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  • Prossime scadenze per il mondo sportivo: le certificazioni uniche

    A Cura di Alessandra Bulgheroni - Consulente del lavoro L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato pochi giorni fa il modello relativo alle Certificazioni Uniche (PUOI SCARICARLO DA QUI), adempimento che già da qualche anno riguarda il mondo sportivo in generale. Sono state pubblicate anche le istruzioni per una corretta compilazione con gli ultimi aggiornamenti fra i quali quelli relativi al mondo sportivo. Vediamo nel dettaglio cosa viene oggi disposto. Scadenza adempimento Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche, è fissato al 16 marzo 2024 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Modalità di trasmissione telematica Lavoratori sportivi Sono previste novità relativamente ai lavoratori sportivi: Sezione relativa ai contributi Gestione separata Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate - SEZIONE 3 bis Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti dal 1 luglio 2023 agli sportivi dilettantistici di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall’art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e/o dall’art. 67 comma 1 lett. m), compresi i i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza Punto 53 indicare i compensi totali dei lavoratori sportivi cococo e assimilati Punto 54 indicare l’imponibile contributivo (che non coincide sempre con il lordo) Punto 55 indicare l’imponibile Iva Punto 56 indicare i totali dovuti Punto 57 indicare i contributi a carico del lavoratore (la parte di sua spettanza) Punto 58 indicare i contributi versati Punto 59 se sono stati trasmessi i flussi Uniemens tutto l’anno barrare codice 69 (difficile che ciò avvenga nel 2023) Punto 60 se non sono stati trasmetti i flussi Uniemens per tutto il 2023 barrare solo i mesi in cui non sono stati inviati (con molta probabilità da gennaio a  agosto quasi certamente per molti) Punto 61 indicare il tipo di rapporto Punto 62 indicare altro tipo di rapporto Sezione relativa tassazione/imposte Punto 781 Indicare il reddito lordo prodotto nello sport dilettantistico per i contratti a tempo indeterminato Punto 782 Indicare il reddito lordo a titolo di sportivo professionista con una età anagrafica inferiore a 23 anni per i contratti a tempo indeterminato Punto 783 Indicare altri redditi diversi rispetto al punto 1 per i contratti a tempo indeterminato Punto 784 Indicare il reddito lordo prodotto nello sport dilettantistico per i contratti a tempo indeterminato Punto 785 Indicare il reddito lordo prodotto nello sport dilettantistico per i contratti a tempo indeterminato Punto 786 Indicare il reddito lordo prodotto nello sport dilettantistico per i contratti a tempo indeterminato Rimaniamo a disposizione per eventuali richieste di assistenza o chiarimenti.

  • Scadenze fiscali: entro quando vanno inviate le dichiarazioni dei redditi?

    A cura di Alessandra Bulgheroni – Consulente del lavoro Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  D.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 è prevista una revisione dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni fiscali che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero agevolare il contribuente. In prima battuta si segnala l'anticipazione al 30.09 delle dichiarazioni in materia di imposte dei redditi e Irap che, sino ad oggi andavano presentate entro novembre. Cambiano i termini anche per quanto riguarda il modello 770, che dal 2025 potrà essere presentato dal 1° aprile fino al 31 ottobre. Rimanendo a disposizione per ogni richiesta di supporto o chiarimento, di seguito vi abbiamo schematizzato le scadenze (attuali e future):

  • Prime riflessioni sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (sportivo) siglato da CGIL CISL UIL e Confcommercio

