuta del libro unico del lavoro (LUL) (art. 28). Particolarmente urgenti visto che le scadenze attuali per il LUL sono entro 30 gennaio 2024.  Inoltre dopo le circolari dei vari istituti (INL, INAIL e INPS) si attende un documento ufficiale della Agenzia delle Entrate che possa chiarire singoli aspetti emersi in questi mesi di applicazione pratica. Tempo fino a marzo 2024 anche per definire gli standard professionali e formativi per i contratti di apprendistato:  “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (OMISSIS) sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.” (art. 30, comma 4). Entro luglio 2024 devono essere definite le disposizioni in base alle quali andranno svolti i controlli sanitari dei lavoratori sportivi e la possibilità che venga istituita la scheda sanitaria: Per quanto riguarda la sicurezza e tutela dei minori,  fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è previsto entro luglio 2024 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.Il decreto introduce disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Tale decreto prevede inoltre l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. (art 33, comma 6). L’art 35, comma 5 stabilisce la possibilità che “Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate anche paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate”. A voler essere puntigliosi qui potremmo dire che non esistono associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori sportivi così come qualificati dal complesso del decreto 36/2021, e neanche  esistono organizzazioni aziendali che rappresentino la miriade di ASD e SSD che sono diventate “datori” da 1 luglio. Più in generale abbiamo CCNL adeguati alla nuova normativa del lavoro sportivo? Non sono chiare le modalità  di erogazione del contributo commisurato ai versamenti previdenziali effettuati ai sensi dell’art. 35, comma 8-sexies e comma 8-septies.   “Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (OMISSIS), che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. (OMISSIS) Altri Decreti in attesa di emanazione non riguardano il lavoro sportivo ma sono molto importanti per la vita delle ASD e SSD, tra questi la definizione dei criteri e limiti delle attività secondarie, attività che devono essere eventualmente dichiarate negli Statui il cui adeguamento è possibile ora fino al 30 giugno 2024. "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”  (art 9, comma 1)." Oppure la definizione dettagliata dell’iter per l’acquisizione della personalità giuridica da parte di una ASD; per il momento abbiamo delle linee guida grazie Studio n. 23-2023/cts del Notariato  e le Massime n. 16 e n. 17 del Consiglio notarile di Milano, pubblicate nei primi giorni del mese di dicembre 2023 (leggi qui il nostro approfondimento). E, per finire l’art. 50-bis che fissava per il 31 dicembre 2023 l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo e relativo decreto che ne stabilisca le linee operative e le attività strumentali: “1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente decreto; b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo; c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative; d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale. 2. Con decreto dell'Autorità delegata per lo sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.” Anche questo rimandato in questo 2024 che si prospetta ricco di novità.

  • Un aiuto per chi fa sport e chi accoglie

    Pubblichiamo la comunicazione del Dipartimento per lo Sport che, anche quest'anno, ha emesso un avviso per supportare gli organismi sportivi nel sostegno umanitario ad atleti e team tecnici per assicurare il diritto allo sport, promuovere l’inclusione sociale e rafforzare l’attività sportiva nei territori. Sono state destinate risorse economiche pari a € 2.000.000 a disposizione degli organismi sportivi per assicurare la prosecuzione dell’attività sportiva degli atleti che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa di emergenze umanitarie. Sarà cura delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate, quali unici soggetti ammessi alla presentazione delle domande di contributo, farsi carico anche della trasmissione al Dipartimento per lo Sport delle eventuali proposte. Le domande dovranno essere inviate tramite pec - ufficiosport@pec.governo.it - esclusivamente dagli Organismi sportivi, entro le ore 12.00 del 29 dicembre 2023. Le singole ASD e SSD interessate, pertanto, sono pregate di contattare il proprio Organismo di riferimento. Allegato A1 - Domanda di partecipazione Allegato A2 - Dichiarazione sostitutiva Allegato B1 - Domanda di contributo Un aiuto concreto, recita l'avviso, per consentire ad atleti, allenatori, medici, sanitari sportivi e dirigenti di poter essere tesserati da società sportive italiane, contribuire ad assicurare la prosecuzione degli allenamenti in sicurezza sostenendo le necessarie visite mediche e l’attuazione delle misure di prevenzione SARS – COVID 19, consentire agli atleti la prosecuzione della propria preparazione atletica in vista della partecipazione a competizioni olimpiche, europee, mondiali e internazionali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il bonus potrà essere utilizzato per la copertura dei costi di tesseramento e relativa copertura assicurativa, visite mediche per l’impegno sportivo o altre spese mediche, fruizione di campi e strutture di allenamento, transfer e viaggi per partecipare a competizioni, fornitura di materiale tecnico, ecc. Il bonus è quantificato, a titolo forfettario, in € 600,00 al mese per ogni atleta/componente del team tecnico (allenatori, medici e sanitari sportivi, tecnici) a carico dell’O.S ospitante.