    A cura di Katia Arrighi e Giorgio Sandulli Come devo inquadrare i collaboratori nel mondo sportivo? Sono "libero" di considerarli co.co.co. o ci sono dei vincoli legali? Ecco solo alcune delle domande che ci hanno spinto a fare queste prime riflessioni sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (sportivo) )siglato da CGIL CISL UIL e Confcommercio Il mondo dello sport, anche rispetto all’area del dilettantismo, non è più un territorio considerabile estraneo alle regole dei diritto del lavoro; per quarant’anni le parti private, le Società, le Federazioni sportive si sono comportate come se fossero libere di scegliere quali regole applicare. Lo sport si è sviluppato ed è cresciuto ma nel contempo qualche diritto fondamentale si è perso per strada. Il rapporto che legava fino ad oggi atleti, istruttori e tecnici con i rispettivi sodalizi sportivi - anche quando era caratterizzato da compensi non irrisori e da impegni reciproci – sembrava dover essere esente dalle più comuni regole del diritto: la passione che caratterizza questa attività e, da un punto di vista giuridico, la “causa associativa” sembrava giustificare ogni deroga. E se l’impegno assunto in cambio di denaro non qualificava quella prestazione sportiva come lavoro (disapplicando le regole fiscali, previdenziali, della sicurezza e di altre fondamentali tutele costituzionali), allora a maggior ragione le regole del mondo sindacale e della contrattazione del lavoro - che da oltre un secolo vedono datori di lavoro e lavoratori confrontarsi sia individualmente e sia collettivamente - non avevano proprio alcun rilievo! Una riforma particolarmente lenta ad entrare pienamente in vigore (la legge delega è del 2019 e il decreto legislativo base fu adottato dal Consiglio dei Ministri a fine 2020) ha però ormai rivoluzionato questo panorama. Anche il polemico rifiuto di molti presidenti di associazioni a considerarsi a tutti gli effetti dei datori di lavoro è ormai solo un problema culturale in via di superamento. Tutto era condizionato da un equivoco di fondo: il volontariato! La condivisione delle emozioni nello scendere in pista, la gratificazione nell’organizzare competizioni e tornei, il sentirsi parte di una comunità al contempo locale e globale … la passione per lo sport che innegabilmente spinge la gran parte degli attori nello sport sembrava quasi superare la presenza di veri e propri compensi, troppo spesso camuffati da rimborsi spese. Ma organizzare in maniera strutturata l’attività di alcuni collaboratori (spesso alcune decine) e compensare il tempo che questi dedicano a favore di un progetto comune crea un rapporto di lavoro. Salvo che non si tratti di veri volontari – e ce ne sono - che offrono gratuitamente il proprio tempo e le proprie capacità senza ricevere in cambio denaro. Ma la lamentela che ha echeggiato per mesi “io ho solo volontari e la riforma mi ha rovinato” era una obiezione infondata perché la riforma non stravolge le regole per le associazioni che operano tramite veri volontari che non percepiscono compensi ma solo (reali) rimborsi. La riforma incide su coloro che erogano compensi o retribuzioni e su coloro che le ricevono perché costoro non sono volontari e quindi non possono non applicarsi le regole del lavoro (anche se molto molto “addolcite”). Certo se il tecnico che impegna il proprio tempo e le proprie competenze professionali in cambio di denaro è (ormai) senza alcun dubbio un lavoratore, è anche vero che il Presidente di una media ASD che organizza le attività altrui è un datore di lavoro atipico perché (forse) non agisce nel proprio interesse bensì a favore di un progetto collettivo e (talvolta solo) nell’interesse altrui. La stessa lamentela ripetuta, anche se con altre parole, era “ma noi siamo una associazione e non lavoriamo” ma la risposta è la stessa: è lavoratore una persona che presta la propria attività in cambio della corresponsione di denaro; che sia dipendente o autonomo resta sempre un lavoratore con i suoi obblighi e soprattutto i suoi diritti; altrimenti si sfocia nel vero e proprio “lavoro nero”, con le relative sanzioni che troppe ASD si sono viste applicare in maniera anche pesante in questi ultimi due anni. Questo preambolo apparentemente scontato serve a introdurre quel che è successo il 12 gennaio 2024. Quattro associazioni sindacali (apparentemente estranee al mondo dello sport praticato, quali Confederazione italiana dello sport - Confcommercio da un lato e SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL) hanno rinnovato il CCNL per i lavoratori dello sport adeguando alla riforma il precedente (e ormai vecchio) CCNL dell’ormai lontano 2015. Apparentemente niente di straordinario, da oltre un secolo esistono in Italia i contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano i rapporti fra “chi da lavoro” e “chi lo presta”, cioè fra datori di lavoro e lavoratori. E lo stesso mondo sportivo dilettantistico ne conta già diversi altri sottoscritti da altri sindacati (meno rappresentativi) e organizzazioni datoriali insieme ad alcune Federazioni ed Enti di promozione sportiva. L’elenco di questi contratti collettivi nazionali di lavoro è depositato presso il Cnel ed è visibile a tutti (www.cnel.it). Ecco, i Presidenti delle ASD e SSD che vogliono organizzare il lavoro compensato di atleti, tecnici e dirigenti si troveranno di fronte a scelte che non potranno più allontanare da sé come un po’ superficialmente è stato fatto per quarant’anni: assumerli come lavoratori subordinati o impegnarli come collaboratori autonomi, decidere quale CCNL applicare e seguire le regole (pure in parte allegerite) del diritto del lavoro. Scelte che presuppongono competenze e professionalità “non sportive”, che richiedono di studiare prima di affidarsi in maniera consapevole a dei bravi consulenti. Al Master Sapienza in Diritto e Sport (https://web.uniroma1.it/masterdirittosport/come-iscriversi) offriamo un’opportunità formativa universitaria ma al contempo anche molto pratica. Ma ancora più nello specifico il 16 e il 17 febbraio parleremo dei CCNL, delle opportunità e delle problematiche in due incontri: il 16 febbraio nel pomeriggio al Cnel alla presenza di alcuni rappresentanti del mondo datoriale sportivo e del mondo sindacale maggiormente rappresentativo; il 17 febbraio continueremo in Sapienza con altri esperti e studiosi; Non abbiamo l’ambizione di rispondere a ogni dubbio né potremo coinvolgere in questa prima occasione tutti i firmatari di tutti i CCNL né tutte le parti in causa. Per ovvie ragioni organizzative avvieremo l’esame che proseguiremo nel corso dell’anno e nelle successive lezioni dedicate agli allievi del Master. Fra i diversi CCNL depositati al Cnel, quello maggiormente rappresentativo (seppur ancora con numeri contenuti) è il contratto prima citato e appena sottoscritto. Ed è da questa ultima novità che partiremo con la nostra analisi per parlare della rivoluzione in corso e dell’applicazione anche nel mondo sportivo di parametri, regole e diritti disposti per il mondo del lavoro. Prima lettura delle modifiche del CCNL Impianti sportivi e palestre rinnovato il 12 gennaio a Roma Diversi gli aspetti di interesse di questo innovato CCNL che è rivolto non solo a chi organizza lo sport federale ma anche a chi gestisce il tempo libero; al mondo profit e no profit; a chi pratica Yoga, trekking e attività di volo , solo per citare alcuni esempi. È un CCNL che si rivolge ai lavoratori subordinati ma anche ai collaboratori autonomi chiarendo che costoro mantengono la propria autonomia anche se “le modalità di esecuzione dell’incarico” e le “indicazioni di massima” sono definite dal committente per “garantire un collegamento funzionale con le necessità organizzative” e anche se la strumentazione è messa a disposizione dal committente in fasce orarie da questi determinate. Ma nel contempo al collaboratore vengono garantiti alcuni diritti: dalla forma scritta fino ad alcuni fondamentali diritti sindacali, dal diritto a un corrispettivo minimo fino alla proroga del rapporto in caso di gravidanza (seppure senza mantenimento del compenso per il periodo di gravidanza). Malattia e infortunio non potranno portare all’interruzione unilaterale del rapporto che viene solo sospeso (non prorogato), per quanto sempre senza mantenimento del compenso per il periodo sospeso. Il CCNL guiderà poi le parti che dovranno indicare nel contratto di lavoro autonomo alcuni elementi essenziali quali: l’identità delle parti; il tipo e la durata dell’attività richiesta; luogo di svolgimento; forme e modalità di coordinamento anche temporale. Inoltre andranno indicate: le fasce orarie entro cui il Collaboratore deve svolgere l'attività pattuita; il corrispettivo dovuto; l’eventuale disciplina dei rimborsi spesa; soprattutto cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto. Anche il tema della sicurezza ha uno spazio dedicato nel CCNL, ma soprattutto nella legge perché tra le altre importanti novità della riforma vi è che le ASD / SSD oltre a garantire la sicurezza dei propri collaboratori devono informarli e formarli adeguatamente. Importanti rinvii vengono infine fatti dal CCNL al fondamentale tema della formazione, delle assicurazioni e dei diritti alla riservatezza. Proprio con riferimento al tema della riservatezza, va sottolineato che proprio il trattamento dei dati personali è una questione che il d.lgs. n. 36/2021 rimette alle parti sociali. Ma l’aspetto di prima analisi che siamo certi interesserà maggiormente i lettori riguarda i cd compensi per i collaboratori per rispondere alla domanda: quali sono le retribuzioni corrette da corrispondere a un collaboratore sportivo? Possono essere o non essere corrisposti compensi orari su libera scelta delle parti? Estratto del ccnl in tema di corrispettivo spettante al collaboratore Il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente. Le Parti individuano i valori dei compensi minimi lordi secondo la progressione indicata nella tabella sottostante. I compensi minimi vengono fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente. Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale o individuale. La natura della prestazione non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente CCNL o dal contratto individuale. Al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali, indicati nella tabella sottostante, è applicata una maggiorazione del 25% a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. E’ un aspetto che verrà evidenziato durante il Master di Diritto sportivo alla Sapienza e su webinar dedicati come @consulentidellosport.info .