  • 2023 un anno in fermento

    Per farvi e farci gli auguri abbiamo scelto un titolo che racchiude in sé la frenesia, la velocità e le novità di un anno che sta volgendo al termine, lasciando lo spazio all’incognita dell’anno nuovo. Un anno di riforma, un anno di cambiamento e un anno di attenzione di un intero mondo al proprio mutarsi perpetuo. Noi di Consulenti dello sport abbiamo avuto il piacere di relazionare o moderare in moltissimi convegni nella prima parte dell’anno, e in molti di più nella seconda parte. Li abbiamo contati e ci si siamo detti: c’è molta attenzione a questa riforma ed è sicuramente un bene. È corretto e giusto che ci si sieda e si cerchi di comprendere come l’impatto delle norme sulle nostre vite possa portare benefici o problemi ma, purtroppo, non sempre lo facciamo con lo spirito costruttivo di chi deve affrontare un problema, sa di doverlo affrontare, e si pone nella condizione mentale di farlo al meglio. Abbiamo affrontato, come mondo sportivo, la riforma “di petto”, spesso armati fino ai denti, e l’abbiamo derisa, massacrata, annientata con mille e mille commenti di ogni tipo. Senza entrare nel merito della sua genuinità o della sua perfezione o imperfezione che sia, perché non è compito nostro, la riforma ha lasciato l’amaro in bocca di un paese avvolto in una frase di una infinita e greve tristezza “fatta la legge trovato l’inganno”, perché, e questo è innegabile, al sentir pronunciare adempimenti e limiti la mente di molti di noi elabora questa frase spesso ridendo e spesso pensando di essere furbi nel tentare di arginare le normative. Riforma dello sport, tutela dei collaboratori sportivi, attenzione agli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori, attenzione al ruolo non certo marginale dei volontari: sono solo alcuni degli aspetti che sono stati analizzati e relazionati nei numerosi convegni per tentare di dare un quadro il più possibile pratico e efficace. Nessun settore nel nostro Paese ha così tanta attenzione alla formazione costante, continua e spesso completamente gratuita come il mondo sportivo perché c’è bisogno di cultura dirigenziale sempre più approfondita e precisa. È tutto perfetto? No, ci sono degli aspetti critici ancora da evidenziare al meglio e degli aspetti che sono quantomeno di difficile applicazione, ma questo non accade solo nella riforma dello sport o per la riforma dello sport ma accade in ogni contesto, in ogni settore, in ogni ambito del nostro paese. Cosa ci auguriamo? Ciò che ci auguravamo per l’ingresso del 2023 sulle ceneri del 2022: una riforma PER lo sport più che una riforma DELLO SPORT. Ma non solo sport. I nostri auguri sono anche per tutto il mondo del non profit in generale e del terzo settore in particolare. Quel mondo che supportiamo quotidianamente fatto di piccoli circoli culturali, associazioni di quartiere, tessuno umano e sociale che fa da "rete" di salvataggio per le tante (troppe) ri-cadute del sistema. In questo 2023 lo sport è stato centrale, costituzionalmente riconosciuto e sempre più "centrale" anche per il terzo settore. Chiamati in prima persona ad una "sintesi" tra questi mondi apparentemente lontani e diversi speriamo di portare le nostre competenze anche per tutte le nuove forme "associative" ma, soprattutto, per le attività virtuali che, come gli e-sports, non possono più essere relegate a meri "passatempi". Un 2023 in fermento che ci vedrà da subito impegnanti con le sfide dell'agenda del 2030, con l'anno olimpico e paralimpico, con le riforme fiscali ... sarà un anno tostissimo. Lo sappiamo. E, allora, concedeteci, e concediamoci, un momento di pausa. Per riflettere ma, soprattutto, riposare. A tutti Voi giungano i nostri più cari e sinceri auguri di buone festività, ma permetteteci di ringraziare con maggiore affetto e stima a chi ci ha dato fiducia seguendo la nostra Accademia, frutto della comptenza, passione e dedizione per lo sport e il terzo settore, di chi ha deciso di intraprendere questo bellissimo percorso comune. Ci vediamo nel 2024 !