  • Katia Arrighi nominata a membro dell' Osservatorio nazionale del lavoro sportivo

    Dalla Redazione - Roma, 18 Gennaio 2024 Siamo contentissimi nel comunicare che la Dott.ssa Katia Arrighi è stata designata dal designata dal Comitato Italiano Paralimpico a membro dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo istituito presso il Dipartimento dello Sport. Come previsto dall'art. 50 bis del d.lgs 36/2021 e dal successivo Decreto ministeriale l'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo; b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa in materia di lavoro sportivo, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo; c) esaminare le eventuali problematiche emerse all’esito dell'entrata in vigore della normativa in materia di lavoro sportivo e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative, anche sotto il punto di vista della sostenibilità complessiva della riforma; d) proporre al Dipartimento per lo sport il materiale per la pubblicazione di un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale. L'Osservatorio, composto da 14 membri, si occuperà quindi di promuovere iniziative coordinate per migliorare la conoscenza e l'applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo, effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della predetta normativa, esaminare le eventuali problematiche emerse all'esito dell'entrata in vigore della Riforma e proporre al Dipartimento per lo Sport materiale per la pubblicazione di un rapporto annuale sulla situazione a livello nazionale del lavoro sportivo. Oltre alla dott.ssa Katia Arrighi, designata dal Comitato Italiano Paralimpico, l' Osservatorio è così composto: Massimiliano Atelli, Presidente, designato dal Ministro per lo sport e i giovani; Antonello Orlando, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Maria Teresa Monteduro, designato dal Ministro dell'economia e finanze; Celestino Bottoni, designato dal Ministro della salute; Paolo Vicchiarello, designato dal Ministro per la pubblica amministrazione; Flavio Siniscalchi, designato dal Dipartimento per lo sport; Andrea Mancino, designato dal Consiglio Nazionale del Coni; Rubens Gaspardo, designato dalla Conferenza Unificata; Emilio Minunzio, designato dal Cnel; Marco Perciballi, designato da Sport e salute S.p.a.; Danilo Papa, designato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Gianfranco Santoro, designato dall'Inps; Gabriella Marra, designato dall'Inail.

  • eSport: cosa ne sappiamo realmente?

    A cura dell'Avvocato Emanuela Mirella De Leo, Aci Sport - Componente Commissione Nazionale Esport. Cultrice della materia presso Unisalento. Membro Unità di Ricerca Unisalento "Sport &Law'. Avvocato diritto sportivo c/o Consulenti dello Sport e terzo settore Referente eSport OINP e Formatrice Olimpica CONI. È notizia di questi giorni che il CIO sarebbe impegnato in colloqui col Comitato Olimpico Giapponese per proporre l’organizzazione degli Olympic Esports Games in terra nipponica, come già anticipato dal presidente del CIO, Thomas Bach, lo scorso ottobre, durante il 141° congresso del CIO tenutosi a Mumbai che, quasi  “a sorpresa” ha annunciato la creazione di una nuova commissione interna dedicata agli Esports, con l’obiettivo di realizzare un evento simile ai Giochi Olimpici. In realtà, l’interesse del CIO per gli Esport parte dal lontano 2017 quando, nel Summit di Ginevra, con uno storico comunicato venne dichiarato al mondo che "Competitive "eSports" could be considered as a sporting activity”. Da qui si sono susseguiti una serie di iniziative/eventi come le Virtual Series del 2021 tenutesi proprio a Tokio e l’Olympic eSports Week del giugno scorso a Singapore, fino ad arrivare ad oggi e alla notizia di apertura. Tutto chiaro quindi? Non proprio. Sin dall’inizio il CIO ha riconosciuto la difficoltà legata alla regolamentazione del mondo degli eSport e per questo ha posto delle distinzioni tra le varie tipologie di eSport sostenendo che "per essere riconosciuto dal CIO come sport, “il contenuto di eSport non deve violare i valori olimpici" e ancora "ulteriore requisito per il riconoscimento da parte del CIO deve essere l'esistenza di un organismo che garantisca il rispetto delle norme e dei regolamenti del Movimento Olimpico (antidoping, scommesse, manipolazione, ecc.)". Queste distinzioni, tuttavia, lasciano fuori dall’ordinamento sportivo internazionale gran parte dei videogiochi competitivi ( come gli “sparatutto” per dirne uno) che non rispecchiano le condizioni poste dal CIO ma che, ahimè, rappresentano la “fetta” più ampia e remunerativa dell’ecosistema eSport. E infatti, sempre il presidente Bach nel summit di Mumbai, ha sottolineato come in tutto il mondo siano stimati circa 3 miliardi di persone che praticano attività videoludiche, di cui 500 milioni manifestano un interesse specifico per gli eSport. Peccato che però a molti di questi eSport l’abito della Carta Olimpica stia un po’ stretta. Sarà quindi interessante comprendere come e se la Commissione istituita intenderà conciliare “sacro e profano” nell’interesse dello sport ma soprattutto dei praticanti. Perché di questo poi si tratta (o dovrebbe trattarsi): tutelare i praticanti che sono prevalentemente giovani e giovanissimi anche nel rispetto degli interessi economici presenti in questo mondo. E la necessità di mettere ordine  nel gaming e negli eSports (anche le terminologie sono fuorvianti!) è impellente perché, a fronte di una legislazione globale variegata e sostanzialmente inesistente, lo sviluppo del marketing e del business legato a questa realtà è, come al solito, dieci passi avanti. Basta guardare un’altra notizia degli ultimi mesi per comprendere l’entità e le criticità del settore: l’Arabia Saudita organizzerà la Esports World Cup 2024 a Riyadh. L’intento dei sauditi è chiaro e dichiarato ossia diventare il centro mondiale del gaming e dell’eSport con un piano finanziario specifico che dovrebbe entro il 2030 sostituire in parte l’attività economica basata sul petrolio e che prevede l’acquisizione di publisher di videogiochi, di quote di minoranza nelle principale società produttrici di videogiochi nonché di piattaforme on line organizzatrici dei principali eventi esportivi mondiali (obiettivi peraltro già realizzati in parte). Il quadro è sufficientemente chiaro. L’auspicio è che questo ecosistema con grandi potenzialità sotto il punto di vista non solo economico ma anche sociale, culturale e occupazionale - come non ha mancato di recente di sottolineare il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa - trovi la sua espressione in una legislazione globale e non “di emergenza”, capace di regolamentarlo armonicamente ed eticamente e tutelandolo da pericolose speculazioni e derive esclusivamente economiche.

  • Associazionismo e Associativismo, esempi e ipotesi.

    Pubblichiamo la risposta pervenutaci dal Dott. Antonello Calabrese "tirato in ballo" dalla Dott.ssa Katia Arrighi nella sua riflessione (leggi qui) tra. associazionismo e associativismo: punti di contatto e differenze. Cara Dottoressa Arrighi, ho letto con piacere che mi hai "tirato in ballo" per provare a rendere chiara, anche a chi non ha dimestichezza con la materia, la differenza tra Associazionismo e Associativismo. Mettiamo il caso che 10 amici scoprano di avere in comune l’interesse per il caffè e di essere accomunati dal desiderio di assaggiare particolari miscele e tostature. Potrebbero, dunque, decidere di fondare una associazione avente come scopo sociale lo scambiarsi consigli e creare occasioni di degustazione della amata bevanda. Questo è un caso di Associazionismo che, come da definizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere così definito: L'associazionismo sociale è l'espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promosse dai cittadini costituiti in forma associativa. Si tratta di una tipologia di associazioni introdotte e disciplinate per la prima volta dal nostro ordinamento dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000. Prendiamo adesso in esame le attività della neo formata associazione “Amici della tazzina fumante”, che i 10 appassionati soci fondatori hanno creato. L’associazione compirà una serie di attività relative alla propria gestione amministrativa ed economica ed altre relative al perseguimento dello scopo sociale: essa farà in modo di poter coprire le spese necessarie alla propria gestione, organizzerà occasioni di incontro con maestri di torrefazione, gruppi di degustazione delle sue varie miscele, raccolta di scritti sull’argomento caffè e di fondi per poter invitare a parlare nella propria sede sociale i migliori baristi del mondo. In altre parole chiederà ai suoi soci di contribuire con quote associative, promuoverà campagne di adesioni associative, sosterrà lo spirito associativo e organizzerà attività associative per il perseguimento dei fini associativi. Potremmo far ricadere tutte queste attività e tutto ciò che di queste attività si occupa in quello che abbiamo definito Associativismo. Non pretendiamo, con questi esempi, di aver esaurito l’argomento ma, seppure non avremo sancito una distinzione univoca, almeno ci saremo divertiti insieme nel ragionarci e, sicuramente, la differenza tra Associazionismo e Associativismo l'abbiamo resa più evidente a noi stessi. E tu cosa ne pensi ? Scrivicelo nei commenti qui sotto o unisciti alla discussione sul nostro canale telegram !

  • I nuovi scaglioni IRPEF e la tassazione del futuro per le associazioni ai fini IRES