  • Fatturazione elettronica: dal 2024 nessuno escluso

    A cura della Redazione Come ampiamente preannunciato da Gennaio 2024 l'emissione di fattura elettronica, diviene obbligatoria anche per enti non commerciali (sportivi e non) che applicano le disposizioni della L. 398/1991 e per le p.iva nel regime forfetario. In ogni caso l'obbligo scatta per tutti i titolari di p.iva. Tali soggetti, lo ricordiamo, sono stati esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica fino alla fine del 2023, se l’ammontare dei loro ricavi o compensi (ragguagliato ad anno) relativo all’anno 2021, non avesse superato l’importo di euro 25.000. L’obbligo di fattura elettronica, come detto, scatterà dal prossimo 1.1.2024. Chiaramente, il soggetto che emetterà entro il 31.12.2023 una fattura “analogica” inviandola, ad esempio, attraverso una mail al cessionario o committente, rispetterà la normativa, e tale documento allegato alla mail (da considerarsi come fattura analogica) rispetterà in pieno la normativa. Pertanto chi emetterà fattura dal 1/1/24 o, pur avendola emessa nel 2023 la invii nel 2024 dovrà provvedere all’invio del file XML tramite SdI. NB: una fattura si considera emessa quando viene consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente (articolo 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972). Come già ricordato per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e sfruttare al massimo i suoi vantaggi in termini di efficientamento delle attività amministrative, l’Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi – totalmente gratuiti per gli utenti – per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche. Per predisporre le fatture elettroniche sono disponibili 3 strumenti: una procedura web, che oltre a predisporre consente anche di trasmettere le fatture elettroniche; per utilizzare questa procedura occorre accedere al portale "Fatture e Corrispettivi": apre una nuova finestra un software per PC fisso disponibile, con la sua guida, al seguente link: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/software-compilazione-fattura-elettronica; tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche; un’App denominata “Fatturae” disponibile negli store IOS o Android; questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche. Gli ulteriori servizi online gratuiti per gestire il processo di fatturazione elettronica e, in particolare, il servizio di conservazione e quello di consultazione delle fatture, sono accessibili dal portale "Fatture e Corrispettivi": apre una nuova finestra Il portale è un’area web riservata e, quindi, accessibile ai singoli utenti mediante delle credenziali personali, al fine di garantire la sicurezza e l’inviolabilità dei dati contenuti nelle fatture: è pertanto necessario che l’utente abbia preventivamente acquisito le credenziali SPID ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale") oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Riflessione Bellissima la gratuità ma ci chiediamo se non convenga acquistare un software dedicato (ce ne sono veramente tanti in circolazione e a costi realmente irrisori ed accessibili) che possa "agevolare" (e non poco) la gestione con una serie di ulteriori funzioni utili per le nostre associazioni. Non ultima la possibilità di essere "gestito" anche dai Professionisti che seguono la realtà associtiva. Ma pensiamo anche alla possibilità di ricevere le fatture (di costo) su una piattaforma che poi possa restituirci i dati utili per la compilazione del bilancio. Ad ogni modo riteniamo che, in virtù del nuovo regime IVA introdotto per gli enti associativi in generale e sportivi in particolare, sarà imprescindibile prendere dimestichezza con questo strumento indipendentemente dalla necessità o meno di emettere fattura. Non vediamo dunque l'obbligo di fatturzione elettronica come un adempimento ma come un'opportunità di agevolare la gestione associativa. Attenzione Per gli Enti che "dialogano" con le Pubbliche Amministrazioni (ad esempio le scuole) le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 non sono valide. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it RIMANI AGGIORNATO E CONTATTACI SE HAI BISOGNO DI SUPPORTO