    l Consiglio dei ministri, in data 30.12.2023, ha approvato in via definitiva 4 nuovi decreti legislativi, in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 111/2023. Le aliquote IRPEF 2024 passano da quattro a tre mediante l’accorpamento dei prime due scaglioni di reddito. La riforma IRPEF cambia anche le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro. Interessante, inoltre, considerare le ulteiriori novità che sono state introdotte (e verranno introdotte) con la c.d. "riforma fiscale" e che tendono anche a una maggior garanzia del contribuente, associazioni incluse. Per quanto riguarda il mondo sportivo la Legge delega 111/2023 attribuisce infatti al Governo il compito di completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario, con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati. Il tutto peraltro nell'ottica, da tempo intrapresa, di coordinare e razionalizzare la fiscalità sportiva e del terzo settore. Come sappiamo il regime iva sta già cambiando (o meglio, è già cambiato) uniformandosi alle regole impartite dal diritto dell'Unione Europea. Diverso discorso per le imposte sul reddito: ad oggi, infatti, pietra angorlare rimane sempre l'art. 143 del tuir ma anche il particolare regime di vantaggio di cui alla lg. 398/91 di fatto "abbandonato" per gli enti del terzo settore in favore di un regime "ad hoc" oggi previsto per le realtà iscritte al RUNTS. E' evidente, quindi, che sarà necessario comprendere se "resisterà" anche per lo sport la 398/91o verrà sostituita con un nuovo regime fiscale ma, soprattutto, come possano oggi atteggiarsi quegli enti sportivi che assumono la qualifica anche di ente del terzo settore e viceversa. E sul punto speriamo che il legislatore e la recente commissione di coordinamento tra sport e terzo settore istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di cui è membro anche l'Avv. Paolo Rendina), possa offrirci risposte esaustive e risolutive.

  • Il tempo e lo sport: a Genova una mostra per le centenarie con il Ministro Abodi

    La storia, lo sport, e la bellezza di una città unica al Palazzo Ducale di Genova Nella cornice del bellissimo palazzo Ducale, si è svolto il 15 gennaio scorso a Genova, un incontro dedicato allo sport e alla storia per l'inaugurazione della mostra “Il tempo e lo Sport" e che si propone di ripercorrere la storia dei quasi cento sodalizi sportivi della Liguria che, dal 1851 ad oggi, sono in attività in discipline sportive come il canottaggio, l’alpinismo, il calcio, la ginnastica, l’atletica, la vela e il tennis. Fra gli interventi istituzionali l’Assessore allo sport Alessandra Bianchi, il Presidente del C.O.N.I. Liguria Micillo e il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. L’esposizione sarà visitabile dal pubblico dal 13 gennaio all’11 febbraio nella Sala Liguria di Palazzo Ducale di Genova. Sono esposti al pubblico 17 pannelli con immagini e documenti che illustrano le origini dei vari sport legati all’addestramento militare, alla attività ludica, al dopolavoro e ai luoghi religiosi.  QUI TUTTE LE INFO PER VISITARE LA MOSTRA La mostra è curata da Roberta Ruggia Barabino e Massimo Enzo Maria Sotteri Le società centenarie della Liguria è una mostra promossa dal CONI, Comitato Regionale Liguria, in avvio ufficiale agli eventi di Genova “Capitale Europea dello Sport 2024”. (QUI il sito ufficiale con gli eventi in programma).

  • La fatturazione elettronica per associazioni e sportivi forfetari

    Vi abbiamo già introdotto qui l'argomento di questo nuovo videopratico nel quale la Dott.ssa Katia Arrighi e l'Avv. Paolo Rendina vi parleranno, con esempi pratici di fatturazione elettronica e nuovo regime iva per le sportive. RISERVATO AGLI ABBONATI DELL'ACCADEMIA LIVELLO AVANZATO oppure ACQUISTABILE singolarmente NELLA SEZIONE VIDEO (QUI) Ricordiamo che CDS ha convenzioni con Enti, Federazioni e Reti Associative scrivici per sapere se puoi accedere ai nostri contenuti anche gratuitamente.

  • Le assunzioni nel mondo sportivo e gli sgravi per le donne vittime di violenza

    Nel mondo sportivo è possibile avere persone che lavorano nell’ambito ma non sono a tutti gli effetti lavoratori sportivi, e fra questi rientra sicuramente il social media manager. Come posso allora retribuire il soggetto? Mi è precluso pagarlo?  Non posso pagarlo? Ci sono sgravi, incentivi, agevolazioni anche se non solo un lavoratore sportivo? Partiamo subito chiarendo un equivoco: non è vero che prima della riforma si poteva solo applicare l’articolo 67 TUIR e che ora si può solo inquadrare un collaboratore come co.co.co. Nel corso degli anni si è creduto, erroneamente, che l’unica forma di assunzione possibile nel mondo sportivo fosse inquadrare i collaboratori con i cd redditi diversi, da lì lo scempio perpetrato per anni di collaboratori non sportivi inquadrati come sportivi, scempio che continua tutt’ora, nonostante il pezzo sia in scrittura agli inizi del 2024. Durante una recente consulenza per una realtà sportiva è emerso che custodi e social media manager fossero inquadrati come co.co.co e alla obiezione del “non è corretto” la risposta è stata “è un consiglio del nostro presidente provinciale dell’ente a cui apparteniamo. In questo modo se li tesseriamo tutti non ci sono problemi”. Al di là del fatto che la consulenza è, o perlomeno dovrebbe, essere appannaggio delle figure professionali idonee a svolgere fra le quali non rientrano i “presidenti degli enti provinciali“ se non per questioni personali (e non era questo il caso)  va da se che il considerare un tesserato come lavoratore sportivo qualche problema in caso di controllo può ben darlo. Oppure no? Seguendo la logica e non le informazioni frammentarie ricavate dai social o da presidenti provinciali di enti, (bontà loro bravissimi nel loro lavoro ma non nella possibilità di svolgere consulenza non perché lo diciamo noi ma perché lo dice la legge) sorge spontanea più di una domanda: E' possibile inquadrare un soggetto che svolge attività di social media manager, lavoro che va per la maggiore al giorno d’oggi, e retribuirlo con i compensi sportivi? Solo perché è stato detto “tesseralo e si a posto, la risposta è si ? o dovrebbe sorgere un rigoroso dubbio ? Nel mondo sportivo è possibile avere persone che lavorano nell’ambito ma non sono a tutti gli effetti lavoratori sportivi, e fra questi rientra sicuramente il social media manager. Toriamo alle domande iniziali. Come posso allora retribuire il soggetto? Mi è precluso pagarlo?  Non posso pagarlo? Ci sono sgravi, incentivi, agevolazioni anche se non solo un lavoratore sportivo? Il lavoro va retribuito sempre perché è dal proprio lavoro che un soggetto trae sostentamento e vita e la vecchia storia del “nel mondo sportivo non ti posso pagare se non cosi” non regge ... I lavoratori “non sportivi”, cioè coloro i quali non svolgono funzioni rientranti nell’alveo prettamente sportivo (vedi uno dei tanti nostri focus sul lavoratore sportivo) ma svolgono funzioni nel mondo dello sport in misura corollaria (ad esempio proprio il social media manager) possono essere tranquillamente e beatamente retribuiti senza grandi problemi, applicando loro le ordinarie regole del diritto del lavoro puntualmente disciplinate nel nostro Paese (circostanza che non piace e da cui si cerca di fuggire). Ci sono vari modi di retribuire un soggetto non lavoratore o lavoratrice sportiva e, badate bene, anche per loro ci sono benefici fiscali e contributivi previsti dalla normativa. E siamo pronti a confrontarci con chi sostiene che non è vero e che non esistono. Dalla recente legge di bilancio, ad esempio, vi è la possibilità di inquadrare le donne vittime di violenza usufruendo di sgravi riguardanti l’assunzione, fino al 100% dei contributi. In cosa consiste l’agevolazione per assunzione di donne vittime di violenza. La Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (clicca qui per leggerla) prevede quindi delle disposizioni specifiche e strutturate a favorire l’occupazione delle donne  che, nel triennio 2024-2026, quelle che risultano disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D.lvo 150/2015 e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. Nello specifico l'incentivo consiste in uno sgravio contributivo (con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL) pari al 100% sulla quota a carico del datore di lavoro entro un tetto di 8.000 euro, riparametrato su base mensile (666,66 euro quale misura massima), senza alcun rifesso negativo sulla pensione futura per 24 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (cosa non esclusa dalla norma), la durata massima del beneficio è di 12 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine, lo sgravio contributivo viene riconosciuto per 18 mesi. Il beneficio previsto dal comma 191 della Legge di Bilancio è, comunque, un aiuto di Stato: da ciò discende che lo stesso deve rientrare all’interno del “de minimis”, disciplinato, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, dal Regolamento UE n. 2013/2831 che ha sostituito il precedente Regolamento n. 2014/1407, ampliando fino a 300.000 euro per tre esercizi finanziari (l’attuale ed i due precedenti) il tetto degli aiuti per i quali non occorre che lo Stato richieda una specifica autorizzazione a Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato dell’Unione. Ma non è tutto. Di sgravi, incentivi e agevolazioni, tanto per il "lavoratore" (che, vogliamo ripetere, qui intendiamo tanto al maschile che al femminile, con disabilità o meno) che per il "datore di lavoro" (ente, associazione etc.), ce ne sono tantissimi anche per chi intenda "occupare" nuova forza lavoro con nuove superdeduzioni. Basta "solo" capire che ... non è vero che prima della riforma si poteva solo applicare l’articolo 67 TUIR e che ora si può solo inquadrare un collaboratore come co.co.co.

  • L'area riservata e dei membri del sito

    Un breve tutorial sull'area membri del sito.