  • Motricità: pro-muovere la nona competenza europea

    Motricità: pro-muovere la nona competenza europea A cura di Erika Morri* CHE COSA SONO LE 8 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Dal 2006, l'UE ha delineato un quadro di 8 competenze chiave, che formano la base per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, e l'occupazione in una società in rapida evoluzione; su queste competenze si basano anche i programmi scolastici con steps differenti a seconda delle età. Le competenze abbracciano una vasta gamma di aree, dalla competenza digitale all'alfabetizzazione multilingue, dalle capacità di imparare ad imparare, alla competenza imprenditoriale, riflettendo così l'importanza di un apprendimento integrato e permanente. Le 8 competenze chiave, rappresentando il pilastro fondamentale per il progresso, la coesione sociale ed il benessere della Comunità Europea. Tuttavia, c'è un elemento vitale che rimane sorprendentemente assente in questo schema: la competenza motoria. In un'epoca in cui la sedentarietà e le sfide alla salute mentale sono in aumento, la necessità di integrare l'educazione fisica e la motricità nel percorso educativo diventa sempre più pressante. Lo sport e l’educazione fisica non solo migliorano la salute e il benessere fisico degli individui, ma giocano anche un ruolo cruciale nello sviluppo cognitivo, nella socializzazione e nella costruzione di una società più inclusiva e consapevole. Uniamoci perché l’Italia lanci la “NONA COMPETENZA: LA COMPETENZA MOTORIA”. PROPONIAMO L’INSERIMENTO DELLA NONA COMPETENZA CHIAVE: LA COMPETENZA MOTORIA Questa “nona competenza” inserita nei programmi scolastici, darebbe forza a sperimentazione e attuazione di protocolli che permettano ai ragazzi/e, di integrare nelle loro abitudini quotidiane un’attività fisica volta al mantenimento e al miglioramento degli schemi motori tipicamente umani, che l’eccessiva sedentarietà della nostra epoca, sta facendo perdere inesorabilmente. L'educazione fisica è fondamentale per lo sviluppo della consapevolezza corporea e delle abilità sociali. Un’istruzione eccellente dovrebbe fornire ai propri studenti/studentesse, la capacità di imparare dagli altri e di saper collaborare – non solo con insegnanti, professori, mentori e tutor - ma anche con i propri coetanei. Inoltre, è necessario insegnare ai ragazzi/e a fare tesoro di ciò che apprendono in classe, per poi essere in grado di applicare questi concetti nella vita quotidiana. “Sport e scuola vanno di pari passo. L’attività fisica consente agli studenti di creare nuove amicizie, condividere vittorie e sconfitte, diventare più forti e agili e di imparare cosa significa avere una buona preparazione e delle sane abitudini”. Ma non solo. Ci sono diversi studi che provano una correlazione tra rendimento scolastico e sport. Qual è il collegamento che esiste tra le due attività? Secondo studi clinici eseguiti in Italia per i quali si è proceduto allo scanning del cervello di individui più o meno attivi, è emerso che le ragioni del maggior rendimento scolastico per gli sportivi sono duplici: la prima è di ordine fisiologico e dipende dall’afflusso di ossigeno al cervello che è maggiore in coloro che praticano attività costante; la seconda, invece, riguarda la maggiore stimolazione che avviene nel cervello e che migliorerebbe le connessioni tra neuroni. Quando il soggetto si allena infatti, lo scanning del cervello ha rilevato un ingrossamento di quell'area cerebrale che svolge funzioni di apprendimento e mnemoniche, chiamata ippocampo. Teoria confermata dagli studi condotti da John Ratey, professore di psichiatria alla Harvard Medical School, che hanno provato che l’esercizio fisico fa fluire il sangue verso le regioni del cervello responsabili delle funzioni cognitive, ossia i lobi frontali e temporali e l’ippocampo, che nello specifico è l’area deputata alla memoria e all’apprendimento. In termini più semplici: con lo sport praticato regolarmente, arriva più sangue al cervello, più neuroni nuovi rimarranno attivi e a disposizione delle funzioni intellettive più elevate…che richiedono concentrazione e ragionamento. Pochi progetti (a mia conoscenza) pongono l’attenzione sulla proposta della “NONA COMPETENZA MOTORIA” alla Comunità Europea, con l’intento di coagulare forze e sperimentazioni: la polisportiva “San Precario” di Padova in collaborazione con Carlo Balestri, Presidente dei Giochi anti razzisti, che ha affrontato per prima il tema di questa carenza, creando un sito dedicato ed anche una raccolta firme su www.change.org Genio Net, guidata da Massimo de Donno, è all'avanguardia nel campo dell'apprendimento strategico e personalizzato. Nel suo progetto "Movimento per l'Apprendimento", l'azienda collabora con ricercatori del CNR, pedagogisti e società sportive per definire la quantità ideale di esercizio fisico che stimola le funzioni cognitive, mirando a trasformare radicalmente la qualità dell'educazione scolastica. Inserendo la “NONA competenza MOTORIA” nel quadro delle competenze chiave europee - che avrebbe lo sport e l’educazione fisica come strumento principale - possiamo avvicinarci a un modello educativo che nutre completamente ogni aspetto dell'essere umano, mentale, emotivo e fisico. Un passo avanti verso un'Europa più sana, più resiliente e più inclusiva. Questo articolo è una CALL TO ACTION per tutti noi, che sappiamo bene l’importanza dello sport nella vita, e quanto il sistema Italia debba lavorare in questa direzione... ma l’Italia siamo NOI. Il corpo è un linguaggio di apprendimento: muoviamo l’Europa insieme. ERIKA MORRI, formatrice e coach, già Azzurra di rugby e consigliera Nazionale FIR sino al 2021, è founder di “WO*MEN’S SPORT LAND OF FREEDOM: chi semina sport raccoglie futuro”, progetto internazionale che si basa su 4 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 (istruzione di qualità/salute e benessere/parità di genere/pace) Per informazioni: Erika Morri info@erikamorri.com www.erikamorri.com Bibliografia supportiva (si ringrazia Laura Caracciolo di Genionet per la ricerca) 1.   Movimento e Miglioramento dei Processi Cognitivi: - "Exercise and the Brain: Something to Chew On" di Henriette van Praag, pubblicato su "Trends in Neurosciences" (2009). Questo studio esplora come l'esercizio fisico possa migliorare le funzioni cognitive e la neurogenesi. - "Physical Activity and Cognitive Vitality" pubblicato su "Annual Review of Psychology" (2017). Questo articolo esamina l'importanza dell'attività fisica per il mantenimento della vitalità cognitiva durante l'invecchiamento. 2.   Movimento e Salute Mentale: - "Physical Activity and Mental Health: Evidence is Growing" di P. Ekkekakis, pubblicato su "World Psychiatry" (2015). Questo articolo offre una panoramica dell'evidenza che collega l'attività fisica a benefici per la salute mentale. - "The Association Between Physical Activity and Mental Health: A Systematic Review and Meta-analysis" di G. Mammen e G. Faulkner, pubblicato su "Journal of Sport and Exercise Psychology" (2013). Questo studio fornisce un'analisi approfondita della relazione tra attività fisica e salute mentale. 3.   Movimento e Benessere Generale: - "Physical Activity and Health" di C.J. Caspersen, K.E. Powell e G.M. Christenson, pubblicato su "American Journal of Epidemiology" (1985). Un articolo pionieristico che stabilisce il legame tra attività fisica e salute generale. - "Exercise for Mental Health" di A. Sharma, V. Madaan e F. Petty, pubblicato su "Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry" (2006). Questo studio esplora come l'esercizio fisico possa essere utilizzato come trattamento per vari disturbi mentali. 4.https://scholar.google.com.sg/scholar?start=10&q=il+beneficio+dello+sport+nell%27apprendimento&hl=it&as_sdt=0,5 5.https://www.scuola.net/news/643/sport-e-scuola-i-benefici-dello-sport-sui-risultati-scolastici#:~:text=Qual%20%C3%A8%20la%20relazione%20tra,modo%20regolare%20o%20addirittura%20agonistico 6. https://ojs.gsdjournal.it/index.php/gsdj/article/view/571/pdf 7. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/8/6616 B5-sustainability-15-06616 8.https://scholar.google.com.sg/scholar?start=10&q=il+beneficio+dello+sport+nell%27apprendimento&hl=it&as_sdt=0,5 9. https://www.scuola.net/news/643/sport-e-scuola-i-benefici-dello-sport-sui-risultati-scolastici#:~:text=Qual%20%C3%A8%20la%20relazione%20tra,modo%20regolare%20o%20addirittura%20agonistico