  • Schema di applicazione dell'IVA in ambito sportivo

    Dal 17 agosto 2023 qualcosa è cambiato nei rapporti con l'imposta sul valore aggiunto. Nella conversione del decreto-legge 75 su PA Sport e Giubileo per le prestazioni di servizi didattici e formativi da parte di ASD e SSD ai praticanti lo sport è stata infatti previsto un cambio di "regime" per quanto riguarda l'Iva. Per le entrate istituzionali non cambia nulla rispetto al passato: tali erano prima e tali restano oggi e lo saranno, sicuramente, anche per il futuro. Ma mentre prima le quote dei corsi erano considerate ESCLUSA dall'IVA, oggi sono da considerare ESENTE dall'IVA. Vi rimandiamo agli ulteriori contenuti (tecnici) presenti sul nostro portale per un approfondimento anche sulle ragioni che hanno indotto l'Italia a questo diverso trattamento. Ma oggi ci vogliamo soffermare su qualcosa di più pratico rispondendo alla domanda: quindi per la nostra associazione sportiva che fa corsi per sostenersi cosa cambia ? Per rispondere a questa domanda diciamo subito che ci sono tantissime "variabili" da prendere in considerazione ma, in linea generale, si deve prendere atto che anche per le A.S.D. prive di partita IVA sarà necessario: aprire la partita iva; emettere fatture al posto delle ricevute; Ma come si sostiene un ente sportivo? E in base alle varie tipologie di entrate come mi devo comportare con l'Iva? (Vi proponiamo questo schema molto semplificato sapendo ce ne sono ovviamente altri ma ritenendo che questi siano quelli maggiormente e largamente utilizzati) L'EMISSIONE DELLA FATTURA ? NON E' COME PENSATE Riguardo alla possibilità di evitare di emettere fatture, procedura da molti consigliata (perché ultimamente i consigli strampalati nel settore ce ne sono a centinaia e abbiamo scoperto che in tantissimi si professano massimi esperti nel settore) ricordiamo che anche per le ricevute non è mai esistito un reale obbligo ma ricordiamo anche che in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate ha sempre considerato l’esistenza delle ricevute come requisito ottimo di trasparenza contabile per cui consigliamo a tutti di emetterle. Come Consulenti dello sport abbiamo in uso un programma per l’emissione delle fatture elettroniche che consigliamo perché è quello che ci è sembrato nel corso degli anni, il più affidabile, ma questo non impedisce a chiunque di scegliere in autonomia il proprio programma fra le centinaia a disposizione e in commercio. Se volete avere assistenza e aiuto nella elaborazione delle fatture elettroniche con il nostro software potete contattare la Dottoressa Bulgheroni che vi assisterà nella comprensione dello stesso indicandovi i relativi costi. La mail diretta della Dottoressa è dottbulgheroni@consulentidellosport.it Se invece preferite scegliere un software autonomamente (alcuni sono anche gratuiti e offerti dall’Agenzia delle Entrate) ricordiamo che l’assistenza per l’elaborazione delle fatture e la compilazione non fa parte dei pacchetti di assistenza che offriamo. Il costo dell’assistenza di un operatore per l’emissione delle fatture con software non di nostra competenza è pari a Euro 150,00 orarie oltre iva. Questo perché più di una persona ha specificato che “prendo il software gratuito per non pagare“, e poi ha preteso assistenza come dovuta. ALCUNE VARIABILI DI CUI TENERE CONTO Non è tutto nero o bianco, come detto. Vi sono parecchie variabili da considerare quando si parla di p.iva, sua apertura e, soprattutto, sua gestione. Vi diciamo, per esempio, che con il nuovo regime IVA previstro dall'Art. 10 primo comma, numero 20), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'iva sarà esente anche per le prestazioni rese nei confronti di "terzi" non soci o tesserati. Ma ciò non varrà ai fini dell'imposte sul reddito con la conseguenza che il "servizio" andrà fatturato. Vi diciamo poi che, fintanto che rimarrà in vigore la Legge 398/91, in ragione di una serie di agevolazioni riservate a coloro i quali hanno prescelto il regime di vantaggio, la fatturazione è obbligatoria solo per le prestazioni promo-pubblicitarie e anche la tenuta (e trasmissione) del registro iva e relativi adempimenti rimane agevolata. Inoltre va poi preso in considerazione l'Art. 36 bis del d.P.R. 633/72 (Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti) consente al contribuente di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti – a eccezione di quelle indicate nell’articolo 10, numeri 11), 18) e 19) del decreto Iva – fermi restando tutti gli altri obblighi previsti ai fini Iva; restano, pertanto, pienamente operanti le norme esistenti in tema di fatturazione e registrazione delle altre operazioni effettuate, di registrazione delle operazioni di acquisto e tutti gli altri adempimenti disciplinati dal decreto Iva, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente. Potremmo proseguire oltre ma, al momento, è importante che abbiate bene a mente che al momento: Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Se avete ulteriori informazioni o richieste potete contattare direttamente la Dottoressa Bulgheroni e chiederle assistenza.

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