  • Lo sport e la riduzione dei contributi nella gestione separata per i forfetari.

    Dal 1 luglio 2023 l'approccio alla gestione di un'associazione sportiva è radicalmente cambiato. Vero però che alcuni elementi di novità richiamano istituti presenti "dalla notte dei tempi" nel nostro ordinamento e che, indipendentemente dall'introduzione della figuradel lavoratore sportivo, andrebbero conosciuti. Fra questi istituti vi è quello della "gestione separata" che altro non è se non un fondo pensionistico istituito presso l’INPS dal lontano 1995 per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. LEGGI IL NOSTRO AFFRONDIMENTO SU ITALIA OGGI: Co.co.co tra fondo pensioni lavoratori sportivi e Inps La nuova previdenza delle collaborazioni coordinate e continuative Con l'iscrizione e il versamento dei contributi nella gesione separata INPS hai diritto a queste prestazioni: assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, pensione anticipata (le donne devono aver maturato 41 anni e 10 mesi di contributi mentre gli uomini devono 42 anni e 10 mesi di contributi*) pensione di vecchiaia (servono 67 anni di età, più 20 anni di contributi*) pensione di reversibilità e pensione indiretta. Del rapporto con lo sport ve ne abbiamo già parlato in questo approfondimento ma oggi torinamo sull'argomento per meglio comprendere se ci sono delle agevolazioni per il mondo sportivo e, in particolare, se sia possibile versare la contribuzione in misura ridotta per coloro i quali, in partita iva, hanno optato per il regime forfetario. Riprendendo la normativa e il più recente messaggio n. 4012 (ve ne abbiamo parlato qui) sappiamo chi deve versare nella Gestione Separata INPS lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita lavoratori in p.iva privi di cassa Come già detto la gestione separata non prevede costi fissi annuali né costi di iscrizione ma si calcola applicando all’imponibile una percentuale determinata percentuale che, per i settori diversi dallo sport dilettantistico, prevede aliquote differenziate a seconda della tipologia di inquadramento del soggetto, che variano dal 35,03% per gli amministratori di società, associazioni o enti con o senza personalità giuridica ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative, al 33.72 % per i rapporti occasionali autonomi. Nello sport, invece, possiamo applicare aliquote diverse a seconda della tipologia del lavoro che possono variare a seconda della qualifica del lavoratore. I forfettari possono richiedere la riduzione delle aliquote per la loro iscrizione alla gestione separata purché esercitino reddito di impresa, quindi essere iscritti alla gestione separata Inps artigiani e commercianti. Cosa significa questo? Esiste una riduzione per i forfetari sportivi ? Che i titolari di partita iva forfettaria che non si iscrivono alla Camera di Commercio sono vincolati alla iscrizione della Gestione separata Inps senza diritto alla riduzione. La riduzione del 35 % sui contributi è possibile quindi per coloro i quali hanno una posizione in Camera di commercio, non per tutti. Sappiamo però che per i titolari di Partita IVA che possono qualificarsi come lavoratori sportivi (art. 25 D.lgsd 36/2021), è prevista una franchigia annuale di 5.000 euro sotto la quale non sono dovuti contributi, con una riduzione del 50% fino al 2027. Meno certo però se questa franchigia e la riduzione operino anche per chi ha optato per il forfetario. Sul punto attendiamo i doverosi chiarimenti da parte dell'INPS. Quanto alla compatibilità del regime forfetario "sportivo" (che darebbe quindi la possibilità di applicare la franchigia di 5.000 euro e la riduzione del 50% dei contributi fino al 2027 vi rimandiamo allo specifico approfondimento che trovate sul sito.

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